Sentenza 22 giugno 2004
Massime • 1
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la motivazione del decreto con il quale il P.M. ha disposto che le relative operazioni siano compiute con impianti di pubblico servizio, o in dotazione alla polizia giudiziaria, può essere integrata dallo stesso P.M. riguardo alla ricorrenza delle condizioni che legittimano il ricorso a detti impianti, mediante un provvedimento diverso e successivo, purchè esso intervenga prima dell'utilizzazione da parte del giudice, anche ai soli fini cautelari, dei risultati delle operazioni captatorie, in modo che quest'ultimo possa esercitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità delle intercettazioni effettuate, anche in riferimento alla validità delle ragioni poste a base del provvedimento integrativo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2004, n. 41174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41174 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 22/06/2004
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1236
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 013600/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER RE N. IL 06/03/1959;
avverso ORDINANZA del 08/03/2004 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Elisabetta Cesqui, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale di Milano, investito del riesame proposto da BA EN avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P. presso il Tribunale della stessa città aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1) e del reato-fine di concorso in acquisto, trasporto dal Venezuela e importazione in Italia di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a kg. 18,5 (capo 22). ha deciso, con ordinanza dell'8/3/2004, di parzialmente accogliere l'impugnazione, annullando il provvedimento impugnato limitatamente al reato associativo contestato al BA al capo 1), confermando invece la misura custodiale con riguardo al delitto di importazione contestatogli al capo 22).
Avverso tale decisione il BA, per mezzo del difensore, propone ora ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento sulla scorta dei motivi di seguito indicati.
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione adottata a sostegno della decisione sulla questione della competenza territoriale.
Secondo il ricorrente, il rigetto della sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano sarebbe stato motivato irrazionalmente dai giudici del riesame. Questi ultimi avevano affermato che la competenza del Tribunale del luogo in cui era stato consumato il reato più grave di importazione di ingente quantità di cocaina doveva venire meno a cagione dell'accertata connessione di tale reato a quello associativo;
connessione, la quale radicava, ai sensi dell'art. 328, comma 1 bis, c.p.p., la competenza del Tribunale di Milano, capoluogo del Distretto, nel cui ambito aveva sede il giudice competente a conoscere il reato di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990. Tale affermazione, tuttavia, secondo il ricorrente, sarebbe in palese contraddizione con la stessa decisione dei giudici del riesame di escludere il BA dalla partecipazione al delitto associativo, non avendo essi tratto la logica conseguenza che il venir meno della connessione tra i reati, che aveva originariamente imposto la scelta in favore del Tribunale Distrettuale, nel cui territorio si erano concretati i segni della operatività del sodalizio criminoso, restituiva la competenza per territorio al Tribunale di Busto Arsizio, nel cui circondario è ubicato l'aeroporto di Milano-Malpensa, ove era giunto il quantitativo di cocaina importato dal Venezuela.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, per la ragione che le operazioni captatorie riguardanti le utenze del correo ES AS sarebbero state eseguite per mezzo di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica di Catanzaro sulla scorta dei decreti di esecuzione del P.M. dell'1/3/2001 e del 7/3/2001, carenti all'origine di motivazione in ordine ai presupposti richiesti dall'art. 268, comma 3, c.p.p. ed, in particolare, in ordine al requisito della inidoneità o insufficienza, avendo il P.M. solo postumamente provveduto ad integrare la carenza motivazionale con un decreto emesso in data 20/1/2003, ovverosia in data non anteriore, ma successiva alla utilizzazione delle risultanze delle operazioni captatorie, effettivamente realizzatasi con l'iscrizione del BA nel registro degli indagati in data 18/10/2002. Per conseguenza, il decreto integrativo intempestivamente emesso il 20/1/2003, non sarebbe, secondo il ricorrente, produttivo degli effetti di emenda che ad esso si erano voluti attribuire, ne' varrebbe a produrli, a parere del ricorrente, l'erronea interpretazione data dai giudici del riesame, secondo i quali, invece, l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni telefoniche sarebbe avvenuto ritualmente dopo il suddetto decreto, in coincidenza con l'emissione da parte del GIP. del Tribunale di Catanzaro del provvedimento di custodia cautelare in carcere, avvenuta in data 23/1/2004. 3. Il terzo motivo ripropone le censure di difetto di motivazione relative alla questione della identificazione del ricorrente nella persona che viene, nel corso di alcune telefonate, nominata dai correi ES AS e Ferraro US genericamente con il solo nome, alludendo anche al ristorante, usualmente scelto dai predetti come luogo degli incontri con il EN;
nonché alla questione dei presupposti dai quali i giudici del riesame avevano desunto il pericolo di reiterazione della condotta illecita, ad infrenare il quale era stata disposta la rigorosa misura cautelare adottata.
Il ricorso non appare al Collegio meritevole di accoglimento e ne va disposto, quindi, il rigetto, con le conseguenze di legge per quanto concerne il pagamento delle spese del procedimento. In riferimento alla censura proposta con il primo mezzo di impugnazione, a destituirla di fondamento è il rilievo che la pretesa contraddizione della motivazione, adottata per respingere l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, non tiene conto che le regole che disciplinano la competenza per territorio determinata dalla connessione hanno riguardo ai casi contemplati nell'art. 12 c.p.p. e che, quelle applicate al procedimento in esame, riguardano il caso sub a) e sub b), cioè il caso del reato (art 73 DPR. 309/1990) per cui si procede commesso da più persone in concorso tra loro e quello di uno dei reati (art. 73 cit.) per cui si procede commesso al fine di eseguire l'altro (art. 74 D.P.R. n. 309 cit).
Il che sta a significare che non possono trarsi le erronee conclusioni, che patrocina il ricorrente, dal fatto che i giudici del riesame hanno ritenuto il BA, ai soli fini dell'applicabilità, allo stato degli atti, del provvedimento di custodia cautelare in carcere, non raggiunto da gravi indizi in ordine alla sua partecipazione all'associazione per delinquere contestata ad una moltitudine di indagati, tra i quali anche i correi del BA nell'episodio di importazione dei kg. 18,5 di cocaina:
ciò, sia perché quel fatto attiene al procedimento incidentale de libertate di un singolo indagato, ma non intacca, allo stato degli atti, il procedimento principale che prosegue a carico di tutti gli indagati per i reati loro rispettivamente ascritti e, quindi, a carico anche del BA per entrambi i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 contestatigli ai capi 1) e 22) dell'originaria imputazione;
sia perché, sempre allo stato degli atti, e indipendentemente dall'esito del procedimento di riesame del titolo custodiate relativo al solo BA, permangono immutate le stesse ragioni di connessione tra i reati che, nonostante l'individuazione del reato più grave in quello di importazione della cocaina, hanno determinato la sottrazione della competenza del Tribunale di Busto Arsizio a favore del Tribunale di Milano, quale giudice che, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., ha sede nel capoluogo del Distretto, nel cui ambito è stata individuata la sede operativa dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti.
In riferimento, poi, alla doglianza espressa con il secondo mezzo di impugnazione, giuridicamente corretta ed esaustiva appare al Collegio la spiegazione fornita dai giudici del riesame circa le ragioni sottese al convincimento che il decreto del 20/1/2003, integrativo della motivazione sulle cause di inidoneità degli impianti di intercettazione installati presso gli uffici del P.M., sia stato tempestivamente emesso prima dell'utilizzo dei risultati delle intercettazioni telefoniche e che esso, quindi, abbia avuto l'effetto di sanare legittimamente le carenze motivazionali individuate sul punto dallo stesso P.M. nei pregressi, originari, decreti di esecuzione delle operazioni captatorie.
Ciò, in quanto l'effetto di emenda e di recupero della iniziale insufficienza di motivazione sulle particolari modalità di intercettazione telefonica, riconosciuto anche da autorevole e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. Pen. Sez. 4^, 2000, n. 3986; Cass. Pen. Sez. 1, 1991 n. 2096), quale conseguenza di un provvedimento integrativo della motivazione sul punto, si fonda sulla constatazione che l'inosservanza dell'obbligo motivazionale previsto dall'art. 268 n. 3, c.p.p., per le particolari modalità di intercettazione telefonica ivi contemplate, comporta, ai sensi dell'art. 271 stesso codice, non già la nullità delle intercettazioni, bensì la sola inutilizzabilità dei risultati delle medesime.
Ne consegue che fino al momento in cui quei risultati non siano utilizzati dal giudice, anche ai soli fini cautelari, è consentito a quest'ultimo il controllo sulla validità delle ragioni spiegate anche con provvedimento, successivo, di contenuto integrativo, ai fini della doverosa valutazione sulla legittimità del mezzo di ricerca della prova e utilizzabilità della fonte probatoria da esso scaturente. Essendo tale controllo di legittimità esercitabile anche sul provvedimento integrativo della motivazione sul punto, a condizione, ovviamente, che esso avvenga prima e non dopo l'utilizzazione dei risultati delle operazioni captatorie, occorre stabilire se, nel caso concreto, sia stato tempestivo o meno il provvedimento integrativo rispetto al controllo demandato al giudice. La tesi difensiva sulla intempestività non è condivisibile, perché fa riferimento a tal fine al momento della iscrizione nel registro degli indagati del nominativo del BA, non tenendo però conto che tale iscrizione è atto che rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice. Al contrario, condivisile è la tesi sostenuta dai giudici del riesame, sembrando giuridicamente corretto, per ritenere la tempestività del decreto integrativo emesso dal P.M. di Catanzaro in data 20/1/2003, il riferimento, che essi hanno fatto, all'emissione del provvedimento di custodia cautelare, posto che in tale momento il G.I.P., investito della relativa richiesta, ha per la prima volta dovuto, anche se ai limitati fini cautelari, effettivamente utilizzare i risultati delle intercettazioni telefoniche, previo esercizio dell'ampio sindacato giurisdizionale, attribuito soltanto a lui dalla legge, sulla legittimità delle operazioni captatorie.
Per quanto riguarda le residue doglianze espresse dal ricorrente, va osservato che la valutazione degli elementi utilizzati ai fini della gravità indiziaria, e, in particolare, quelli protesi alla rappresentazione degli elementi che identificano nell'odierno ricorrente il personaggio nominato, nel corso di alcune conversazioni telefoniche, da ES AS e ER US quale il correo che, ai fini della conclusione dell'operazione di importazione della cocaina in Italia, usava anche il ristorante il Bettolino come luogo di incontro, rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito.
Parimenti spetta al giudice di merito la valutazione degli elementi dai quali desumere le specifiche esigenze cautelari da soddisfare con il provvedimento cautelare adottato.
In entrambi i casi, l'intervento del giudice di legittimità sul provvedimento restrittivo della libertà personale può essere determinato solo dalla mancanza o manifesta illogicità della motivazione, la quale, nella fattispecie, risulta invece essere stata basata sui contenuti concreti e specifici dell'accusa, sulle circostanze e sui fatti significativi delle ipotesi delittuose contestate, sicché il giudice del riesame ha avuto la possibilità di effettuare il controllo sulla gravità degli indizi e sulla rilevanza e concludenza degli elementi posti a base delle affermate esigenze cautelari, da salvaguardare in relazione al caso concreto. In particolare, l'identificazione del BA nel personaggio coinvolto nelle conversazioni tra i suoi correi è stata desunta razionalmente dai riferimenti al ristorante da EN come luogo di incontro segreto con il medesimo e al numero dell'utenza telefonica del ristorante Bettolino, coincidente proprio con il ristorante, di cui una quota societaria si apparteneva alla convivente del BA;
improntata a logica è anche la considerazione che gli incontri siano avvenuti più frequentemente al domicilio del BA, per la ragione che egli trovavasi, in quel periodo, in regime di arresti domiciliari, mentre ovviamente in segreto alcuni incontri erano avvenuti al ristorante, come implicitamente riconosce lo stesso indagato a pag. 18, terzultimo rigo, del ricorso (... come gli incontri con il EN siano avvenuti anche presso il ristorante...). Altrettanto corretta, dal punto di vista logico, appare la valutazione da parte del giudice del riesame, nell'esercizio legittimo del potere di integrazione della motivazione, delle esigenze cautelari riferite alla posizione del BA, avendo persuasivamente dedotto il pericolo di reiterazione della sua condotta criminosa dall'allarmante legame dal predetto avvinto con le organizzazioni criminose internazionali che in Sud- America corrispondevano alle sue richieste di importazione in Italia di ingenti quantitativi di cocaina.
Può, in conclusione, solo aggiungersi la considerazione giuridica che la prospettazione di una diversa e per il ricorrente più favorevole valutazione del quadro degli indizi e delle esigenze cautelari delineato dal Tribunale del riesame, alla quale sostanzialmente è proteso l'ultimo mezzo di impugnazione proposto dal BA, non tiene conto che non può costituire vizio, che comporti controllo di legittimità, opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94, comma 1 ter, disp. attuaz. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2004