Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2001, n. 7847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7847 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOL DEL POLA ITALIANO84 7 LA CORTE.SU RE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO PAGAMENTO LesaRISPETTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6827/99 Dott. Gaetano GAROFALO Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 9500/99 Cron. 18089. Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rep. 2770 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO www.Rel. Consigliere Ud. 15/03/01 Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 16000 sul ricorso proposto da: IL EL VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA SPAZIANI TESTA E. F difeso dall'avvocato ROMANO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CA IÓ; intimato e sul 2° ricorso n° 09500/99 proposto da: 2001 CA ER, elettivamente domiciliato in ROMA 464 VIA NEMEA 63, presso lo studio dell'avvocato -1- . * TITOMANLIO F, difeso dall'avvocato TITOMANLIO LUCIANO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
OS VA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 146, difeso dall'avvocato ROMANO GIUSEPPE presso lo studio dell'avv. SPAZIANI TESTA E, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 898/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 21/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Lucio E ) MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 3/10/1988 NE FE assumeva di aver ese- guito i seguenti lavori al fabbricato, sito in Montella, di proprietà di BO TO: a) intonaco esterno all'edificio, avuti in appalto con scrittura del 4/3/1987, ammontanti a £ 110.618.541; b) completamento di locali al piano terra e sistemazione dei marciapiedi, avuti in appalto con scrittura del 20/3/1987, ammontanti a £ 20.455.848; c) completamento di 12 apparta- menti e di parte dei locali a piano terra e al piano seminterrato, avuti in ap- palto verbalmente nell'agosto 1987, ammontanti a £ 461.167.288; d) com- pletamento di 7 appartamenti, avuti in appalto verbalmente nell'agosto 1987, ammontanti a £ 37.721.959; e) completamento di locali a piano terra, avuti in appalto verbalmente nell'agosto 1987, ammontati a £ 11.632.138. Il tutto per un totale di £ 641.548.874. Deduceva l'attore che i primi due lavori erano stati ultimati e consegnati nella primavera del 1987 ed i restanti erano stati ultimati nel gennaio 1988 e consegnati il 12/4/1988 al BO il quale aveva preteso di applicare prezzi a suo piacimento ed aveva offerto a saldo £ 153.192.140, in aggiunta all'acconto di £ 100.000.000 versato nell'estate del 1987. Sosteneva poi il NE che il BO aveva dichiarato di voler rece- dere dall'appalto relativo al completamento dei 7 appartamenti per cui ad esso appaltatore spettava un equo indennizzo di £ 43.750.000, pari al 22% del costo dei lavori ancora da eseguirsi. In definitiva l'attore affermava di essere ancora creditore di residue £ 432.142.734 e chiedeva la condanna del BO al pagamento di detta somma. Il convenuto, costituitosi, eccepiva che tra lui ed il NE vi era stato un unico contratto di appalto riguardante il palazzo BO e che di volta in 3 volta erano stati concordati i prezzi per le varie categorie di lavori per cui era assurda la pretesa dell'attore di applicare il prezzario delle OO.PP. Il BO sosteneva inoltre che la risoluzione del contratto era stata la conse- guenza del disaccordo sui prezzi e precisava che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti era di £ 422.737.169 per cui, tenuto conto degli acconti versati, la differenza era costituita dalla ritenuta convenzionale del 20%, pari a £ 81.145.029, oltre che da £ 88.400.000 trattenute a rimborso del lucro cessante cagionato dal ritardo nella consegna dei locali: per tali danni e per quelli derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori il convenuto spiegava domanda riconvenzionale. L'adito tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con sentenza 18/3/1997, condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di £ 413.392.732 oltre accessori. Avverso la detta sentenza il BO proponeva gravame al quale resisteva il NE che, con appello incidentale, chiedeva il riconoscimento del mag- gior danno da svalutazione monetaria e il rimborso delle spese per la c.t.u. La corte di appello di Napoli, con sentenza 21/4/1998, rigettava l'appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, condannava il BO al pagamento in favore del NE dell'ulteriore somma di £ 1.299.240. Osservava la corte di merito: che, per l'esecuzione delle opere dedotte in giudizio per le quali il NE aveva chiesto il pagamento, le parti non avevano convenuto alcun prezzo e, in particolare, non avevano convenuto lo stesso prezzo pattuito in precedenza per l'effettuazione di opere analoghe;
che ciò poteva affermarsi alla luce delle risultanze probato- rie (in particolare, tra l'altro, le scritture del 1987 e la lettera del NE 4 i dell'8/4/1987); che il c.t.u. aveva correttamente espletato l'incarico com- messogli verificando che nella contabilità presentata il NE aveva appli- cato, laddove mancava un patto sul prezzo, le tariffe delle opere pubbliche non essendovi né deduzione né prova dell'esistenza di tariffe o di usi diver- si;
che effettivamente mancava la prova dell'esistenza di tariffe diverse per * cui il c.t.u., a norma dell'articolo 1657 c.c., non poteva che riferirsi alle ta- riffe pubbliche;
che era del tutto irrilevante che le parti nei contratti del 1987 avevano concordato, per le opere ivi elencate, prezzi minori di quelli indi- cati nella tariffa pubblica;
che non vi era stato alcun accordo tra le parti in ordine ad una riduzione dei prezzi riportati nella tariffa pubblica;
che i do- cumenti esibiti dall'appellante erano del tutto inidonei a provare la fissazio- ne di un qualsivoglia termine, concordato con il NE o da questi accet- tato, per la consegna dei lavori;
che gli impegni locativi del BO non co- stituivano neppure un indizio dell'impegno assunto dal terzo ( ossia dal Ca- pone) di consegnare le opere appaltate entro un determinato termine;
che, pertanto, non esisteva ritardo nella consegna delle opere ed andava escluso l'obbligo risarcitorio del NE;
che la negazione dell'esistenza di un uni- co contratto di appalto non escludeva la sussistenza degli accertati moltepli- ci e successivi contratti conclusi oralmente;
che, come accertato dal c.t.u., i vizi riscontrati dal consulente di parte nominato dal BO non avevano tro- vato riscontro in sede di sopralluogo perché già eliminati;
che per la deter- minazione del valore economico dei vizi riscontrati il c.t.u. aveva indicato il prezzo dei materiali occorrenti ed il costo della mano d'opera da impiegare;
che non era quindi necessario procedere alla chiesta rinnovazione della con- sulenza di ufficio tenuto anche conto della valutazione effettuata dal c.t.u. in 5 4 ordine alle osservazioni del consulente di parte appellante;
che il NE aveva contestato di aver eseguito molte delle opere alle quali si riferivano i vizi indicati dal consulente del BO;
che, come già rilevato dal tribunale, i documenti esibiti dal NE non provavano il nesso di causalità tra gli inte- ressi pagati alla banca dall'appellante incidentale ed il mancato tempestivo pagamento del corrispettivo da parte del BO. La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chie- sta da BO TO con ricorso affidato a sei motivi. NE FE ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sorretto da un unico motivo illustrato da memoria. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale BO TO, denunciando violazione degli articoli 1362, 1366 e 1368 c.c. nonché illogicità della moti- vazione, deduce che la corte di merito, nell'interpretare il contratto stipulato dalle parti, non si è attenuta ai principi di diritto indicati nelle citate norme. La corte di appello, se avesse rispettato l'obbligo di accertare la comune in- tenzione dei contraenti secondo i principi dell'interpretazione di buona fede ed avesse inquadrato il rapporto nella normale prassi, sarebbe pervenuta ad altra soluzione circa la ricostruzione della volontà delle parti in ordine all'individuazione dei criteri da utilizzare per la determinazione del prezzo delle opere appaltate. Il giudice di secondo grado, inoltre, non ha esaminato elementi rilevanti per l'accertamento della verità: la motivazione della im- pugnata sentenza è pertanto illogica e contrasta con il comune buonsenso. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia omessa valuta- zione di un punto decisivo della controversia, sostenendo che la corte di ap- pello, nell'esaminare il contenuto del preventivo redatto dal NE in data 8/4/1987, ha semplicisticamente affermato che tale preventivo non prevede- va altre opere oltre quelle elencate per cui non conteneva una conferma dei prezzi applicati in precedenza. Ad avviso del BO è evidente la superfi- cialità di tale affermazione tenuto conto degli elementi emergenti dal conte- nuto del citato documento e non considerati dalla corte territoriale. Con il terzo motivo del ricorso il BO denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli articoli 1657 e 2697 c.c. e contraddittorietà di motivazione. Ad avviso del ricorrente principale è errato ed arbitrario il riferimento alle tariffe per le opere pubbliche preteso dal NE ed accordato dalla corte di appello la quale ha posto a carico di esso BO l'onere di provare un ele- mento essenziale della domanda, ossia l'esistenza di tariffe diverse da quelle di imperio: tale onere probatorio incombeva invece all'attore. La statuizione sul punto è anche contraddittoria e illogica considerato il contenuto dell'incarico affidato al c.t.u. con riferimento all'accertamento dei "prezzi correnti nella zona". Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia: violazione o falsa applicazione dell'art. 1671 c.c.; illogicità della motivazione e omesso esame di documento su un punto decisivo della controversia. Sostiene il BO che la sentenza impugnata ha addossato ad esso ricorrente principale la respon- sabilità per il recesso dal contratto senza prendere in considerazione il testo della raccomandata 13/6/1988 contenente l'elencazione di tutta una serie di elementi e che, oltre al pregiudizio derivante dal ritardo nella consegna, de- 7 L scriveva la situazione di stallo creatasi a causa del disaccordo sui prezzi sì da rendere impraticabile per entrambe le parti la prosecuzione del rapporto. Con il quinto motivo il BO denuncia: omessa od erronea valutazione di documenti decisivi;
illogicità e carenza di motivazione;
violazione o falsa applicazione dell'art. 1454 c.c. Deduce il ricorrente principale che la corte di appello non ha esaminato documenti ( raccomandata 21/9/1987, altre missi- ve, lettera del 24/2/1988, impegno alla locazione assunto con la prefettura di Avellino, ecc.) utili per individuare le date di consegna concordate tra le parti. Peraltro la corte di merito non ha considerato il mancato rispetto da parte dell'appaltatore della nuova data di consegna dallo stesso fissata. Con il sesto motivo il ricorrente principale, denunciando omessa valuta- " zione di elementi decisivi e difetto ed illogicità della motivazione, deduce che la corte di appello ha rigettato la riconvenzionale per vizi e difetti dell'opera con motivazione carente e trascurando elementi rilevati e signifi- cativi. Sul punto il giudice di secondo grado ha ritenuto esaustiva la relazio- ne del c.t.u. senza considerare che detta relazione era stata contestata con vari atti difensivi con i quali erano stati mossi rilievi precisi ed analitici: di tali contestazioni la corte territoriale non ha tenuto alcun conto ed ha impo- sto perfino il pagamento di opere non eseguite. -La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che per evidenti ra- gioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione - pos- sono essere esaminate congiuntamente in quanto, oltre ad essere connesse ed interdipendenti, si risolvono tutte, quale più quale meno e pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di legge, essenzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pre- 8 tesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie ( o il ri- sultato del giudizio di fatto relativo all'interpretazione dei contratti stipulati dalle parti e di scritti da questi provenienti ) che sono prerogativa del giudi- ce del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile se - come nel caso di specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di indivi- duare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a di- mostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specifica- mente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza • di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indi- care nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. 7 Si ha motivazione insufficiente anche nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i com- piti propri di esso giudice di merito. Nella specie non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come si è sopra riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello, con corretto apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie ( essenzialmente prove documentali ), ha coerentemente affer- mato che: a) non vi era stato un unico contratto di appalto tra il NE ed il BO, ma vari autonomi contratti stipulati, secondo le esigenze, di volta in volta per iscritto e verbalmente e, per questi ultimi, senza indicazione del prezzo delle opere non comprese nei contratti scritti del 1987; b) il preventi- vo redatto dal NE in data 8/4/1987 non conteneva un rinvio o un riferi- mento ai prezzi concordati per le opere eseguite in precedenza;
c) i prezzi correnti nella zona erano quelli riferiti al tariffario per le opere pubbliche mancando la prova dell'esistenza di altre tariffe o di usi diversi;
d) non vi era stato alcun accordo sui tempi di consegna dei lavori concernenti immo- bili destinati a locazione per cui era inesistente un obbligo risarcitorio a ca- rico dell'appaltatore per il lucro cessante del committente il quale, invece, era tenuto al pagamento in favore del NE del mancato utile dell'impresa 101 0 a causa del suo ingiustificato ed unilaterale recesso dal contratto relativo al completamento di 7 appartamenti;
e) il c.t.u. aveva correttamente determi- nato il costo delle opere e valutato economicamente i vizi riscontrati, tenen- .. do conto dei rilievi e delle osservazioni del consulente di parte committente e fornendo al riguardo adeguata motivazione. La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomen- tazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e delle prove acquisite. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valu- tazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- 2 giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del NE, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle risultan- : ze istruttorie contrarie e favorevoli alle tesi del BO. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Occorre peraltro rilevare con riferimento alla tesi sviluppata nel primo motivo di ricorso circa la violazione degli articoli 1362, 1366 e 1368 c.c. in 11 relazione all'interpretazione del contratto stipulato dalle parti - che, come è noto e come più volte affermato da questa Corte, in tema di interpretazione dei contratti e delle clausole contrattuali, l'accertamento della volontà dei contraenti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contrad- dittorietà di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter lo- gico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata sotto due distinte angolazioni: de- nunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le re- ; gole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c.; ovvero inve- stendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti. Questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ri- corso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali ( signi- ficato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali ) siano insuf- ficienti all'individuazione della comune intenzione stessa. E' infine compito del giudice del merito valutare il contenuto del con- tratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto al sindacato della cassazione solo sotto il profilo della logicità e della con- gruità della motivazione. 12 - Nella specie la sentenza impugnata la corte di appello ha coerentemente proceduto alla interpretazione del contenuto degli accordi scritti e verbali conclusi tra le parti in ordine ai lavori in questione di volta in volta indivi- duati ed oggetto di singole ed autonome convenzioni. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione degli accordi raggiunti dalle parti è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di erme- neutica e sorretto da motivazione adeguata e corretta. In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se il ricorrente sostiene la violazione degli - articoli 1362 e seguenti c.c., svolgendo al riguardo generiche argomentazio- ni, la detta ineccepibile interpretazione rende manifesto che è stato investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede. Del pari infondate sono sia le censure concernenti l'asserito omesso o er- rato esame di vari documenti indicati dal ricorrente principale nel secondo motivo (preventivo redatto dal NE in data 8/4/1987), nel quarto motivo ( raccomandata del 13/6/1988 ), nel quinto motivo ( raccomandate del 21/9/1987 e del 24/2/1988 e contratti di locazione ), sia le critiche mosse - alla relazione del c.t.u. ( sesto motivo ). Le dette censure e critiche non sono accoglibili, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità con riferimento all'asserita erroneità in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nell'interpretare e nel valutare i documenti in questione e gli scritti difensivi contenenti le osservazioni alla consulenza di ufficio. 13 Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ) di specificare il 5 contenuto delle prove mal ( o non ) esaminate, indicando le ragioni del ca- rattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare sulla base esclusivamente delle deduzioni - esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione ( in quanto omessa, insufficiente o con- traddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relati- ve a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia di- versa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contra- stanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risul- tanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Al riguardo è sufficiente ribadire che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostan- za se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non ri- porta il contenuto specifico e completo degli indicati documenti e non forni- sce alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo ricavabile in base esclusivamente ad alcune isolate parti - 14 i delle risultanze probatorie e degli atti richiamati nelle censure in esame. La rilevata omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisi- vità dei rilievi al riguardo mossi dal ricorrente. A+ In particolare, in relazione alle contestazioni mosse in sede di merito ad alcuni punti della relazione del c.t.u., è appena il caso di osservare che la corte di appello, nel porre in evidenza la correttezza del metodo seguito dal citato c.t.u. e la coerenza delle conclusioni riportate nella relazione peritale, ha chiaramente disatteso le diverse tesi del ricorrente. Il giudice del merito non è poi tenuto ad esaminare tutte le argomentazioni critiche prospettate dalle parti alla c.t.u., essendo sufficiente che egli dimostri che ne abbia va- lutato la consistenza anche se non le ha conclusivamente condivise. - Deve inoltre evidenziarsi che la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria ) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre indagini tecni- che suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di rinnovare le indagini: l'esercizio ( così come il mancato esercizio) di tale potere non è censurabile in sede di legittimità. Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero 123 stati commessi dalla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sa- rebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di svista materiale degli atti e dei documenti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orienta- 15 2 mento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cas- 怎 sazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità ( sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). Bisogna infine segnalare che del tutto insussistente è l'asserita violazione degli articoli 1657 e 2697 c.c. ( terzo motivo del ricorso principale ) atteso che è ben vero che le tariffe in relazione alle quali l'articolo 1657 c.c. pre- vede la determinazione del corrispettivo dell'appalto in mancanza di accor- do delle parti sono non soltanto quelle di imperio ma anche quelle che ven- gono formulate da organi o collegi pubblici o privati. E' del pari vero, però, che nella specie la corte di appello ha posto in evidenza che correttamente il - c.t.u. aveva applicato le tariffe previste per le opere pubbliche in mancanza di prova dell'esistenza di altre tariffe o di usi diversi. In proposito il NE non era tenuto a fornire la prova dell'esistenza di dette altre tariffe o di usi diversi. Peraltro è rimesso al potere del giudice determinare il prezzo le parti non ne abbiano dell'appalto se-come appunto nel caso in esame - pattuito la misura né stabilito il modo per calcolarlo. Con l'unico motivo del ricorso incidentale NE FE, denuncian- do violazione e falsa applicazione dell'articolo 1224 c.c. e difetto ed illogi- cità di motivazione, sostiene che la corte di appello ha rigettato la richiesta di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria senza conside- rare che la prova di tale maggior danno può essere desunta da presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore: l'imprenditore su- bisce il danno o dal mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo o dalla 16 necessità di avvalersi del prestito bancario. La corte di merito non ha tenuto conto della qualità di imprenditore di esso NE e della sua necessità di ricorrere al credito in conseguenza del mancato incasso del suo credito. La documentazione esibita dimostra l'aumento dell'originario debito verso le banche per effetto degli alti tassi pagati. Il giudice di appello, peraltro, non ha considerato che il danno, data la qualità di imprenditore di esso NE, era comunque costituito dal mancato impiego del suo credito nel ciclo pro- duttivo e che avrebbe fruttato un utile del 17,50%. Il motivo è infondato. La corte di appello ha correttamente applicato la norma dettata dal cpv. dell'articolo 1224 c.c. ed i principi in materia elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, in tema di maggior danno da svalutazione mo- netaria, il pur legittimo ricorso al notorio ed a presunzioni da parte del giu- dice non può prescindere dall'assolvimento dell'onere a carico del creditore (quantunque imprenditore ) di allegazione che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle qualità personali di detto creditore e dell'attività in concreto dallo stesso esercitata, il particolare danno lamen- tato ( quale, ad esempio, quello derivante da specifici investimenti pro- grammati e non attuati ) possa essersi verosimilmente prodotto. La possibi- lità per il creditore di ricorrere a presunzioni relative alla categoria econo- mica di appartenenza nel richiedere il maggior danno a norma del secondo comma dell'articolo 1224 c.c., non esonera lo stesso dall'onere di provare il pregiudizio conseguente all'inadempimento del debitore e di indicarne la misura. Il giudice del merito, d'altra parte, al fine di rendere possibile il controllo in sede di legittimità del procedimento logico da lui seguito nel ri- 17 conoscere tale maggior danno, deve indicare e valutare gli elementi offerti dal creditore per dimostrare che un pagamento tempestivo gli avrebbe per- messo di evitare o di ridurre il pregiudizio derivante dal fenomeno inflattivo ( in tal senso, tra le tante, sentenze 4/1/2000 n. 21; 9/6/1999 n. 5678; 28/4/1999 n. 4287; 26/3/1999 n. 2878 ). Nella specie la corte di merito, all'esito di un insindacabile accertamento in fatto, ha affermato che i documenti esibiti dal NE non fornivano la prova né del necessario nesso di causalità tra gli interessi pagati alla banca dall'appaltatore ed il mancato tempestivo pagamento del corrispettivo da parte del BO, né il collegamento tra il ricorso al credito da parte dell'imprenditore e l'inadempimento del committente. La decisione della corte territoriale di non riconoscere al NE il mag- gior danno da svalutazione monetaria è pertanto ineccepibile e pienamente conforme ai suddetti principi giurisprudenziali di questa Corte. In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello in- cidentale. Per la sussistenza di giusti motivi vanno compensate tra le parti le spese 109T 250.000 del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
456T 10000 La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del TOT. 350000 giudizio di cassazione. 6,00 довт Roma 15 marzo 2001 6 6.7 Il presidente Il consigliere, estensore 8 1 284. Ста йчин сайтай IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Pott.ssa Donatella D'Anna LUG.2004 11 GIU. 2001 Registrato in data Serie 4 Persate € 186.76 alm DEPOSITA IL CANCELLIERE C (euro. N asel 76 Roma p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DILIPPO) Responsabile Servizio Adi da 18 (Dr. M. RACCICAN)