Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2002, n. 23049
CASS
Sentenza 6 marzo 2002

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Qualora il giudice delle indagini preliminari si ritenga incompatibile a tenere, a norma dell'art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen., l'udienza preliminare, legittimamente la rinvia, in quanto l'incompatibilità opera in relazione ad attività e provvedimenti di natura giurisdizionale decisoria e non già con riguardo a provvedimenti meramente ordinatori che non incidono sul merito delle questioni oggetto del giudizio, e il provvedimento di fissazione della nuova udienza è efficace indipendentemente dalla circostanza che non sia ancora intervenuta la decisione del presidente del tribunale in ordine alla dichiarazione di astensione determinata dalla causa di incompatibilità, atteso che esso non può considerarsi "atto del procedimento" ai sensi dell'art. 42, comma 1, stesso codice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2002, n. 23049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23049
    Data del deposito : 6 marzo 2002

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