Sentenza 6 marzo 2002
Massime • 1
Qualora il giudice delle indagini preliminari si ritenga incompatibile a tenere, a norma dell'art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen., l'udienza preliminare, legittimamente la rinvia, in quanto l'incompatibilità opera in relazione ad attività e provvedimenti di natura giurisdizionale decisoria e non già con riguardo a provvedimenti meramente ordinatori che non incidono sul merito delle questioni oggetto del giudizio, e il provvedimento di fissazione della nuova udienza è efficace indipendentemente dalla circostanza che non sia ancora intervenuta la decisione del presidente del tribunale in ordine alla dichiarazione di astensione determinata dalla causa di incompatibilità, atteso che esso non può considerarsi "atto del procedimento" ai sensi dell'art. 42, comma 1, stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2002, n. 23049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23049 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 06/03/2002
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 223
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 032930/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR SC N. IL 13/04/1974
2) RI SI N. IL 14/05/1972
3) PO AR CO N. IL 02/10/1976
avverso SENTENZA del 16/02/2001 CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del ER e per il rigetto dei ricorsi di PP ed AR.
Uditi i difensori Avv.to Francesca Conte, dif. dell'AR, e avv.to Castignanò, dif. del PP, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16/2/2001 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza 23/2/2000 del GUP del Tribunale di Lecce con la quale NC AR, AS ER e RM PP erano stati ritenuti responsabili: il primo dei reati - unificati ex art. 81 C.P. - di detenzione illecita e porto abusivo di armi da guerra e comuni;
il secondo dei reati - unificati ex art. 81 C.P. - di associazione a delinquere di stampo mafioso, di detenzione e porto di armi da guerra e comuni, di detenzione e smercio di sostanze stupefacenti, di estorsioni aggravate, di tentate estorsioni aggravate nonché di danneggiamenti ex art. 424 C.P.; il terzo del reato continuato di detenzione illecita e smercio di sostanze stupefacenti. Per tali fatti, applicata la diminuente del rito abbreviato, l'AR era stato condannato alla pena di anni due di reclusione e L.
1.000.000 di multa, il ER alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione e L.
8.000.000 di multa, alle pene accessorie della interdizione perpetua dai P.P.U.U. e della interdizione legale durante l'esecuzione della pena nonché alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due, il PP alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e L. 24.000.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché alla pena accessoria della interdizione per anni cinque dai P.P.U.U. La Corte di merito ha - in ordine alle eccezioni in rito formulate dalla difesa di RM PP - richiamato le considerazioni in merito svolte dal GUP che ha ritenuto pienamente condivisibili e non scalfitte dalle argomentazioni difensive, peraltro ripetitive di quelle già avanzate davanti al primo Giudice e da questo valutate. In ordine alle ulteriori questioni in rito prospettate dalla difesa di NC AR ed alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per procedere a perizia fonica comparativa, la Corte ha rilevato da un lato che, se la illegittimità di una prova assunta contra legem ne impediva senz'altro la sua utilizzazione, la valutazione della prova era, di contro, questione del tutto diversa e demandata al Giudice, dall'altro lato che, avendo la parte chiesto ed ottenuto la definizione del procedimento secondo le norme del rito abbreviato, l'asserita equivocità della prova non poteva trasformarsi in inutilizzabilità ne' legittimava la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, in astratto possibile solo ai sensi dell'art. 603 C.P.P. Nel merito la Corte ha ritenuto che non potesse dubitarsi della responsabilità dell'AR in ordine ai reati di detenzione illecita e porto abusivo di armi, atteso il materiale probatorio acquisito e soprattutto il tenore della conversazione 18/11/97 intercorsa tra detto imputato ed il ER - che, in particolare, non potesse dubitarsi della correttezza della attribuzione a tale imputato di alcuni colloqui intercettati, ivi compreso quello del 18/11/97 attese le indicazioni fornite in merito dagli agenti del Comm. P.S. di Mesagne e la circostanza, confermata anche dal collaboratore di Giustizia NC Di ST, di essere l'imputato noto con l'appellativo di "NCne"; che, infine, non sussistessero i presupposti e le condizioni per l'applicazione della diminuente di cui all'art. 114 C.P. e delle attenuanti generiche. Quanto all'imputato AS ER la Corte ha ritenuto comprovata la sua responsabilità atteso il contenuto delle intercettazioni ambientali e gli ulteriori elementi emersi in atti circa i suoi legami ed i suoi coinvolgimenti in iniziative ed imprese di stampo mafioso nonché il ruolo rivestito nella "sezione" del sodalizio criminoso che si occupava dell'acquisto e del traffico di sostanze stupefacenti;
ha altresì ritenuto non ravvisabile nella specie l'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90 ma ravvisabile, di contro, l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n.152/91; ha infine rilevato la carenza di motivi di gravame in ordine ai capi e-q, la genericità di quelli relativi ai capi d-i-l-n-p, la non ravvisabilità delle circostanze attenuanti generiche e la adeguatezza della pena irrogata.
Quanto all'imputato RM SE PP la Corte ha richiamato la motivazione del GUP, sottolineando come in gravame non si fosse prospettata in merito alcuna critica od osservazione specifica. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati ER e PP nonché il difensore dell'imputato AR. Il ER ha lamentato la violazione dell'art. 192 C.P.P. e la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente ha rilevato: come la Corte di merito non avesse fornito alcuna adeguata motivazione circa la sostenuta partecipazione del ER ad una associazione mafiosa;
come il contenuto delle conversazioni intercettate, ed alle quali questi non aveva partecipato, non fornissero prova del fatto ascritto;
come non fossero stati acquisiti in merito riscontri;
come i medesimi rilievi dovessero prospettarsi anche in relazione a tutte le altre imputazioni;
come in ordine agli episodi AB e NA si fosse giunti, in presenza di identici elementi, a conclusioni diverse e contraddittorie;
come, pur senza il sequestro di alcun quantitativo di sostanza stupefacente, si fosse privilegiata l'ipotesi delittuosa più grave;
come, in conclusione, non si fossero rispettati i criteri valutativi di cui all'art. 192 C.P.P. giungendo ad una pronuncia di condanna pur nella carenza od equivocità degli elementi di prova. Il PP ha lamentato l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 36-42-43-178 C.P.P., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, l'inosservanza delle norme in materia di valutazione della prova.
Il ricorrente ha in particolare ribadito l'eccezione in rito concernente la nullità del decreto di fissazione di nuova udienza preliminare emesso dal GIP che all'originaria udienza preliminare aveva dichiarato la propria incompatibilità; ha inoltre rilevato come la Corte avesse recepito acriticamente le argomentazioni del primo Giudice in punto di riferibilità al ricorrente di alcune delle voci intercettate, senza tenere conto dei rilievi difensivi e di alcune riscontrate discrasie.
La difesa dell'imputato AR ha lamentato l'errata applicazione degli artt. 266 e 271 C.P.P. in relazione all'art. 191 dello stesso codice, la violazione dell'art. 192 comma 2 C.P.P., la carenza nonché la illogicità contraddittorietà della motivazione. In particolare il ricorrente ha rilevato come la Corte si fosse limitata a vagliare la fondatezza delle censure esposte in gravame senza analizzare l'effettiva valenza delle prove utilizzate dal primo Giudice, tanto più che queste ultime erano costituite da un'unica conversazione, intercettata alle ore 19,06 del 18/11/97, intercorsa tra persone in una delle quali si era individuato l'AR senza peraltro indicare gli elementi idonei ad attestare la correttezza di tale individuazione;
comunque l'equivocità della prova ben avrebbe giustificato la rinnovazione di ufficio dell'istruttoria per procedere a perizia fonica;
inoltre l'intercettazione ambientale era stata effettuata non in un luogo di privata dimora ma nell'abitacolo di una vettura e quindi in violazione degli artt. 266-271 C.P.P. in relazione all'art. 191 C.P.P. ed all'art. 15 Cost.. Infine il ricorrente ha rilevato come la pronuncia di condanna si fosse basata su un solo indizio equivoco e non tranquillizzante, in palese violazione del criterio valutativo di cui al comma 2 dell'art. 192 C.P.P. Con motivi nuovi la difesa dell'AR ha sottolineato l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali perché effettuate in violazione del disposto di cui al comma 3 dell'art. 268 C.P.P., all'uopo richiamando una recente sentenza delle Sezioni Unite
di questa Corte in siffatta materia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure di violazione delle regole di valutazione probatoria di cui all'art. 192 commi 1 e 2 C.P.P. e di carenza, illogicità contraddittorietà della motivazione nelle quali si sostanzia il ricorso dell'imputato AS ER non sono in alcun modo condivisibili, caratterizzandosi tali censure per una estrema genericità e trovando esse smentita nelle articolate argomentazioni svolte dal GUP e dalla Corte di merito (concordando le decisioni di primo e secondo grado nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova a carico del ER, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con la sentenza del GUP così formando un unico complesso corpo argomentativo: Cass. S.U. sent. 4/2/92, Musumeci - RV 191229).
In particolare i Giudici di merito hanno rilevato lo stretto collegamento del ER con persone facenti parte del sodalizio che in Mesagne ed in territorio di Brindisi gestiva attività criminose varie, nonché il suo diretto coinvolgimento nell'organizzazione del gruppo, nei contatti con i sodali in stato di detenzione, nella spartizione degli "affari", nell'affiliazione di nuovi adepti, nella progettazione delle imprese criminose, nella detenzione di anni (cfr. pag. 29 e segg. - 118 e segg. della articolata sentenza del GUP e gli specifici riferimenti alla stessa contenuti nella sentenza di appello), all'uopo richiamando e sottoponendo ad attenta disamina dichiarazioni di collaboratori di giustizia di cui si è vagliata l'attendibilità intrinseca ed estrinseca, provvedimenti giurisdizionali, atti ed operazioni di P.G., intercettazioni ambientali relative a numerose conversazioni - di inequivoco e significativo tenore - intercorse tra il ER ed altri compartecipi all'associazione criminosa ed analiticamente riportate nella sentenza di primo grado. Ed ancora da parte dei Giudici di merito si sono analiticamente valutate la qualificazione giuridica dei fatti e delle condotte attribuite, la connotazione mafiosa dell'associazione, la ricorrenza dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis C.P., l'implicazione del ER nelle singole ulteriori fattispecie criminose di cui ai capi b-c-d-e-i-l-n- p-q (così come precisati e riqualificati nel dispositivo della sentenza di primo grado) quale desunta dagli elementi acquisiti agli atti (contenuto delle conversazioni intercettate, servizi di osservazione espletati da personale della Polizia di Stato, esito di indagini di P.G.).
Ebbene, a fronte della analitica esposizione degli elementi di prova e della attenta verifica di tale materiale probatorio effettuate dai Giudici di merito il ricorrente ER si è limitato a generiche censure circa la valenza attribuita agli elementi acquisiti (a suo dire di significato incerto e non idonei a supportare una pronuncia di condanna) ed a prospettare una diversa e sommaria "lettura" dei fatti in termini di sua mera "connivenza", pertanto, essendo la statuizione impugnata sorretta da un impianto argomentativo privo di vizi logico-giuridici e rispettoso dei principi di diritto in tema di valutazione della prova, si impone il rigetto del ricorso proposto da AS ER.
Va parimenti rigettato il ricorso presentato dall'imputato RM SE PP, infondate essendo le censure nelle quali esso si articola.
In ordine all'eccezione di nullità del provvedimento di fissazione di nuova udienza preliminare emesso dal GIP all'udienza preliminare dell'11/2/2000 dopo avere egli rilevato la propria incompatibilità ex art. 34, comma 2 bis C.P.P., si sottolinea la correttezza delle argomentazioni in proposito svolte dai Giudici di merito. La prevista incompatibilità del Giudice che si è occupato delle indagini preliminari a tenere l'udienza preliminare (incompatibilità che comunque non rileva ai fini della capacità del Giudice intesa quale capacità ad esercitare la funzione giudiziaria, in difetto della quale soltanto sussiste la nullità assoluta di cui all'art. 178 lett. a C.P.P.) opera invero in relazione ad attività e provvedimenti di natura giurisdizionale decisoria (svolgimento dell'udienza preliminare, emissione di decreto penale, partecipazione al giudizio) ma non già in relazione a provvedimenti meramente ordinatori che non incidono sul merito delle questioni oggetto del giudizio;
e ciò in ragione dell'unico fine sotteso alla previsione di siffatta generale causa di incompatibilità tra il Giudice per le indagini preliminari ed il Giudice dell'udienza preliminare - non imposta dalla Costituzione ma solo espressione di una scelta discrezionale di maggior garanzia - che è quello della configurazione del GUP come giudice "terzo" e quindi privo della conoscenza di atti in precedenza compiuti. Nè può ritenersi che il provvedimento di fissazione della nuova udienza preliminare sia affetto da inefficacia perché adottato prima della decisione del Presidente del Tribunale in ordine alla dichiarazione di astensione determinata dalla sopra indicata causa di incompatibilità, atteso che tale provvedimento - non avendo, per le ragioni già espresse, alcuna concreta influenza sul procedimento - non può ritenersi "atto del procedimento" ai sensi del primo comma dell'art. 42 C.P.P (cfr. Cass. sez. 1 pen., sent. n. 5189/94). Inoltre, e per concludere sulla questione, devesi rilevare il pieno rispetto della regola del "giudice naturale" essendo stata la nuova udienza preliminare tenuta davanti al giudice al quale spettava, secondo criteri tabellari predeterminati, la titolarità del procedimento.
Quanto alla seconda doglianza relativa all'inosservanza delle regole di valutazione della prova ed alla mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità del ricorrente, devesi rilevare, oltre alla genericità della censura (che non evidenzia peraltro specifiche violazioni di legge o ben individuate carenze ed illogicità motivazionali), come i Giudici di merito - diversamente da quanto sostenuto in gravame - abbiano proceduto alla valutazione del materiale probatorio nel pieno rispetto delle regole sancite dall'art. 192 C.P.P., dando adeguato conto delle statuizioni adottate con argomentazioni esaurienti e prive di vizi logico-giuridici. In particolare si è desunto il certo coinvolgimento del PP in un traffico di sostanze stupefacenti dall'inequivoco tenore di una lunga ed esplicita conversazione intercorsa tra costui ed i coimputati ER e De TO indicativa dell'abituale attività di acquisizione, detenzione e smercio di sostanze stupefacenti di varia natura da parte del PP, sottolineandosi con argomentazioni plausibili ed adeguate la correttezza dell'avvenuta individuazione nel PP di uno dei conversanti (similarità della voce quale direttamente constatata dal personale della Polizia di Stato, attendibilità di tale giudizio comparativo, ripetuta attribuzione del nominativo "RM" ad uno degli interlocutori della sopra indicata conversazione, parentela del PP con altri individui citati nel corso della conversazione, contiguità del PP al gruppo di cui facevano parte il ER ed altri coimputati, frequentazione tra gli stessi).
Ebbene a fronte di tutto ciò il ricorrente si limita a contestare la plausibilità dell'operata individuazione, sottolineando come la Corte di merito abbia in proposito recepito le argomentazioni del primo Giudice (senza peraltro tenere nel dovuto conto che, allorché le sentenze di primo e secondo grado siano concordanti nella valutazione degli elementi probatori, la struttura motivazionale della sentenza di appello forma un unico complesso argomentativo con la sentenza precedente), e ad avanzare sostanzialmente mere censure di fatto inaccoglibili in questa sede.
Anche il gravame proposto nell'interesse dell'imputato NC AR è destituito di ogni fondamento.
Il ricorrente, che si duole principalmente - alla pari del PP e del ER - del mancato rispetto delle regole di valutazione probatoria sancite dagli artt. 191-192 C.P.P., non contesta "la cogenza accusatoria del contenuto delle conversazioni intercettate" (in base alle quali i Giudici di merito hanno adottato le loro statuizioni) ma la carenza di elementi indicativi della sicura riconducibilità all'AR delle frasi compromettenti pronunciate nel corso della intercettazione ambientale posta a sostegno dell'accusa, sottolineando peraltro non già carenze motivazionali o illogicità argomentative ma la poca plausibilità del "riconoscimento" empirico da parte degli agenti di P.G. e la necessità di una perizia fonica comparativa.
La doglianza risulta priva di pregio, atteso che i Giudici di merito sono pervenuti alla riconducibilità all'AR delle frasi compromettenti poste a base della condanna (sulla valenza accusatoria delle quali ha convenuto anche la difesa del ricorrente) non solo a seguito della individuazione dell'AR - da parte del personale del Commissariato P.S. di Mesagne - nel soggetto che pronunciava le frasi ma sulla base anche di altri elementi, singolarmente ed unitariamente valutati attraverso un iter argomentativo logico e plausibile: il nominativo di NG (o "NCne") attribuito al conversatore analogo a quello con il quale l'imputato NC AR è noto al personale di Polizia e nell'ambiente malavitoso locale, la frequentazione abituale da parte di costui di tale IN AZ detto ID al quale aveva fatto significativo riferimento anche il soggetto di cui sono state intercettate le frasi, la emersa contiguità dell'AR al gruppo criminoso di cui faceva parte il collaboratore di Giustizia NC De ST.
Se si valuta quanto sopra nonché le ulteriori considerazioni della Corte di merito e lo speciale rito richiesto dalle parti, appare di tutta evidenza la incongruenza della censura circa il mancato esperimento di una perizia fonica.
Quanto alla censura relativa alle esperite intercettazioni ambientali si rileva: che, contrariamente alle confuse argomentazioni di cui al gravame principale, è possibile effettuare intercettazioni ambientali in qualsivoglia luogo purché siano rispettate le disposizioni regolanti siffatto mezzo di ricerca della prova, ancor più limitative allorché trattasi della intercettazione di comunicazioni tra presenti che si svolgono nei luoghi indicati dall'art. 614 C.P.; che nelle massime riportate in gravame si puntualizza che le regole di cui all'art. 268 C.P.P. sono applicabili anche alle intercettazioni cd. "ambientali" e che, peraltro, l'autovettura (se non in casi particolari) non può essere considerato luogo di privata dimora, sicché non vige in relazione ad intercettazioni ambientali ivi eseguite la limitazione di cui al comma 2 dell'art. 266 C.P.P.; che, pertanto, la tesi prospettata di una impossibilità di intercettazioni ambientali in un luogo qualsiasi (che il ricorrente pare desumere dalle massime riportate) è palesemente priva di giuridico fondamento;
che la censura di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali avanzata con i motivi aggiunti (ad evidente correzione e chiarimento della doglianza, già esaminata, prospettata con il gravame principale) è in palese contrasto con le emergenze processuali, così come analiticamente e congruamente motivato dal GUP alle pagg. 21 e segg. della sentenza anche in relazione allo specifico rilievo avanzato dal ricorrente.
Quanto infine alla sostenuta violazione dell'art. 192, comma 2 C.P.P. perché - a dire del ricorrente - si sarebbe pervenuti alla pronuncia di condanna sulla base di un unico indizio equivoco e non tranquillizzante, è sufficiente rilevare: come i Giudici di merito abbiano argomentato in modo logico e plausibile circa la valenza accusatoria della lunga conversazione intercettata interessante l'AR, ritenuta integrare un elemento di prova certo e non già un mero indizio;
come, di contro, appaiano evidenti l'illogicità e la contraddittorietà della censura atteso che lo stesso ricorrente ha, in gravame, convenuto sulla "cogenza accusatoria del contenuto delle conversazioni intercettate", contestando solo la mancata indicazione di elementi che attestassero la paternità di AR delle frasi compromettenti di cui alla intercettazione ambientale incriminata e fondanti il convincimento della sua penale responsabilità.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte si impone il rigetto di tutti i ricorsi proposti, con conseguente condanna dei ricorrenti - in solido - al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti AR NC, ER AS e PP RM SE al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002