Sentenza 14 dicembre 2018
Massime • 1
La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e, dunque, il motivo non può essere validamente invocato nel caso di omessa citazione del teste di riferimento richiesta ai sensi dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., atteso che la finalità di tale richiesta consiste nell'acquisizione di un ulteriore mezzo di prova al fine di giungere ad una diversa valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, difettando conseguentemente il requisito della decisività ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., la conseguenza dell'omessa citazione del teste di riferimento richiesta dalla parte è rappresentata dall'inutilizzabilità delle dichiarazioni relative a fatti che il dichiarante ha affermato di aver appreso da tale teste).
Commentario • 1
- 1. Art. 195 c.p.p. - Testimonianza indirettahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2018, n. 17678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17678 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2018 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento