Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2018, n. 17678
CASS
Sentenza 14 dicembre 2018

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La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e, dunque, il motivo non può essere validamente invocato nel caso di omessa citazione del teste di riferimento richiesta ai sensi dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., atteso che la finalità di tale richiesta consiste nell'acquisizione di un ulteriore mezzo di prova al fine di giungere ad una diversa valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, difettando conseguentemente il requisito della decisività ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., la conseguenza dell'omessa citazione del teste di riferimento richiesta dalla parte è rappresentata dall'inutilizzabilità delle dichiarazioni relative a fatti che il dichiarante ha affermato di aver appreso da tale teste).

Commentario1

  • 1Art. 195 c.p.p. - Testimonianza indiretta
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2018, n. 17678
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17678
Data del deposito : 14 dicembre 2018

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