Sentenza 24 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui all'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, sussiste, a carico del titolare apparente di beni, una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente (nella specie: coniuge dell'indagato), non svolge un'attività tale da procurargli il bene, per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2000, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 24/10/2000
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere N. 3889
3. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 36999/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ON NI,
avverso l'ordinanza 14 maggio 1999 del Tribunale di Brescia. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. ON NI ricorre per cassazione contro l'ordinanza 14 maggio 1999 con la quale il Tribunale di Brescia, in sede di riesame, confermava il provvedimento di sequestro preventivo, adottato a norma dell'art. 12-sexies del decreto legge 7 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 356, sequestro avente ad oggetto l'appartamento a lei intestato sito in Provaglio di Iseo, via Monterosa 3, in quanto ritenuta persona interposta al proprio marito IN NO, imputato dei reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, immobile del quale il IN, effettivo titolare, non ne aveva giustificato la legittima provenienza, e sproporzionato al reddito sia di quest'ultimo sia della ON, quale risultante dalle dichiarazioni dei redditi o dalla attività economica di ciascuno dei coniugi.
Lamenta, anzi tutto, carenza di motivazione nel punto in cui il provvedimento denunciato ha ritenuto fittizia l'intestazione dell'immobile alla ricorrente e per di più riconducibile l'interposizione all'asserita illecita attività posta in essere dal IN.
In effetti la ON aveva svolto, quanto meno nell'ultimo decennio, un'attività di tipo imprenditoriale, che le aveva assicurato di accumulare qualche risparmio: un dato non preso in considerazione dal Tribunale che aveva basato la sicura assenza di proventi sufficienti per l'acquisto dell'immobile sulla circostanza che dall'annuale dichiarazione dei redditi emergeva la percezione di somme estremamente esigue. Senza peraltro esperire indagine di sorta in ordine all'acquisto del bene con mezzi propri anche se non dichiarati, col richiamare per le operazioni necessarie ai fini di detto acquisto l'utilizzazione del conto n. 1114 acceso presso la Banca di Valle Camonica di Provaglio di Iseo sul quale sarebbero transitate somme incompatibili con il reddito della ricorrente e riconducibili all'attività criminosa del IN. Così trascurando che il titolare del bene non è la persona imputata ma un terzo rispetto al quale va concretamente accertato il mancato conseguimento, per il periodo in questione, di proventi leciti. In un quadro, inoltre, in cui mai è stato riscontrato che il IN si sia servito della moglie quale prestanome per operazioni finanziarie di qualsiasi tipo.
Si lamenta, ancora, che l'acquisto dell'immobile ed il pagamento del prezzo relativo sono avvenuti in epoca di gran lunga antecedente al tempus commissi delicti come individuato nell'imputazione intelocutoriamente elevata nei confronti del IN;
un'operazione, conseguentemente, rispetto alla quale era improponibile ogni collegamento dell'attività criminosa del marito con l'ipotizzata provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile.
2. Il ricorso è infondato.
Appare opportuno premettere che il sequestro preventivo espressamente contemplato dall'art. 12-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, articolo aggiunto dal decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, è funzionale al provvedimento ablatorio,
costituente un evento ineludibile nel caso di pronuncia di condanna o di applicazione di pena su richiesta relativamente ad una serie di reati (precisamente, quelli previsti dagli artt. 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter c.p., 12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992, 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 2, e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ed avente ad oggetto il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica.
Ne discende che, salvo che per quanto attiene all'amministrazione dei beni (cfr., sul punto, Sez. VI, 16 febbraio 2000, Orofino), trova applicazione relativamente a tale misura cautelare il regime di cui all'art. 321 e segg. c.p.p., risultando tipizzate soltanto le categorie di reati che comportano la confisca obbligatoria dei beni. La giurisprudenza di questa Corte, nell'interpretare la disposizione in parola, ha subito avvertito che il legislatore, in riferimento ai soggetti condannati per taluni reati e limitatamente ai beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, ha creato una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto che ha la titolarità o la disponibilità del bene l'onere di giustificarne la provenienza;
tale presunzione è inoperante con riferimento alla titolarità o alla disponibilità da parte del condannato di beni formalmente intestati a terzi, nel qual caso trova applicazione la consueta ripartizione dell'onere probatorio, che grava sull'accusa (Sez. V, 28 maggio 1998, Di Pasquale). Tuttavia, la prova, concernendo il rapporto tra la persona ed il bene, coincide con quella incentrata sulla esistenza di un'intestazione fittizia del bene stesso, tanto più quando, come nel caso di specie, il titolare apparente è il coniuge della persona che si assume esserne il reale titolare (si veda, in proposito, quale univoco criterio interpretativo, a tali fini, l'art.
2-bis, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575). Ed, a tale stregua, sarà sufficiente dimostrare che il titolare apparente, sulla base del reddito dichiarato, non svolgeva un'attività in grado di procurargli il bene per comportare 11 inversione dell'onere della prova, spettando a lui dimostrare una titolarità del reddito non dichiarato adeguato ad assicurargli la titolarità del bene, la cui intestazione, dunque, non è reale ma fittizia.
Sotto tale aspetto deve, dunque, contestarsi la fondatezza del primo motivo di ricorso, pure se i singoli passaggi argomentativi dell'ordinanza impugnata vanno in parte corretti.
Il primo profilo da esaminare è la situazione reddituale della ON all'epoca dell'acquisto dell'immobile e dei singoli pagamenti del prezzo.
Orbene, risulta dal provvedimento denunciato che l'immobile venne acquistato nel 1992 e che i pagamenti del prezzo vennero effettuati nel periodo ottobre 1992 - giugno 1994 con assegni tutti provenienti da conti intestati alla ON e, per la gran parte, nel periodo marzo 1993 - dicembre 1993 da somme provenienti dal conto corrente n. 1114 della Banca di Valle Camonica, agenzia di Provaglio d'Iseo. Ebbene, in tale periodo la ricorrente dichiara lire 13.440.400 per l'anno 1992, lire 18.014.000 per l'anno 1993, lire 6.300.000 per l'anno 1994, nessun reddito per l'anno 1995. In più l'ordinanza impugnata ha rimarcato come la ON avesse cessato l'attività di "Fioriera Tez di ON NI" il 31 gennaio 1993 ed avrebbe iniziato l'attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria e bigiotteria solo il 1^ gennaio 1995.
A fronte di un simile assetto oggettivo che comprova, ai fini meramente cautelari qui in discussione, l'intestazione fittizia dell'immobile, la ON ha fatto generico riferimento ad una sua più redditizia attività imprenditoriale, in ordine alla quale non è stata in grado di fornire il minimo principio di prova. Il tutto in un quadro assolutamente inquietante, solo considerando che l'immobile fu pagato con somme provenienti per la gran parte dal conto corrente n. 1114 relativamente al quale risultano tra gli anni 1993 e 1999 accreditamenti per lire 1.117.957.483 e addebiti per lire 1.147.841.138; per importi, dunque che, come ha correttamente osservato il giudice a quo, si rivelano assolutamente sproporzionati rispetto alle capacità reddituali della ON.
3. Accertata, agli interlocutori fini che qui interessano, la correttezza del ragionamento argomentativo del Tribunale circa la fittizia intestazione del bene oggetto del sequestro preventivo diviene assolutamente irrilevante il secondo motivo di ricorso il cui interesse finisce con l'incentrarsi piuttosto che sulla ON, sul IN.
A parte l'assorbente rilievo che le indagini a carico del IN per i fatti di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comprendono anche il periodo dell'acquisto e del pagamento dell'immobile, va ricordato come la giurisprudenza di questa Corte sia costante nel senso che sono legittimamente confiscabili (e, dunque, a fortiori, sequestrabili) a norma dell'art. 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, i beni e le altre utilità di cui il condannato per determina i reati non possa giustificare la provenienza, senza che rilevi se tali beni siano a meno derivanti dal reato per cui è stata pronunciata condanna, avendo il legislatore posto una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, superabile attraverso una giustificazione circa la legittimità della loro provenienza da parte dei soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità dei beni (Sez. VI, 26 marzo 1998, Bosetti) e senza che possa venire in considerazione l'epoca di acquisto dei beni stessi (Sez. II, 23 settembre 1998, Simoni).
4. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2000