Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2010, n. 28536
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Sentenza 18 marzo 2010

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In tema di termini di custodia cautelare, la declaratoria di nullità della udienza preliminare per inosservanza del termine a comparire pronunciata dal giudice del dibattimento con conseguente trasmissione degli atti al G.u.p. comporta il regresso del procedimento alla fase antecedente che rende operativa la disciplina della nuova decorrenza dei termini di fase, con il limite del doppio del termine di fase (art. 304, comma sesto, cod. proc. pen.), che deve essere computato tenendo conto dei periodi di custodia cautelare sofferti dall'imputato in fasi o gradi diversi da quella in cui il procedimento è regredito. (La Corte ha, altresì, precisato che non rileva che detta decorrenza ex novo non operi nel caso in cui la declaratoria di nullità sia pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, in quanto, in tal caso, l'annullamento opera nell'ambito della stessa fase in cui il fatto genetico del vizio è intervenuto, con la conseguenza che non sussiste alcuna cesura nel decorso del termine di fase). (Cfr sent. Corte cost. n. 299 del 2005).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2010, n. 28536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28536
    Data del deposito : 18 marzo 2010

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