Sentenza 18 marzo 2010
Massime • 1
In tema di termini di custodia cautelare, la declaratoria di nullità della udienza preliminare per inosservanza del termine a comparire pronunciata dal giudice del dibattimento con conseguente trasmissione degli atti al G.u.p. comporta il regresso del procedimento alla fase antecedente che rende operativa la disciplina della nuova decorrenza dei termini di fase, con il limite del doppio del termine di fase (art. 304, comma sesto, cod. proc. pen.), che deve essere computato tenendo conto dei periodi di custodia cautelare sofferti dall'imputato in fasi o gradi diversi da quella in cui il procedimento è regredito. (La Corte ha, altresì, precisato che non rileva che detta decorrenza ex novo non operi nel caso in cui la declaratoria di nullità sia pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, in quanto, in tal caso, l'annullamento opera nell'ambito della stessa fase in cui il fatto genetico del vizio è intervenuto, con la conseguenza che non sussiste alcuna cesura nel decorso del termine di fase). (Cfr sent. Corte cost. n. 299 del 2005).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2010, n. 28536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28536 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 18/03/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 337
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 3300/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA CC SE N. IL 29/04/1954;
avverso l'ordinanza n. 1690/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 05/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Oscar Cetrangolo, che chiede il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Imbornone Paolo del Foro di Sciacca, difensore di fiducia del ricorrente, che chiede l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
La OC EP ricorre tramite difensore di fiducia avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo del 5 novembre 2009, che, pronunciando sull'appello da lui proposto, ha confermato il provvedimento con cui quel GIP aveva rigettato la sua richiesta di revoca della misura carceraria in corso per la decorrenza del termine di fase.
La cautela era stata disposta nei suoi confronti a decorrere dal 4 luglio 2008, per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso.
Disposto successivamente il suo rinvio a giudizio, con ordinanza del 18 settembre 2009 il Tribunale di Sciacca, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire all'udienza preliminare, aveva dichiarato la nullità dell'udienza preliminare e degli atti successivi consequenziali, disponendo la trasmissione del fascicolo processuale al GUP distrettuale di Palermo.
L'imputato aveva allora chiesto la perenzione della carcerazione per la scadenza del termine di fase, istanza rigettata del GIP con il provvedimento confermato dall'ordinanza oggetto della presente disamina, secondo il quale, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 6, nel caso di specie il termine di fase doveva intendersi raddoppiato, e doveva tenersi conto nel suo computo solo della durata della carcerazione relativa alla fase antecedente l'annullamento. Il ricorrente deduce la sostanziale ingiustizia dell'interpretazione che il Tribunale della Libertà fa della norma, che non dà a suo avviso conto della pur dedotta disparità di trattamento del ricorrente rispetto a coimputati, per i quali la stessa nullità era stata rilevata dal GIP, di modo che, una volta sopraggiunta la scadenza del termine di fase, gli stessi avevano ottenuto la scarcerazione, mentre lui, che era riuscito a conseguire la declaratoria di nullità dell'udienza preliminare soltanto nella successiva fase dibattimentale, aveva sortito il risultato ingiusto di vedersi raddoppiare i termini di fase.
L'interpretazione dell'art. 303 c.p.p., comma 2 che il Tribunale ha sostenuto, tra l'altro, sarebbe a suo avviso collidente con la corretta lettura dei principi dettati dalla Corte Costituzionale, che si è ripetutamente occupata della questione, e da ultimo con la sentenza n. 299 del 22 luglio 2005. 2.- Il ricorso è destituito di fondamento.
La questione che prospetta il ricorrente è stata oggetto di reiterato attento esame della Corte Costituzionale, che ha sottoposto ad articolato scrutinio di legittimità il sistema delineato dal combinato disposto dell'art. 303 c.p.p., comma 2 e art. 304 c.p.p., comma 6, con la sentenza 292/1998; con le ordinanze 529/2000,
243/2003, 335/2003, 54/2004 e da ultimo con la sentenza 299 del 2005, con la quale, preso atto dell'ormai consolidato orientamento contrario espresso da questa Corte, ha dichiarato l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 303 c.p.p. nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304 c.p.p., comma 6, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito, stabilendo così che in ipotesi di regresso del procedimento a fase antecedente, ai fini della determinazione del termine di fase della durata della custodia cautelare deve tenersi conto della carcerazione pregressa patita dall'indagato. Tanto chiarito, il ricorrente deduce l'ingiustizia del sistema, che può condurre, come era effettivamente avvenuto nel caso di specie, ad inaccettabili disparità di trattamento tra imputati dello stesso procedimento.
Infatti due coindagati avevano ottenuto il riconoscimento della nullità della citazione dallo stesso giudice dell'udienza preliminare, conseguendo successivamente la scarcerazione per effetto della perenzione dei termini della custodia cautelare, frattanto sopraggiunta nelle more della nuova citazione.
Lui aveva invece ottenuto la stessa declaratoria di nullità dal giudice del dibattimento, venendosi a trovare nella situazione deteriore di vedersi raddoppiare il termine di fase per effetto della regressione del processo alle indagini preliminari. La differenza di trattamento denunciata è tuttavia giuridicamente insussistente, atteso che risultano regolate in modo diverso situazioni non assimilabili.
Infatti in un caso l'annullamento opera nell'ambito della stessa fase in cui il fatto genetico del vizio è intervenuto, di modo che non v'è cesura nel decorso attuale del termine di fase.
Nel secondo caso la norma si fa carico di operare il bilanciamento tra loro di esigenze contrapposte, costituite da un lato dalla necessità di protezione del consorzio civile, dovendo considerarsi che il vizio determinativo della nullità non incide sui presupposti sostanziali che avevano imposto l'emissione del provvedimento cautelare;
dall'altro dal diritto dell'indagato a vedere contenuta nella durata più breve possibile la compressione del proprio diritto alla libertà, e deve considerarsi opportunamente che l'art. 304 c.p.p., comma 6 è una norma di garanzia, limitativa dell'ambito di applicazione dell'art. 303 c.p.p., comma 2, specie dopo l'intervento correttivo operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 299 del 2005. Del resto il ricorrente non propone una questione di legittimità costituzionale, essendo stata la normativa già sottoposta al vaglio di legittimità, ed il dettato delle norme art. 303 c.p.p., comma 2 e art. 304 c.p.p., comma 6 non sono suscettibili di interpretazione diversa da quella che scaturisce dal loro dettato letterale, come delimitato dal Giudice delle Leggi. Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010