Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
6 8 ESENT DA PEGISTRAZIONE E 9 ITALIANA N 1 / AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 5 O 4 I . / Z C.C. 6. 6 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 N EPUBBLICA 2 A - . R TRIBUTARIA .R B T S .P . I L MATERIA D L T G U A E L B E . R . D B R I A T S T N 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 A 1 I R . A E N T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 07 1 73 03 Composta dagli Ill Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio .G.N. 15151/99 Consigliere Cron. 2567 Dott. Stefano MONACI Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE - Consigliere Ud.04/06/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente Sun 15 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta CORT. SUPREMA DI CSSAZIONE e difende ope legis;
CAMPIONE CIVILE - ricorrentej N. 65488 022 AF AC SU Spal,
contro
SIMMENTHAL SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PETTINATO, che la difende unitamente all'avvocato 2002 GIUSEPPE CAMOSCI, giusta procura in calce;
2444 -1- controricorrente la sentenza n. 82/98 della Commissione avverso tributaria regionale di MILANO, depositata il 13/07/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/06/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 15151SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 82/15/98 del 13 luglio 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto la impugnazione della spa Simmethal avverso il provvedimento con cui era stata rigettata l'istanza di rimborso della imposta di registro corrisposta a seguito della incorporazione della Vipieffespa, avvenuta con atto 7 agosto 1990. Al momento della registrazione la società incorporante corrispose l'imposta proporzionale di registro nella misura dell'1 %. Successivamente la stessa società ha chiesto il rimborso ritenendo di dovere corrispondere per il medesimo atto la sola imposta fissa. Sul silenzio dell'Amministrazione si è aperta la contestazione giudiziaria che, dopo le due sentenze delle Commissioni Tributarie favorevoli alla contribuente viene ora all'esame del Giudice della legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE La Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 1, 2 e 50, n.° 4 del d.P.R. n.° 131/1986 e dall'art. 4 della tariffa allegata al decreto medesimo;
falsa applicazione delle direttive del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE e 10 giugno 1985, 85/303/CEE; in relazione agli artt. 62 del d. Lgs. n.° 546/1992 e 360, comma 1, n.° 3 c.p.c. Il ricorso è manifestamente fondata, come ha esattamente sottolineato il Procuratore Generale. Invero con sentenza 3 settembre, n. 9284, questa Corte ha riconosciuto che la direttiva del consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/Cee, come modificata dalle direttive del consiglio 9 aprile 1973 n. 73/80/Cee e 10 giugno 1985, 85/303/Cee, non osta alla N riscossione della imposta proporzionale di registro in base alla tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 in caso di incorporazione di società ad opera di altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote della società incorporata, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, disciplinata dalla direttiva, essendo già tutte le quote od azioni appartenenti all'incorporante. Né la sentenza impugnata pone in evidenza argomenti che possano indurre a discostarsi dall'indirizzo sopra riportato.
P.Q.M.
La Corte vo l'art. 375 c.p.c. accoglie il ricorso in quanto manifestamente fondato, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria della Lombardia, che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 4 giugno 2002 T O си Mliclu DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 2.7 GEN 2003 Arnaldo AS CANCELLIERE C1 A Oggi Arnaldo AS ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA