Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6427 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
AULA "B" 06 427 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R. G. N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 22710/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Bruno D'Angelo Presidente Cron.18389 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Donato Figurelli Consigliere 7 marzo De Matteis Consigliere Dott. Aldo 2002 Saverio Toffoli Consigliere Dott. ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA sul ricorso proposto da: IA DO, elettivamente domiciliato in Roma, via F. De Sanctis n. 4 presso l'avv. Giampaolo Petti che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro 1024 I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortu- ni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avvocati Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà che lo procure speciale rappresentano e difendono giusta delega in atti;
1 controricorrente avversO la sentenza n. 34/99, decisa il giorno 7 ottobre 1999 e pubblicata il giorno 11 ottobre 1999, resa dal Tribunale di Trento nel procedimento n. 23/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Giuseppe De Ferrà per l'Istituto controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, ha concluso per il rigetto del ri- corso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 24 marzo 1998, IA DO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Trento, in funzione di Giudice del Lavoro, 1'I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione con- tro gli Infortuni sul Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimen- to del proprio diritto alla rendita da invalidità temporanea e permanente per le lesioni riportate il 5 ottobre 1996 mentre, qua- le dipendente della società Funivie di Pinzolo, stava ispezionando le piste gestite dalla stessa. Resisteva l'Istituto convenuto. Il Giudice adito, previo espletamento di consulenza tecnica che escludeva la presenza di postumi permanenti, rigettava la domanda anche quanto alla rendita da invalidità temporanea, per mancata verificazione del presupposto dell'occasione di lavoro. Interponeva appello lo IA e in esito il Tribunale di Trento, 2 con sentenza n. 34/99, emessa in data 7 - 11 ottobre 1999, respin- geva il gravame e condannava l'appellante alle spese. A sostegno della decisione osservava che l'incarico di effettuare l'ispezione delle piste non rientrava nei compiti dell'attore, di- rigente dell'impianto, essendo affidata ad un suo subordinato il quale disponeva tra l'altro di apposita motoslitta che rendeva il compito assai meno rischioso, mentre la normale prudenza sconsi- gliava di percorrere con gli sci un tracciato non battuto sul qua- le era caduta la prima neve e quindi in condizioni tali da pre- sentarsi come un indistinto manto nevoso. Osservava ancora che, attesa l'ubicazione dell'impianto, non pote- va ipotizzarsi un'apertura anticipata delle piste al 5 di ottobre e pertanto la discesa sugli sci doveva ascriversi ad una scelta dell'attore tale da integrare gli estremi del rischio elettivo. Concludeva affermando la ricorrenza di "ragione di condanna dell'appellante alle spese del procedimento per il presente gra- do". Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne lo IA, con atto notificato in data 2 dicembre 1999, sulla base di due motivi. L'INAIL resiste con controricorso notificato in data gennaio 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 срс, la violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 74 del 3 л D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 nonché, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si afferma che l'occasione di lavoro deve ritenersi sussistente quando l'attività lavorativa è stata occasione necessaria dell'infortunio. Tale era appunto la situazione dello IA, tenuto ad effettuare personalmente dei sopralluoghi sulle piste da sci al fine di verificare le condizioni di innevamento e lo stato degli impianti di risalita, in particolare all'inizio di ogni sta- gione sciistica. La censura non è fondata. Il Tribunale ha osservato che, come emerso dalla compiuta istrut- toria, mai negli anni precedenti gli impianti erano stati aperti prima del mese di novembre mentre l'ubicazione della pista ove si verificò l'infortunio era tale da escludere che la neve caduta ai primi di ottobre potesse mantenersi per una durata superiore a po- chi giorni. Ha conseguentemente escluso che vi fosse qualsiasi prospettiva di un'apertura delle piste, anche per l'inadeguato spessore del manto nevoso, consistente al punto più alto raggiunto dall'impianto di risalita ma assai inferiore alla stazione intermedia e neppure quantificato al punto più basso. Tale argomento, da solo sufficiente a sorreggere il decisum, viene criticato con la mera affermazione che ai primi di ottobre di quell'anno si era verificata un'importante nevicata che aveva in- teressato la zona". La censura risulta però inconferente poiché 4 M non si contesta l'affermazione del Tribunale, tra l'altro ben su- scettibile di smentita col mero richiamo a dati di fatto documen- tati presso uffici pubblici, che mai l'apertura delle piste era avvenuta prima del mese di novembre mentre la neve caduta in otto- bre era destinata a sciogliersi nel volgere di qualche giorno. Atteso che rimane fermo, siccome non scalfito dall'unica allega- zione del ricorrente relativa ad un evento meteorologico straordi- nario, l'accertamento del Tribunale circa l'impossibilità di anti- cipare l'apertura delle piste al mese di ottobre, inutili risulta- no le critiche formulate in ordine all'altro argomento su cui si fonda l'impugnata sentenza, esser la verifica dell'agibilità delle piste prima dell'apertura demandata ad altro dipendente, con l'uso di apposito mezzo che rende più agevole il transito su pista non preparata: nessuna verifica delle piste doveva infatti aver luogo il 5 di ottobre 1999, da parte del ricorrente о di chicchessia, nello svolgimento delle mansioni affidate dalla società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A. ai propri dipendenti. È il caso di osservare, anche in vista di quanto si dirà a propo- sito del secondo motivo di ricorso, che la valutazione compiuta dal Collegio di merito in ordine all'insussistenza di una qualsia- si occasione di lavoro è un giudizio di fatto, adeguatamente moti- vato e immune da vizi logici che possano giustificare una censura in sede di legittimità. Invero il Tribunale ha posto in evidenza che una non contestata regolamentazione interna demandava il controllo delle piste ad al- 5 л tro dipendente e del tutto irrilevante nei rapporti con i terzi, a parte i dubbi circa l'attendibilità della deposizione testimo- niale dalresa predetto, era l'accordo con lo IA per l'espletamento diretto del compito. Il ricorrente richiama la legislazione regionale che indica tale verifica tra i compiti del direttore responsabile dell'esercizio degli impianti ma non censura 1' 'argomentazione svolta dal Tribuna- le nel senso che "all'interno di ogni impresa è normale la delega di precise incombenze a subordinati dotati delle necessarie capa- cità tecniche". Afferma ancora lo IA che l'agibilità di una pista non può essere verificata con la motoslitta ma solo con gli sci, ma il ri- lievo non coglie la sostanza dell'argomentazione svolta dal Tribu- nale che ha osservato esser rispondente norme di normale prudenza l'uso della motoslitta per il primo controllo, quando non è dato sapere quale sia "lo spessore e la qualità del manto". Tale valutazione costituisce un giudizio di fatto, non censurato poiché la critica sopra richiamata riguarda non già il primo con- trollo sibbene quello definitivo, da compiersi prima dell'apertura al pubblico, quando la sussistenza di situazioni di grave pericolo è stata esclusa dalla verifica compiuta con l'ausilio di mezzi meccanici e in condizioni di sicurezza. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disposi- zioni attuazione cpc, in relazione alla sentenza n. 234/94 della 6 Corte Costituzionale nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 срс, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motiva- zione su un punto essenziale della controversia, individuato nella condanna alle spese del giudizio di appello pur se non vengono enunciate specifiche ragioni di temerarietà della domanda. La censura non è fondata. Osserva la Corte che il Tribunale, pur non avendo utilizzato la formula dettata dal legislatore "pretesa manifestamente infondata e temeraria", ha posto in rilievo le ragioni (che fra l'altro non per le formano oggetto di censura dinanzi a questa Corte Suprema) quali "la tesi in fatto rappresentata dall'appellante appare del tutto incredibile nella sua premessa”. In esito alla ricostruzione compiuta ha ancora osservato che: 1) "della pretesa dell'appellante non ricorre alcuno dei presuppo- sti della occasione di lavoro"; 2) risulta anzi dimostrato che "egli voleva soltanto provare l'ebbrezza di una discesa fuori pista e fuori stagione"; 3) è indubbia la conclusione che "ogni relativo rischio era a suo carico". Ha quindi affermato, testualmente: "ricorre, pertanto, ragione di condanna dell'appellante alle spese del procedimento, per il pre- sente grado". Risulta dunque palese che il collegio di secondo grado, ravvisando specifiche ragioni di condanna alle spese al di là della mera SOC- combenza, lungi dall'ignorare l'art. 152 disposizioni attuazione 7 ^ cpc, ha appunto considerato sussistente l'ipotesi di lite temera- ria. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, apparendo di tutta evidenza la temerarietà e infondatezza delle censure rivolte alla sentenza di secondo gra- do.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 19,70 oltre € 2.000,00 per onorario. TH Roma, 7 marzo 2002 IL PRESIDENTE Alberner yo L D G A L E E L E 1 1 N G 3 . 3 5 IL CONSIGLIERE ESTENSORE O D R I . A T T D I L I T O 1 A S I E L S E N R 0 ' G I S E O R E A A , S O T R G S I , F D E A T N S S A E E D N A S M T O O I E T , I A L O P D D S L B I IL CANCELLIERE Depositate in Canceller -6 MAG 2002 (oggi IL CANCELLIE 8