Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
La concessione del termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. presuppone una specifica richiesta del difensore e qualora essa manchi non sussiste l'obbligo del giudice di disporla d'ufficio, considerato che, in tal caso, imprescindibili esigenze di buona organizzazione e di ragionevole durata del processo ne esigono la prosecuzione e che il termine a difesa non può essere imposto al difensore d'ufficio senza rendere il giudice del processo giudice della difesa tecnica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2013, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
6 7 2/ 14 42 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 3000/2013 ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SILVANA DE BERARDINIS N. 7659/2013 - Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Rel. Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE CL N. IL 17/06/1962 avverso la sentenza n. 1450/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del 15/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ои -·Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, che ha chiesto la rimessione del processo alla Sezioni Unite e, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 15/12/2011, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Fermo, ha condannato NI Claudio a pena di giustizia per bancarotta fraudolenta patrimoniale commessa quale amministratore della "Miami srl", dichiarata fallita il 28/7/2001. Alla base della decisione vi sono le dichiarazioni del curatore e la documentazione da questi prodotta.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Giancarlo Giulianelli, con tre motivi.
2.1. Col primo deduce nullità della sentenza "per omessa motivazione circa la compatibilità dell'art. 108 CPP con gli artt. 3,24, 111 e 117 Cost. e 6 CEDU"; in subordine, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 cod. proc. penale. Lamenta, al riguardo, che non sia stato concesso al difensore d'ufficio, nel corso del processo di primo grado, un termine a difesa;
termine che, asserisce, andava comunque concesso, nonostante il difensore nominato non ne avesse fatto richiesta.
2.2. Col secondo eccepisce la nullità dell'ordinanza del Tribunale di Fermo del 24 gennaio 2006, che aveva revocato l'ammissione del teste CH CC, in precedenza disposta, per violazione del contraddittorio (il giudice provvide, sostiene il ricorrente, senza sentire le parti). Lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 495 cod. proc. pen., per essere stata esclusa la testimonianza della suddetta CH CC senza adeguata motivazione.
2.3. Col terzo si duole della illogicità della motivazione resa in punto di colpevolezza, che è stata affermata sulla base di un semplice "verbale di asporto" senza che ne venisse verificata la provenienza e senza un accertamento circa la veridicità di quanto in esso attestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
1. Quanto al primo motivo, emerge dagli atti che il 24/1/2008 dinanzi al Tribunale di Fermo non si presentò, sebbene ritualmente avvertito, il difensore di fiducia dell'imputato, per cui fu a questi nominato un difensore d'ufficio, che non 2 richiese alcun termine a difesa. Il giudice assunse le testimonianze dedotte ed emise, all'esito, la decisione di sua competenza. Impregiudicata la questione se al difensore d'ufficio spetti un termine a difesa, ove richiesto (la giurisprudenza prevalente di questa Corte ritiene che il difensore nominato come sostituto del titolare, non reperito o non comparso, non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che invece spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono: Cass. 26298 del 5/6/1997. Conformi: N. 6015 del 1999 Rv. 213381, N. 11870 del 2004 Rv. 230099, N. 5605 del 2007 Rv. 236123; N. 21899 del 2010, Rv 247419; N. 11030 del 2010 Rv. 246777), nel caso di specie nessun obbligo aveva il Tribunale di concedere un termine al difensore d'ufficio e di sospendere l'udienza, per la semplice e ovvia ragione che un termine non fu richiesto. Non ha fondamento la tesi del ricorrente e non hanno fondamento i dubbi del Pubblico Ministero d'udienza (il "' quale ha chiesto di investire le sezioni unite sul punto), giacché non vi contrasto, nella giurisprudenza di questa Corte, intorno agli obblighi gravanti sul giudice nell'ipotesi qui esaminata, posto che, per dettato normativo, un termine a difesa spetta - nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di abbandono al nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio "che ne fa richiesta" (art. 108 cod. proc. pen.). E' ovvio, pertanto, che se il termine in questione spetta al difensore designato ai sensi dell'art. 108 solo in caso di "richiesta", a maggior ragione non spetta al difensore designato ex art. 97, comma 4, che non ne faccia richiesta. Su un piano più strettamente logico non può farsi a meno di considerare, poi, che un termine a difesa non può essere "imposto" al difensore d'ufficio e che imprescindibili esigenze di buona organizzazione e di ragionevole durata del processo esigono di procedere oltre nel giudizio quando il nuovo difensore dimostri di non essere interessato ad una dilazione, posto che sicuramente non può essergli imposto di prendere cognizione degli atti e di preparare una adeguata difesa, a meno di rendere il giudice del processo (anche) giudice della difesa tecnica. Né può farsi a meno di ricordare, infine, che la Corte costituzionale, con sentenza del 20.01.2006 n. 17, è intervenuta per la terza volta sul tema del termine a difesa e che ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., secondo comma, degli artt. 97 e 108 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che anche il difensore designato di ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale, il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine "per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui 3 ли fatti oggetto del procedimento", rilevando di aver già disatteso, con la sentenza n. 450 del 1997 e con ordinanza n. 162 del 1998, la fondatezza di censure analoghe, sottolineando che la semplice assenza del difensore di fiducia o di ufficio, non sorretta da un legittimo impedimento è istituto del tutto diverso da quello preso in considerazione dalla norma censurata, così come del tutto diversa è la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa". Peraltro, ha rilevato la Corte, essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, il mancato riconoscimento del termine a difesa per il difensore designato in sostituzione di quello "stabilmente" officiato dall'imputato o per l'imputato, appare conseguenza ragionevole nel quadro di un sistema che mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata. Il motivo è pertanto infondato.
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, concernente la mancata escussione di CH CC, indicata dalla difesa, per più ordini di ragioni. Innanzitutto, perché dal verbale di udienza si evince che la testimonianza di CH CC fu revocata "sentite le parti". Inoltre, perché il potere di ritenere esaustiva l'istruttoria dibattimentale appartiene al giudice, per cui la mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi non produce alcuna nullità del procedimento, laddove come nella specie non sia stata manifestata alcuna - riserva alla chiusura dell'istruzione dibattimentale da parte di chi tali mezzi aveva richiesti, né opposizione delle altre parti processuali (Cassazione penale, sez. VI, 11/12/2009, n. 1081; Sez. V, 26/10/2012, Ronchin). Infine, perché non risulta che il difensore abbia eccepito, prima della chiusura del dibattimento o subito dopo di essa, la nullità dipendente dalla asserita violazione della regola del contraddittorio, conseguente alla revoca del teste CC senza preventiva audizione delle parti. Determina infatti una nullità a regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, doc. proc. pen., la revoca, in assenza di contraddittorio, del teste precedentemente ammesso (Cass., 24302 del 12/5/2010. In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che ove detta nullità si verifichi in presenza della parte che aveva interesse a dedurla, il silenzio di quest'ultima equivale a rinuncia, con conseguente sanatoria ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.).
3. Il terzo motivo è, infine, manifestamente infondato, giacché la responsabilità dell'imputato per la distrazione è stata desunta sulla base di un "verbale di asporto" sottoscritto dal NI e da UR LD, legale rappresentante ей della RA srl, che si era impegnata a rilevare la Miami srl, di cui il NI era amministratore. Ebbene, nel verbale suddetto erano specificamente elencati i beni della Miami srl mai consegnati al curatore che la RA srl si impegnava ad acquistare. Nessuna incongruenza o illogicità è da ravvisare, quindi, nel ragionamento dei giudici di merito, che hanno ritenuto il documento suddetto prova storica della disponibilità, in capo alla Miami srl, dei beni in esso elencati, posto che non è stata disconosciuta la firma apposta in calce al documento in questione e nessuna spiegazione alternativa è stata fornita intorno alla redazione di un documento che rimanda chiaramente al possesso, in capo alla fallita, di beni specificamente elencati e sicuramente pertinenti all'attività d'impresa da questa esercitata. Né assumono rilievo dirimente gli interrogativi del curatore intorno al valore del documento suddetto, posto che non competeva a lui la valutazione della prova, né l'ignoranza del curatore circa la persona che curò "l'asporto" (rectius, la sottrazione) dei beni, posto che non si trattava di soggetto addetto alla custodia permanente dei beni stessi (e senza considerare che, per l'affermazione della responsabilità dell'amministratore societario, non è affatto necessario sapere chi asportò materialmente i beni, essendo sufficiente sapere chi ne aveva la disponibilità). Del tutto congetturali sono, infine, i rilievi del difensore circa la provenienza del documento in questione, dal momento che, come è stato già detto, la firma non è stata disconosciuta e nessuna verifica è stata richiesta intorno alla sua autenticità. Nessun rimprovero è possibile muovere pertanto ai giudici di merito che, in base alla testimonianza del UR, il quale lo redasse insieme all'imputato, hanno ritenuto il documento in questione sicuramente proveniente dal NI. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/11/2013 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) (Alfredo Lombardi) DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 10 GEN 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise or jus 5