Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 1
Il ricorso per cassazione, proposto contro il decreto di liquidazione del compenso spettante al soggetto che abbia svolto le funzioni di commissario giudiziale in una procedura di amministrazione controllata, è inammissibile se viene contestata la non adeguata considerazione dei criteri indicati per la determinazione in concreto del compenso tra i minimi e i massimi fissati dal D.M. 28 luglio 1992 n. 570, e in particolare del criterio relativo all'entità dell'opera prestata, in riferimento alla anticipata chiusura della procedura, poiché in tal caso il motivo di impugnazione attiene a un vizio logico di motivazione, non deducibile in base all'art. 111 Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/1999, n. 6594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6594 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ITALY MUSIC STORE S.a.s. in persona del legale rappresentante ed Amm.re Unico BASILE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PINETA SACCHETTI 470, presso lo studio dell'avvocato PAOLI M.T. difesa dall'avvocato SCIPIONE SCORCIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EN SE nella qualità di COMMISSARIO GIUDIZIALE della ITALY STORE S.a.s, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO NOBILONI, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA MOREA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di BARI, depositato il 15/4/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/9/98 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO
Il Tribunale di Bari ha pronunziato il 15 aprile 1996 decreto con cui ha liquidato in 18 milioni di lire (al netto di spese) il compenso spettante a US NT, commissario giudiziale nella procedura di amministrazione controllata della società Italy Music Store.
Quest'ultima chiede la cassazione di tale decreto, denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 165 e 39 della legge fallimentare, e dell'art. 5 comma 4 del dm. 28 luglio 1992 n. 570. US CE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente sostiene che, applicandosi i minimi tabellari stabiliti dal detto decreto ministeriale, il compenso spettante al commissario giudiziale "si agirerebbe intorno ai 25.150.000"; che tuttavia la procedura di amministrazione controllata è stata interrotta ed è cessata ancor prima del voto dei creditori;
e dunque che, essendo le funzioni del commissario giudiziale cessate prima della chiusura delle operazioni, l'ammontare del suo compenso avrebbe dovuto essere determinato tenendo conto, così come per l'appunto previsto dal comma 4 del decreto ministeriale citato, dell'opera in concreto prestata.
La censura è inammissibile.
Il dm. 28 luglio 1992 n. 570 stabilisce quali sono i compensi, massimi e minimi, che spettano al curatore fallimentare e, nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, al commissario giudiziale, che devono esser calcolati, con le percentuali di cui all'art. 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi degli articoli 172 e 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale quando la legge stabilisce che il compenso dovuto al professionista sia liquidato secondo una tariffa che prevede un massimo ed un minimo, la sua determinazione concreta costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non abbisogna di specifica motivazione e non è soggetta al sindacato di legittimità. Per la verità il principio è stato affermato con riguardo alla liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore (vedi sentenze 24 marzo 1979 n. 1713, 8 agosto 1979 n. 4623, 29 gennaio 1985 n. 515); ma non v'è ragione per cui non debba ritenersi operante anche per altri professionisti, quando il modo di computo del compenso ad essi spettante sia sostanzialmente identico, come per l'appunto nel caso di specie.
La ricorrente non denunzia, con la sua censura, il superamento del massimo di tariffa, e dunque una violazione di legge;
ma, sostenendo che il giudice del merito ha liquidato il compenso spettante al professionista senza tenere adeguatamente conto dei criteri indicati dalla legge (o dalle norme secondarie da questa richiamate) per stabilirlo in concreto, denunzia un vizio logico di motivazione (vedi la già citata sentenza 29 gennaio 1985 n. 515), e propone dunque una censura inammissibile, ai sensi dell'art. 111 Cost. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI