Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/1999, n. 6594
CASS
Sentenza 25 giugno 1999

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Il ricorso per cassazione, proposto contro il decreto di liquidazione del compenso spettante al soggetto che abbia svolto le funzioni di commissario giudiziale in una procedura di amministrazione controllata, è inammissibile se viene contestata la non adeguata considerazione dei criteri indicati per la determinazione in concreto del compenso tra i minimi e i massimi fissati dal D.M. 28 luglio 1992 n. 570, e in particolare del criterio relativo all'entità dell'opera prestata, in riferimento alla anticipata chiusura della procedura, poiché in tal caso il motivo di impugnazione attiene a un vizio logico di motivazione, non deducibile in base all'art. 111 Cost.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/1999, n. 6594
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6594
    Data del deposito : 25 giugno 1999

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