Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2005, n. 16455
CASS
Sentenza 9 marzo 2005

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In tema di revisione, agli effetti dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., una perizia può costituire prova nuova unicamente se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati. (Fattispecie in cui la Corte, confermando la decisione dei giudici di merito, ha ritenuto che non rappresentino nuove prove neppure gli elementi desumibili da indagini difensive, quando siano posti a fondamento di elaborati peritali che non si basino su nuove acquisizioni scientifiche).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2005, n. 16455
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16455
    Data del deposito : 9 marzo 2005

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