Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
In tema di revisione, agli effetti dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., una perizia può costituire prova nuova unicamente se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati. (Fattispecie in cui la Corte, confermando la decisione dei giudici di merito, ha ritenuto che non rappresentino nuove prove neppure gli elementi desumibili da indagini difensive, quando siano posti a fondamento di elaborati peritali che non si basino su nuove acquisizioni scientifiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2005, n. 16455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16455 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 09/03/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1109
Dott. SILVESTRI NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 039529/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO NN N. IL 01/12/1936;
avverso ORDINANZA del 29/09/2004 CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI NN;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 29.9.2004, la Corte di Appello di Messina dichiarava inammissibile la richiesta di revisione presentata da RU NI al fine di ottenere la revisione della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di Assise di Appello di Catania per il delitto di tentato omicidio ai danni di TI NZ.
Il condannato ha censurato la decisione, a mezzo di ricorso per Cassazione e di memoria difensiva, denunciando erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che nell'ordinanza impugnata non erano stati valutati i nuovi elementi di prova alla cui stregua risultava giustificata la pronuncia assolutoria.
Il ricorso non ha fondamento.
Invero, gli argomenti posti a fondamento della richiesta di revisione si risolvono, in larghissima parte, in una mera rivalutazione delle risultanze probatorie poste a base della decisione divenuta irrevocabile e in critiche degli argomenti attraverso i quali si è sviluppato, in fatto e in diritto, il ragionamento seguito dai giudici della cognizione.
Inoltre, va rilevato che, agli effetti dell'art. 630 lett. c) c.p.p., perché una perizia costituisca prova nuova occorre che essa si basi su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per se a superare i criteri adottati in precedenza e quindi suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati: di talché, non rappresentando nuove prove neppure gli elementi desumibili da indagini difensive, quando siano posti a fondamento di elaborati peritali che non si basino su nuove acquisizioni scientifiche (Cass., Sez. 1^, 28 settembre 2000, Ciancabilla;
Sez. 6^, 22 aprile 1997, Gavazza), la Corte territoriale ha rettamente reputato ininfluente la consulenza tecnica di parte.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2005