Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
Non costituisce causa di nullità della notificazione, ma semplice sua irregolarità, l'omissione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della nuova ricerca dell'imputato non detenuto, a norma dell'art. 157, comma settimo, cod.proc.pen., non rientrando essa tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 171 stesso codice e non essendo riconducibile ad alcuna delle nullità di ordine generale di cui al successivo art. 178.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 35639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35639 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 11/07/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 831
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 009032/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AR IU, N. IL 30/08/1973;
avverso ORDINANZA del 23/06/2006 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto;
annullarsi l'ordinanza impugnata con trasmissione atti alla competente Corte d'Appello per l'ulteriore corso.
La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza del 23 giugno 2006, la Corte d'appello di Catania ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'impugnazione proposta da GI AR avverso la sentenza del 11 gennaio 2006, con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato il AR alla pena di mesi quattro di reclusione e di Euro 400,00 di multa, ritenendolo colpevole del reato di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 e successive modificazioni.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'inosservanza di legge in conseguenza della nullità della notifica della sentenza all'imputato contumace alla luce della disciplina di cui all'art. 157 c.p.p.. In proposito, ha ricordato che la sentenza del Tribunale di Catania era stata depositata, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 544 c.p.p., comma 2, in data 19 gennaio 2006 e pertanto il termine per impugnare era stabilito, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), in trenta giorni, decorrenti nel caso in esame dalla notifica all'imputato contumace del ed. "estratto contumaciale" (arg. dal combinato disposto dell'art. 585 c.p.p., comma 3 e art. 548 c.p.p., u.c.). Il 8 maggio 2006 l'ufficiale giudiziario aveva consegnato al portiere dello stabile di via Bronte n. 76, Catania, in cui abita il AR, un plico chiuso con le caratteristiche ex art. 148 c.p.p., destinato al AR che lo aveva poi ricevuto dalle mani del portiere il 16 maggio successivo, peraltro rinvenendovi all'interno un semplice foglietto che lo avvisava del deposito di un plico presso la casa comunale, dove infatti immediatamente lo aveva ritirato, costatando che conteneva l'avviso di deposito della sentenza col relativo estratto.
Ciò esposto, il ricorrente richiama l'art. 157 c.p.p., commi 7 e 8, alla stregua dei quali, ai fini della regolarità della notifica, il deposito presso la casa comunale sarebbe consentito solo successivamente alla nuova ricerca del destinatario. Inoltre rileva che, essendo presente il portiere, la notifica della sentenza avrebbe dovuto avvenire a sue mani con la procedura di cui all'art. 157 c.p.p., comma 3 (consegna di plico chiuso contenente l'avviso e l'estratto contumaciale più invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento) e non ai sensi del comma 8 per comunicarlo poi in plico chiuso tramite portiere (deposito presso la casa comunale, affissione del relativo avviso alla porta dell'abitazione e lettera raccomandata con avviso di ricevimento).
L'irregolare comportamento dell'ufficiale giudiziario si sarebbe pertanto tradotto nella violazione delle disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia dell'atto da notificare, determinante la nullità della notificazione quantomeno ai sensi dell'art. 171 c.p.p., lett. d) (cita Cass. 1 marzo 2004 n. 9183). Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento della ordinanza impugnata.
Nelle conclusioni scritte il P.G. presso questa Corte chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello per l'ulteriore corso. In proposito, il P.G. ravvisa motivo di nullità della notifica della sentenza di primo grado nella omessa osservanza della procedura di cui all'art. 157 c.p.p., comma 7. Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti (relazione di notifica), che la Corte è autorizzata a consultare, dato il tipo di censura svolto, che in data 3 maggio 2006 l'ufficiale giudiziario presso la Corte d'appello di Catania ha attestato che recatosi in pari data in via Bronte n. 76 (presso l'abitazione del AR) e non avendo rinvenuto in loco alcuna delle persone di cui all'art. 157, comma 1 aveva proceduto alla notifica del cd. "estratto contumaciale" mediante deposito nella Casa comunale, affiggendone avviso alla porta esterna del domicilio indicato. Di ciò ha poi dato avviso all'interessato con lettera raccomandata del 6 maggio 2006, come risulta dal retro della relazione di notifica.
Se un tale modo di agire costituisce sicuramente violazione dell'art.157 c.p.p., comma 7 e dell'art. 59 disp. att. c.p.p., in quanto l'ufficiale giudiziario, prima di procedere alla notifica nelle forme di cui al comma 8 del cit. art., avrebbe dovuto provvedere nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nel luogo indicato al precedente comma 1, ad una tale irregolarità non consegue peraltro la nullità della notifica, non rientrando essa tra le cause di nullità tassativamente indicate all'art. 171 c.p.p. e non essendo riconducibile ad alcuna delle nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p. (in proposito, ex ceteris, cfr. Cass. 14 gennaio 2004 n. 841). Va inoltre rilevato che il modo di agire dell'ufficiale giudiziario denunciato dal ricorrente e consistente nella consegna al portiere dello stabile di via Bronte n. 76 di un plico chiuso contenente non l'estratto contumaciale, ma l'avviso di deposito dello stesso, appare contraddetto dall'attestazione operata dall'ufficiale giudiziario medesimo e sopra riferita;
il relativo assunto non appare comunque sufficientemente sostenuto dalla produzione di una busta anonima che in questa sede non è possibile identificare in quella prevista per le notificazioni ai sensi dell'art. 148 c.p.p., comma 3. Il ricorso va pertanto ritenuto infondato e va respinto, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2007