Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
L'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992, che sancisce il diritto al pagamento delle ultime tre mensilità rientranti nell'anno che precede l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro, individua il momento dell'insorgere dell'insolvenza nella data del provvedimento dichiarativo del fallimento (o delle altre procedure di cui all'art. 1 comma primo). Poiché non è possibile interpretare detta disposizione alla stregua della sentenza della Corte di Giustizia 10 luglio 1997 (in causa C-373/95), secondo la quale l'insorgere dell'insolvenza - a norma della Direttiva n. 987 del 1980 - si deve determinare alla data dell'istanza di apertura del procedimento concorsuale, ne discende che per questa parte la Direttiva non risulta attuata. (È stato tuttavia escluso nella specie il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della norma comunitaria, perché questa non offriva comunque tutela ai lavoratori interessati, in quanto le tre mensilità richieste non rientravano nell'ambito dei sei mesi dalla prima istanza di fallimento, come prescritto dall'art. 4 n. 2 della Direttiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5524 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Sergio Lanni - Presidente
" Pietro Cuoco - Consigliere
" Vincenzo Castiglione "
" De Biase Arcangelo "
" Pasquale Picone " rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RE LI NN, NN NA e MU NN RI, già elettivamente domiciliate in Roma, via Scarlatti n.
5. presso il dott. Saverio Tarantino, rappresentato e difese dagli avv.ti Vittorio Faraone e Francesco Mele e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato, in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Matera n^ 70 in data 5 marzo 1996 (R.G. 814/95).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 1.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli l'avv.ti Francesco Mele e Antonio Todaro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Matera ha respinto l'appello di EL NN EL, NA OC e NN RI LL avverso la sentenza in data 3 febbraio 1995 del Pretore di Pisticci di rigetto delle domande dalle medesime proposte contro la Repubblica Italiana, ovvero il Ministero del lavoro, o, in via subordinata, contro l'Inps per ottenere il pagamento di L.
3.067.000 per ciascuna a titolo di danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva Cee ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.lgs. n. 80 del 1992. Il Tribunale, rilevato preliminarmente che non era stata impugnata la statuizione della sentenza di primo grado relativa al difetto di legittimazione passiva della Repubblica Italiana e del Ministero del lavoro, ha osservato che il fallimento della Mondial Salotti s.r.l., impresa della quale le appellanti erano state dipendenti fino al 12 febbraio 1990, venne dichiarato in data 30 gennaio 1992, cosicché il pregiudizio non era risarcibile perché si esulava dall'ipotesi della mancata riscossione dei crediti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi di lavoro purché rientranti nei dodici mesi precedenti l'apertura della procedura concorsuale.
La cassazione della sentenza è domandata dalle lavoratrici per un unico motivo di ricorso ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha resistito l'Inps con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 2, commi 1 e 7, del d.lgs. 21 gennaio 1992, n. 80, attuattivo della direttiva Cee n. 80 del 1987,
insufficiente ed incongrua motivazione e violazione e falsa applicazione degli art. 3, 24 e 76 della Costituzione - le ricorrenti deducono che il Tribunale non ha considerato l'impossibilità di attivare la procedura concorsuale prima dell'accertamento giudiziale del credito vantato (avvenuto ad opera della sentenza 14.11.1991 del Pretore di Matera) e l'irragionevolezza di una soluzione che fa dipendere la sussistenza del credito dalla durata dei procedimenti giudiziari, considerazioni che conducono all'unica interpretazione compatibile con i precetti costituzionali, cioè all'esclusione dal computo del termine annuale del tempo occorso all'interessato per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto e di quello necessario per addivenire all'apertura di una delle procedure previste dall'art. 1 del decreto, o almeno del tempo trascorso dalla proposizione dell'istanza di fallimento, nella specie presentata da alcuni creditori in data 27 settembre 1990, all'emanazione della sentenza dichiarativa;
che, in ogni caso, il riferimento dovrebbe essere alla data di insorgenza dello stato di insolvenza;
che l'interpretazione accolta dal Tribunale di Matera rende comunque la normativa applicata contrastante: con l'art. 3 Cost., a causa dell'ingiustificata disparità di trattamento tra creditori in funzione dei tempi processuali;
con l'art, 24 Cost., a causa dei tempi troppo brevi tra la cessazione del rapporto e l'apertura del fallimento, senza contare che, nella fattispecie concreta, non era possibile avere consapevolezza della necessità di attivarsi in qualche modo;
con l'art. 76 Cost., per il mancato rispetto del principio di delega di piena conformità delle disposizioni dei decreti legislativi alle prescrizioni delle direttive Cee, alle quali sono estranee le restrizioni introdotte dal legislatore nazionale. La Corte giudica il ricorso infondato.
Le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 non offrono spazi all'interprete che consentano di giungere a conclusioni diverse da quelle cui è pervenuta la sentenza impugnata. Ai sensi dell'art.1, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, mentre, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il presupposto è che all'esito dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia secondo le disposizioni dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di Fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma l;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa; il comma 7 dello stesso articolo, poi, per la determinazione dell'indennità eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva (CEE) n. 987/80, dispone che trovano applicazione, tra l'altro, le previsioni di cui al comma 1.
Pertanto, sulla base del non contestato accertamento di fatto della data di cessazione del rapporto in relazione a quella di dichiarazione del fallimento, le disposizioni della legge non consentivano di concludere altrimenti che nel senso dell'inesistenza, per difetto degli elementi costitutivi, dei crediti azionati, considerato che l'intenzione del legislatore è stata proprio quella di limitare la garanzia in relazione agli eventi analiticamente specificati, senza riguardo alcuno ad altri fatti, ovvero ad atti ed iniziative preordinati a provocare gli unici accadimenti presi in considerazione.
Quanto ai dubbi circa la conformità della normativa applicata ai precetti della Costituzione, vanno dichiarati manifestamente infondati sulla base dell'avviso che la Corte Costituzionale ha già espresso sulla maggior parte delle questioni sollevate dalle ricorrenti (sentenza 9 luglio 1996, n. 240). Con riferimento all'art. 3 Cost., la tesi secondo cui il computo del periodo di riferimento della garanzia dalla data della sentenza di fallimento determini disparità di trattamento tra i lavoratori in ragione della maggiore o minore durata della fase preliminare all'apertura della procedura concorsuale, è stata giudicata dal giudice delle leggi una forma di disparità dipendente da circostanze meramente di fatto, irrilevanti ai fini del principio di eguaglianza;
neppure, ha aggiunto la Corte costituzionale, può dirsi irrazionale la scelta del legislatore di legare il dies a quo del computo del periodo alla data del provvedimento dichiarativo dell'insolvenza, anziché all'atto (di parte o d'ufficio) introduttivo della fase preliminare diretta all'accertamento del presupposto che solo l'apertura della procedura fornisca l'indispensabile connotato della certezza.
Quanto alla violazione dell'art. 76 Cost., la Corte costituzionale non ha condiviso l'interpretazione secondo la quale l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, fra le tre alternative proposte dall'art. 3 della direttiva CEE n. 80/ 987 in ordine al dies a quo di computo (a ritroso) del periodo di riferimento della garanzia dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore, avrebbe scelto la terza tenendo ferma tuttavia la durata del periodo in dodici mesi, mentre l'art. 4, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva comunitaria prevede in questo caso un periodo di riferimento di diciotto mesi, così discostandosi dal criterio di cui all'art. 2, lett. f), della legge di delega legislativa 29 dicembre 1990, n. 428 secondo cui il Governo deve assicurare in ogni caso che nelle materie trattate dalle direttive comunitarie da attuare (tra cui la direttiva n. 80/987 citata), la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime. In realtà, si legge nella sentenza costituzionale, l'art. 2, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 80 del 1992 è conforme al criterio specifico stabilito dall'art. 48, comma 1, della legge delega, il quale prevede che il periodo di riferimento di dodici mesi sia computato o dal provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure previste in caso di insolvenza del datore di lavoro oppure dalla data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa.
In alcun modo, infine, è prospettabile un contrasto con l'art. 24 Cost., essendosi alla presenza di norme che descrivono gli elementi costitutivi di una fattispecie attributiva di un diritto di credito e non si occupano minimamente di aspetti relativi alla tutela giurisdizionale.
Sulla questione, peraltro, la giurisprudenza della Corte si è già espressa enunciando il seguente principio di diritto: "In relazione alla tutela del lavoratore rispetto al mancato conseguimento della retribuzione per effetto dell'insolvenza del datore di lavoro, è irrilevante la tardiva attuazione da parte dello Stato italiano della direttiva comunitaria n. 987/80, e quindi non sono configurabili pretese risarcitorie del lavoratore, se la tutela non sarebbe stata assicurata neanche nella vigenza della disciplina di cui alla D.Lgs.27 gennaio 1992 n. 80, come nel caso in cui le retribuzioni non percepite siano maturate in epoca anteriore all'anno precedente alla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro. Nè, in termini generali, è sostenibile la non congruità del requisito della dichiarazione Formale dell'insolvenza del datore di lavoro (mediante l'apertura di una delle procedure concorsuali specificate dall'art.1, comma primo, del D.Lgs. n. 80/1992, per i datori di lavoro che vi siano soggetti) entro il termine di un anno dal mancato pagamento della retribuzione, poiché in linea di principio i tempi richiesti dalla formalizzazione non sono tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto in questione e, d'altra parte, la maggiore lunghezza del termine previsto dalla normativa attuativa italiana (dodici mesi invece di sei della direttiva comunitaria) è astrattamente idonea a compensare la previsione di un accertamento formale dello stato di insolvenza, a cui la direttiva non fa riferimento" (Cass., 6 giugno 1998, n. 5591). Resta da esaminare la portata da attribuire alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee 10 luglio 1997, in causa C- 373/95, con la quale, formulando un giudizio interpretativo astratto (come è noto, la Corte non ritiene di sindacare la rilevanza della questione nel giudizio a quo) sui contenuti della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, n. 80/987, ha statuito che l'"insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro" di cui agli art. 3, n. 2 e 4, n. 2, della direttiva corrisponde alla data della domanda diretta o all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa, in caso di insufficienza dell'attivo.
Ritiene la Corte che l'indicata pronunzia non possa, nel caso di specie, influenzare la decisione di rigetto della domanda pronunziata dalla sentenza impugnata.
La direttiva in questione, secondo le ripetute pronunzie rese al riguardo dalla Corte di giustizia, rientra nel novero di quelle applicabili non direttamente ma solo con la mediazione dell'ordinamento nazionale. Su questo presupposto, la medesima Corte ha enunciato il principio che la mancata tempestiva attuazione della direttiva, i cui contenuti erano tali da attribuire certamente un diritto ai singoli una volta attuata, comportava l'obbligo di risarcire il danno per lo Stato inadempiente al vincolo posto dall'art. 5 del Trattato Cee.
Ne consegue che il giudice nazionale, così come non lo poteva prima, non può oggi applicare la direttiva al rapporto (di tipo "verticale") organizzazione pubblica-cittadino, ma l'interpretazione della Corte di giustizia potrebbe unicamente sortire l'effetto di obbligare il giudice dello Stato membro a scegliere, tra diverse opzionì interpretative possibili, quella adeguatrice del diritto nazionale al diritto comunitario, in ottemperanza ad un obbligo posto dal Trattato e precisato in tal senso dalla stessa Corte di giustizia.
Ma, come si è dimostrato, la norma nazionale è sul punto controverso, non suscettibile di una diversa interpretazione compatibile con la direttiva.
In questo contesto non è possibile altra conclusione che la seguente: per i lavoratori ai quali il risarcimento del danno non è garantito dalle disposizioni del d.lgs. n. 80/92 perché la norma nazionale, discostandosi dai contenuti della direttiva, collega l'insorgenza dell'insolvenza del datore di lavoro al provvedimento di apertura del procedimento concorsuale, deve dirsi che la direttiva medesima non è stata, per questo aspetto e per questi soggetti, attuata. I lavoratori predetti, quindi, possono, come lo potevano prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80/92, domandare il risarcimento del danno.
Ma nel caso di specie neppure questo diritto poteva essere riconosciuto.
Nella fattispecie, infatti, le parti ricorrenti avevano domandato il pagamento della retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, cessato in data 16 febbraio 1990, e, quindi a norma dell'art. 4, n. 2, della direttiva, che fissa il periodo di sei mesi precedenti la data dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro (secondo una delle scelte possibili a norma dell'art. 3, n. 2 della stessa direttiva), ma l'insolvenza è insorta, secondo l'interpretazione enunciata dalla Corte di giustizia, solo in data 27 settembre 1990, data indicata come quella in cui fu proposta la prima istanza di fallimento. Quindi, anche sulla base del diverso fondamento giuridico rappresentato dal diritto al risarcimento del danno per la mancata tempestiva attuazione della direttiva n. 80/987, indipendentemente dalle disposizioni del d.lgs. 80/92, la domanda è stata respinta in modo conforme al diritto dalla sentenza impugnata, in quanto neppure i contenuti della direttiva attribuiscono il diritto alle parti ricorrenti.
Sussistono giusti motivi per la compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999