Sentenza 8 ottobre 2003
Massime • 1
Quando, in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo, il lavoratore chieda compensi maggiori di quelli già corrisposti in conformità al contratto collettivo, facendo valere specificamente la maggiore gravosità della prestazione per lo spostamento del riposo settimanale, il giudice deve accertare, anche in difetto di una specifica eccezione in tal senso, se i compensi previsti dal contratto collettivo in relazione ad una siffatta distribuzione temporale abbiano anche la funzione di compensare tale tipo di gravosità, inerendo tale verifica alla fattispecie costitutiva della pretesa azionata. (Nella specie, la S.C. ha confermato, in quanto adeguatamente motivata, la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto che il cosiddetto soprassoldo domenicale previsto dall'art. 47 del contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle ferrovie fosse diretto a compensare unicamente la particolare penosità del lavoro prestato di domenica e non anche l'ulteriore disagio costituito dal mancato godimento del riposo settimanale entro il settimo giorno del turno, riconoscendo pertanto al ricorrente un ulteriore compenso, in fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'accordo sindacale del 15 febbraio 1991 che aveva specificamente disciplinato tale indennizzo)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2003, n. 15046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15046 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF.SS. S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SS RO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI;
giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 38/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26 aprile 2000 R.G.N. 248/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO SS, dipendente delle Ferrovie dello Stato, inquadrato nella quarta categoria come operaio qualificato, premesso di aver reso la propria prestazione lavorativa per più di sei giorni consecutivi godendo del riposo settimanale oltre il settimo giorno, con ricorso al Pretore di Napoli chiese la condanna delle Ferrovie dello Stato al risarcimento del danno per il maggior logoramento delle energie psicofisiche, conseguente ad un totale di nove prestazioni lavorative rese nel periodo dal gennaio 1990 al giugno 1991, da liquidare nella misura di L. 50.000 giorno, come previsto, per il periodo successivo, dall'accordo sindacale del 15 febbraio 1991, ovvero secondo equità. Il Tribunale di Napoli, succeduto al pretore, nella resistenza della convenuta ha accolto parzialmente la domanda condannando la società Ferrovie delle Stato al pagamento di L. 135.000 riconoscendo, per tre sole prestazioni lavorative rese nei mesi di novembre e dicembre 1990, e nel gennaio 1991, un risarcimento pari al 90% dell'indennizzo previsto dall'accordo sindacale sopramenzionato, oltre rivalutazione ed interessi.
La sentenza, impugnata dalle ferrovie dello Stato ha ricevuto conferma dalla Corte d'appello di Napoli.
In motivazione il giudice d'appello, ha innanzitutto ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il lavoratore che presti servizio per almeno sette giorni consecutivi, fruendo di riposo compensativo in un giorno successivo al settimo, ha diritto oltre al compenso per la maggiore penosità del lavoro domenicale - ad un ulteriore compenso volto a ristorare la maggior usura psicofisica derivante dal protrarsi della prestazione per oltre sei giorni lavorativi. La Corte territoriale, quindi, dopo aver svolto talune considerazioni sulla determinabilità in via equitativa dell'indennizzo per la prestazione di lavoro oltre il sesto giorno consecutivo, ha precisato, in particolare, che nell'ipotesi come quella in questione, in cui il differimento del riposo oltre settimo giorno era consentito dalla normativa vigente, costituita nella specie dall'art. 6 del D.P.R. 9 novembre 1971 n. 1372, in vigore nel periodo oggetto della causa, si doveva ritenere che il compenso aggiuntivo spettante al dipendente per la fruizione del riposo in un giorno successivo al settimo avesse natura strettamente retributiva, perché destinato non già a risarcire il danno prodotto dalla violazione di un obbligo contrattuale, ma a compensare la maggiore penosità della prestazione lavorativa, le cui modalità, seppur lecite, comportavano la maggior usura delle energie psicofisiche del lavoratore, il che del resto derivava dallo stesso art. 36 Cost., che impone di tener conto anche di quelle particolari modalità che caratterizzano la prestazione da un punto di vista qualitativo, rendendola più gravosa rispetto alla norma. Ciò posto, il giudice d'appello ha messo in evidenza come fosse stato accertato che il SS, a fronte di una prestazione di lavoro secondo uno schema di turnazione comportante talvolta una prestazione lavorativa protratta per sette giorni consecutivi compresa la domenica, con fruizione di riposo settimanale compensativo nell'ottavo giorno, aveva goduto del cosiddetto soprassoldo domenicale a compenso del lavoro prestato di domenica, mentre solo a decorrere dal febbraio 1991 in virtù di un accordo sindacale, aveva fruito di un ulteriore compenso a fronte della prestazione nel settimo giorno. Il soprassoldo domenicale, unico compenso aggiuntivo fruito dal lavoratore nel periodo oggetto di controversia, sia per la precisa imputazione attribuitagli dall'articolo 36 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, sia per il suo modesto ammontare, doveva ritenersi diretto a compensare unicamente la particolare penosità del lavoro prestato di domenica, come era confermato, d'altra parte, dal fatto che esso veniva attribuito a chiunque prestasse servizio di domenica, anche se avesse fruito del riposo settimanale entro il settimo giorno del turno. Non potevano poi considerarsi corrispettivo adeguato della ritardata fruizione del riposo settimanale altre indennità contrattuali che erano attribuite indistintamente a tutti i lavori turnisti e, per espressa dizione della disciplina collettiva, erano destinate a compensare la particolare gravosità del lavoro in turni alternati. Nè, infine, la prestazione in esame poteva considerarsi compensata da una più vantaggiosa articolazione dei turni di servizio, dal momento che lo schema di turnazione cui era soggetto il lavoratore (una settimana di sette giorni lavorativi seguita da una settimana formata da due riposi più tre giorni lavorativi più altri due riposi e da due settimane di cinque giorni lavoratori più due di riposo) consentiva semplicemente la fruizione del numero di riposi spettanti in regime di settimana corta.
In definitiva, si doveva riconoscere al lavoratore il diritto a percepire un emolumento ulteriore volto a compensare la maggior usura psicofisica derivante della prestazione lavorativa resa nel settimo giorno consecutivo, benché a titolo di retribuzione e non, come ritenuto dal primo giudice, di risarcimento.
Le Ferrovie dello Stato s.p.a. chiedono la cassazione di questa sentenza sulla base di due motivi. Il SS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c.; errata motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver riconosciuto al SS il diritto ad un compenso aggiuntivo per la fruizione del riposo in un giorno successivo al settimo, sebbene il lavoratore avesse fruito del riposo compensativo e del soprassoldo per il lavoro domenicale, ritenendo così che per dar fondamento alla pretesa indennitaria del lavoratore bastasse la sola deduzione da parte di questi del prolungamento della prestazione lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo, in base alla presunzione di maggiore penosità del lavoro prestato nella giornata abitualmente dedicata al riposo.
In tal modo il tribunale si era tuttavia discostato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ulteriore maggiorazione di paga per il lavoro festivo, da determinarsi alla stregua delle previsioni del contratto collettivo o, in difetto, mediante parametri idonei, dovuta al lavoratore il quale fruisca del giorno di riposo oltre il sesto giorno consecutivo di lavoro nell'arco della settimana, può essere legittimamente esclusa quando, trattandosi di lavorazioni che devono essere programmate secondo turni implicanti necessariamente lo spostamento del riposo in giorno diverso dalla domenica, sia lo stesso contratto collettivo a fissare una retribuzione complessiva differenziata rispetto a quella degli alti dipendenti, si da conglobare il compenso per detto sacrificio. Il Tribunale, in sostanza, aveva ritenuto erroneamente che dall'art. 36 Cost. discenda il diritto del lavoratore all'indennizzo di cui trattasi senza tener conto invece che tale diritto appare subordinato alla mancata previsione di adeguati parametri e criteri compensativi in sede di autonomia collettiva.
Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990/1992 e all'accordo sindacale del 15 febbraio 1991, errata motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver accolto la domanda del lavoratore sull'assunto che il cosiddetto "soprassoldo" domenicale previsto dall'articolo 47 del contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle ferrovie, considerato il "suo modesto ammontare" debba "ritenersi diretto a compensare unicamente la particolare penosità del lavoro prestato di domenica" ma non anche l'ulteriore disagio costituito dal mancato godimento del riposo settimanale entro il settimo giorno del turno. Ma la distinzione così introdotta dal tribunale, non trovava alcun fondamento nel testo contrattuale, dove lo specifico compenso di cui si tratta è riconosciuto indistintamente a tutto il personale che comunque viene chiamato a prestare servizio nelle giornate domenicali, senza che del compenso stesso siano, ovviamente, indicate le specifiche finalità. Del resto, quando le parti del rapporto (Azienda e sindacati) avevano voluto prevedere un ulteriore compenso per la particolare penosità sopportata dal lavoratore impossibilitato a fruire del riposo settimanale entro il settimo giorno di turno, lo avevano disciplinato specificamente: il che era avvenuto con l'accordo sindacale del 15 febbraio 1991, onde solo da quella data poteva essere riconosciuto l'ulteriore indennizzo rivendicato dal SS mentre la pretesa di questi, temporalmente anteriore, non avrebbe dovuto trovare accoglimento. In definitiva, il giudice attraverso l'utilizzo improprio dell'articolo 36 Costituzione aveva proceduto alla applicazione anticipata di quanto sarebbe stato poi il concordato dalle contrapposte organizzazioni sindacali, in violazione della lettera e della ratio della normativa contrattuale vigente all'epoca dei fatti, che non autorizzava assolutamente l'interprete a considerare parziali e/o inadeguati gli istituti compensativi del mancato godimento del riposo festivo il settimo giorno lavorativo.
I due motivi, fra loro commessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
Occorre muovere dalla affermazione giurisprudenziale di questa Corte secondo cui quando, in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo, il lavoratore chieda compensi maggiori di quelli già corrisposti in conformità al contratto collettivo, facendo valere specificamente la maggiore gravosità della prestazione per lo spostamento del riposo settimanale, il giudice deve accertare, anche in difetto di una specifica eccezione in tal senso, se i compensi previsti dal contratto collettivo in relazione ad una siffatta distribuzione temporale abbiano anche la funzione di compensare tale tipo di gravosità, inerendo tale verifica alla fattispecie costitutiva della pretesa azionata (Cass. 17 aprile 1996 n. 30634, che nella specie ha annullato la sentenza con cui i giudici di merito aveva ritenuto di non poter verificare, in assenza di una specifica eccezione del datore di lavoro, se la notevole maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro domenicale prestato nell'ambito di turni di lavoro di sette giorni consecutivi con godimento alla settima settimana di due giorni di riposo, ed altri benefici, non fossero volti a compensare anche il mancato godimento del riposo settimanale entro il settimo giorno;
Cass. 2 marzo 1998, n. 2303). D'altra parte, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, i lavoratori che fruiscano del riposo settimanale dopo sette giorni (o più) di lavoro continuo, in deroga alla regola della cadenza di tale riposo dopo sei giorni di lavoro (pur godendo complessivamente di riposi in ragione di una settimana) hanno diritto alla maggiorazione per il lavoro prestato nel settimo giorno (Cass. 6 giugno 1996, n. 5273; sull'esigenza che oltre alla penosità del lavoro domenicale venga compensata con attribuzioni patrimoniali specifiche la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno, v. anche Cass. 21 agosto 1996, n. 7697). In tale ordine concettuale si è ulteriormente precisato che la maggiorazione per oltre il sesto giorno è dovuta anche nell'ipotesi in cui la successiva concessione di riposi compensativi consente di ripristinare in un più lungo arco di tempo l'alternanza numerica tra giorni riposati e giorni lavorati (Cass. 23 agosto 1997, n. 7904) mentre la eventuale concessione di un maggior numero di riposi può costituire il mezzo idoneo a soddisfare il diritto al compenso per la particolare penosità del lavoro domenicale, ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso (Cass. 28 novembre 2001, n. 15044). Come emerge dalla ampia motivazione della sentenza, in larga parte riportata nella narrativa che precede, la Corte napoletana ha deciso in piena conformità al quadro concettuale sommariamente delineato. Il giudice del merito, infatti, ha preso in esame il cd soprassoldo del quale il ricorrente aveva fruito ed ha spiegato perché non si potesse riconoscergli altra funzione che quella di compensare la sola penosità del lavoro domenicale;
ha analizzato le altre indennità corrisposte ai turnisti e ne ha chiarito lo scopo, limitato, di compenso per la particolare gravosità della prestazione di lavoro in turni alternati;
ha infine escluso in concreto che attraverso lo schema di turnazione fosse garantito al ricorrente un maggior numero di riposi.
Il percorso seguito dalla Corte di merito nell'indagine sulla norma contrattuale di riferimento appare, per quanto s'è detto, affatto immune dalle censure rivoltegli con il primo motivo di ricorso. Quanto a quelle del secondo motivo, è da rilevare che esse, in sostanza, ruotano intorno alla tesi secondo cui, avendo le parti, con l'Accordo sindacale del 15 febbraio 1991, previsto in modo esplicito il compenso rivendicato dal SS per il periodo precedente, la decisione del Corte implicherebbe una indebita anticipazione degli effetti di tale accordo.
Ora al riguardo è da osservare che una tale conseguenza potrebbe costituire semmai conferma dell'errore di interpretazione compiuto dal giudice e non certo elemento decisivo per ritenere inaccettabile la lettura data da questi alle previsioni contrattuali precedenti all'accordo. Sarebbe infatti agevole replicare che, con la successiva previsione esplicita del compenso, le parti potevano avere voluto colmare una precedente lacuna, restando aperta la questione se l'assenza di una attribuzione patrimoniale specifica per il periodo precedente fosse o no legittima. Ora poiché la risposta della Corte a tale, decisiva, questione risulta argomentata in modo adeguato le conclusioni cui essa è giunta non possono esser censurate in questa sede.
Il ricorso va quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite da attribuirsi al difensore dell'intimato, dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 14,00, oltre ad Euro 2.000,00 per onorari, con attribuzione all'avv. Vincenzo Riccardi, antistatario. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2003