Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2003, n. 15046
CASS
Sentenza 8 ottobre 2003

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Quando, in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo, il lavoratore chieda compensi maggiori di quelli già corrisposti in conformità al contratto collettivo, facendo valere specificamente la maggiore gravosità della prestazione per lo spostamento del riposo settimanale, il giudice deve accertare, anche in difetto di una specifica eccezione in tal senso, se i compensi previsti dal contratto collettivo in relazione ad una siffatta distribuzione temporale abbiano anche la funzione di compensare tale tipo di gravosità, inerendo tale verifica alla fattispecie costitutiva della pretesa azionata. (Nella specie, la S.C. ha confermato, in quanto adeguatamente motivata, la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto che il cosiddetto soprassoldo domenicale previsto dall'art. 47 del contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle ferrovie fosse diretto a compensare unicamente la particolare penosità del lavoro prestato di domenica e non anche l'ulteriore disagio costituito dal mancato godimento del riposo settimanale entro il settimo giorno del turno, riconoscendo pertanto al ricorrente un ulteriore compenso, in fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'accordo sindacale del 15 febbraio 1991 che aveva specificamente disciplinato tale indennizzo)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2003, n. 15046
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15046
    Data del deposito : 8 ottobre 2003

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