Sentenza 6 agosto 2002
Massime • 1
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno gli interessi devono essere riconosciuti anche d'ufficio, atteso che essi integrano una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale alla quale accedono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11781 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. EL LO PIANO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENEL SPA, in persona dell'ing. Danilo Severini, Institore e Capo della Divisione Distribuzione, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo difende unitamente all'avvocato VINCENZO PETRIZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA, in persona del dr. Stefano Caldi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEFALY, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FALL 45817 RDT ING ROSSELLI DEL TURCO R, CC EL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 17301/99 proposto da:
FALLIMENTO N. 45817 della s.rl. RDT INGEGNERE ROSSELLI DEL TURCO in ersona del Curatore dr. Vincenza STANCAMPIANO, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRASSIA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
ENEL SPA, CC EL, WINTERTHUR ASSIC SPA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 18432/99 proposto da:
CC EL, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DEI BASTIONI DI MICHELANG, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DIURNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
ENEL SPA, FALL 45817 RDT ING ROSSELLI DEL TURCO R, WINTERTHUR ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 272/99 della Corte d'Appello di ROMA, 3^ SEZIONE CIVILE EMESSA IL 30/11/98, depositata il 28/01/99; rg. 88/1997,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato COLETTI PIERFILIPPO;
udito l'Avvocato GRASSIA GIANFRANCO;
udito l'Avvocato DIURNI GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale inammissibilità in subordine rigetto del ricorso del fallimento, assorbito il ricorso incidentale condizionato del CC, rigetto del ricorso incidentale del CC medesimo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22.12.1986 EL CC, che aveva concesso in locazione alla società RDT Ing. SS del TU LL s.r.l. un capannone industriale nel quale si era verificato un incendio, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la società conduttrice per ottenerne la condanna, ai sensi dell'art. 1588 cod.civ., alla rimessione in pristino dell'immobile ovvero al risarcimento dei corrispondenti danni.
La società convenuta contestava la sua responsabilità; indicava quale responsabile dell'incendio la società ENEL s.p.a. a causa di un corto circuito in un cavo di pertinenza della stessa, posto prima dell'allacciamento al contatore della utenza privata;
otteneva di chiamare in causa la società predetta nonché la società NT Assicurazioni s.p.a, questa in garanzia per il caso di soccombenza;
nei confronti di entrambe le società chiamate in causa l'attore estendeva la domanda.
L'adito tribunale, nel giudizio riassunto nei confronti della curatela a seguito del fallimento della convenuta società conduttrice dell'immobile, dichiarava la società fallita responsabile dei danni da incendio, ai sensi dell'art. 1588 cod. civ.; condannava il fallimento a risarcirne l'importo liquidato al locatore CC;
condannava la società di assicurazione a rifondere al fallimento le somme dovute dalla curatela all'attore; rigettava le altre domande;
compensava per intero tra le parti le spese del giudizio.
Sulla impugnazione principale del Fallimento della s.r.l. RDT Ing. SS del TU LL e su quella incidentale di EL CC, la Corte d'appello di Roma con sentenza pubblicata il 28.1.1999, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la società ENEL s.p.a. responsabile dell'incendio del capannone;
la condannava a risarcire al locatore CC i danni (nella misura a favore dello stesso già quantificata in primo grado) ed a pagare al Fallimento, a titolo pure di risarcimento dei danni, la somma di lire 173.731.000, con rivalutazione;
rigettava ogni altra domanda;
compensava interamente le spese del grado.
I giudici di appello, sulla scorta delle risultanza della consulenza tecnica di ufficio, consideravano che l'incendio si era verificato a causa di un guasto, che, inizialmente, aveva riguardato la linea dell'ENEL, in zona e struttura non della disponibilità del conduttore, per cui, non risultando a costui applicabile la presunzione di cui all'art. 1588 cod. civ., ritenevano, perciò, sussistente la responsabilità della società ENEL.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale la società ENEL s.p.a., che affida la impugnazione a due mezzi di doglianza, che EL CC, il Fallimento della s.r.l. R.D.T. Ing. SS del TU LL e la s.p.a. NT contrastano con controricorso. EL CC propone impugnazione incidentale autonoma, affidata ad unico mezzo. Ricorso incidentale avanza, altresi, il Fallimento, in virtù di unico motivo, e di esso il CC eccepisce la inammissibilità.
Tutte le para, ad eccezione della s.p.a. NT, hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, impugnazioni distinte della stessa sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo della impugnazione principale - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1588 e 2697 cod.civ. nonché la omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - la ricorrente società ENEL s.p.a. assume che il giudice di appello non avrebbe dovuto ritenere, sulla scorta delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio e senza tenere conto delle opposte conclusioni dei consulenti privati, superata la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del conduttore;
ma, valutando che il giudice di primo grado aveva invece prospettato che il corto circuito poteva essere stato originato da incendio dovuto ad altra causa, avrebbe dovuto, perciò concludere che sussisteva incertezza circa la causa dell'incendio stesso.
La censura non è fondata.
L'obbligo del conduttore di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'uso e nel godimento della cosa locata comprende essenzialmente l'adozione delle misure idonee ad evitare la perdita ed il deterioramento del bene e, tra le possibili cause di detti eventi, la norma dell'art, 1588, 1^ comma, cod.civ. considera l'incendio, anche per tale causa stabilendo che sussiste la responsabilità del conduttore qualora lo stesso non provi che la perdita o il deterioramento si siano verificati per causa a lui non imputabile.
Nella interpretazione della norma la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che la presunzione di colpa, sancita a carico del conduttore, può essere vinta solo con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non è allo stesso imputabile, per cui, in difetti di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico con il conseguente obbligo risarcitorio (da ultimo: Cass., n. 4799/2001). Questo giudice di legittimità, inoltre, più in particolare ha anche precisato - nel ribadire che, comunque, la causa ignota dell'incendio resta a carico del conduttore - che la presunzione di cui all'art. 1588 cod. civ. viene meno quando si accerti che il luogo in cui l'incendio ha avuto origine, oltre ad essere al di fuori dell'area interna dell'immobile locato posta a disposizione del conduttore, rimane estraneo alla sfera nella quale, secondo la comune esperienza, può spaziare la vigilanza del conduttore medesimo e sia esclusa la esistenza di cause di propagazione a lui riferibili (da ultimo:
Cass., n. 5706/97). Ai suddetti principi di diritto il giudice di merito si è esattamente uniformato nell'escludere a carico del conduttore la responsabilità per i danni da incendio per avere lo stesso superato la presunzione "iuris tantum" a suo carico, in proposito rilevando, sulla scorta delle risultanze della prova acquisita, che l'incendio aveva avuto origine a causa di un corto circuito sulla linea elettrica appartenente alla società ENEL s.p.a., che in modo esclusivo provvedeva alla sua manutenzione, senza che altri potessero interferire, essendo essa proprietaria sia della conduttura che dell'energia erogata sino al contatore, che segnava il luogo di trasferimento all'utente dell'energia, fornita in virtù del contratto di somministrazione.
Sostiene, tuttavia, la società ricorrente che il giudice di appello sarebbe pervenuto alla conclusione di completa estraneità del conduttore alla causa dell'incendio in base ad un valutazione incompleta della prova, in quanto l'origine dell'incendio, siccome collocata in via esclusiva in luogo di assoluta pertinenza della società ENEL s.p.a., sul quale il conduttore stesso non poteva esercitare alcun potere di doverosa vigilanza, non costituiva circostanza certa, avendo già il giudice di primo grado prospettato anche la possibilità di altra diversa causa.
Anche sotto detto profilo il motivo di impugnazione non è fondato. La motivazione, sul punto, del giudice di merito è logica e congrua, avendo in proposito la Corte di appello basato la estraneità del conduttore rispetto alla verificazione dell'incendio e la addebitabilità dell'evento a fatto riferito in via esclusiva alla società ENEL s.p.a. su argomenti precisi ed ineccepibili (fusione del rame conseguente solo a corto circuito;
inidonea protezione della rete elettrica ENEL contro i corto circuiti monofase lontano;
surriscaldamento del cavo nel tratto di attraversamento del muro del capannone, con danneggiamento del materiale isolante;
contatto diretto di almeno due delle tre fasi;
intervento dei fusibili di protezione con la definitiva disattivazione di tutta la linea). Il giudice di appello, inoltre, ha preso anche in esame proprio la eventualità di cui la società ricorrente lamenta il mancato esame (quella, cioè, del corto circuito quale conseguenza e non causa dell'incendio), giudicando che detta indicazione, essendo stata data dal C.T.U. solo a fini di completezza argomentativa, non era sufficiente a fare affermare la origine incerta dell'incendio, che in modo univoco doveva ritenersi prodotto sulla rete ENEL, non sul bene locato o sulle relative pertinenze.
Di conseguenza, la critica della società ricorrente si sostanzia nella richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità a fronte della coerente e convincente motivazione fornita dal giudice di merito. Con il secondo motivo della impugnazione principale - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui all'art. 112 c.p.c. e di cui agli artt. 1219, 2^ comma, 1223, 1224 e 1226 cod.civ.
nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - la società ricorrente assume che il giudice di secondo grado, condannandola al pagamento anche degli interessi legali - decorrenti dalle singole scadenze per l'intero periodo, da calcolarsi sulla media aritmetica tra gli importi dovuti dall'epoca del fatto e quelli rivalutati alla data della sentenza con riferimento sia alla somma determinata a titolo di risarcimento del danno, sia alla somma dovuta per lucro cessante liquidata in favore del fallimento - oltre che incorrere in vizio di ultrapetizione, avrebbe attribuito illegittimamente una seconda liquidazione del danno da lucro cessante. Il che, aggiunge la ricorrente, sarebbe in contrasto con il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1712 del 1995, che, per i debiti di valore, consente la liquidazione del danno mediante rivalutazione della somma con l'aggiunta di interessi legali al tasso fissato dal giudice quale forma di liquidazione equitativa del lucro cessante e non come obbligazione accessoria di quella principale relativa al pagamento del capitale rivalutato, sussistendo, altrimenti, duplicazione non dovuta.
Il motivo non può essere accolto.
Sul preteso vizio di ultrapetizione in ordine al riconoscimento degli interessi, osserva, innanzitutto, questa Corte che, poiché in primo grado la domanda del CC era stata accolta nei confronti della fallita società conduttrice e dell'istituto assicuratore della stessa, non sussisteva, a carico della società ENEL spa, nessuna pronuncia di condanna che dovesse essere impugnata dallo stesso CC, in quanto la liquidazione del danno effettuata a favore di quest'ultimo, non potendo spiegare effetti estensivi neppure di semplice accertamento dichiarativo per la predetta società ENEL spa, lasciava impregiudicata la questione sia della responsabilità, in alternativa, dell'ente elettrico;
sia della misura del danno, che poteva essere reclamata in caso di riconosciuta responsabilità della stessa società ENEL spa.
Con la conseguenza che, al fine di stabilire il "devolutum" in appello nei confronti della società ENEL spa, il giudice di secondo grado doveva tenere conto di tutto quanto il CC aveva indicato con i motivi dell'impugnazione.
Con il suo appello incidentale EL CC non solo aveva chiesto la conferma della condanna della società conduttrice fallita e della società di assicurazione NT spa;
ma, per il caso di ritenuta responsabilità della società ENEL spa, di questa aveva reclamato la condanna al risarcimento dei danni, nella misura liquidata dal primo giudice maggiorata di ulteriore importo, oltre che agli interessi ed alla rivalutazione.
La domanda degli interessi, che non trovava nei confronti della società ENEL spa una precedente pronuncia del giudice di primo grado, risultava ritualmente proposta;
in ordine alla pronuncia di secondo grado non sussiste, perciò, vizio di ultrapetizione sul punto;
in ogni caso, quando anche la richiesta di interessi non fosse stata formulata espressamente dal CC, in presenza di istanza risarcitoria di un debito di valore, oggetto di "devolutum", consentito, gli interessi ben potevano essere attribuiti "ex officio".
Invero, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno gli interessi debbono essere riconosciuti anche di ufficio, poiché essi integrano una componente di tale danno nascente dal medesimo fatto generatore e non hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale alla quale accedono (Cass. n. 10851/2001; Cass. n. 1913/2000; Cass. n. 2745/1997). Per il resto, proprio la natura di debito di valore, quanto alle somme al pagamento delle quali è stata condannata la società ENEL spa, esclude che il calcolo effettuato possa essere censurato per il motivo, esposto dalla società ricorrente, della presunta duplicazione degli interessi.
In proposito deve rilevarsi che al CC sono stati riconosciuti:
il danno emergente per spese e canoni non riscossi, con rivalutazione dalle rispettive scadenze;
il lucro cessante, calcolato nella percentuale del quattro per cento sull'importo del danno emergente non rivalutato;
gli interessi legali da calcolarsi, a decorrere dal fatto illecito, su un importo pari alla media aritmetica tra la misura del danno all'epoca del fatto stesso e quella del danno rivalutato.
Analogo criterio di calcolo per danno emergente, lucro cessante ed interessi è stato adottato per quanto dovuto al fallimento della società conduttrice.
Tanto premesso, rileva questa Corte che la determinazione del risarcimento del mancato guadagno ben può essere effettuata mediante il criterio presuntivo ed equitativo dell'attribuzione degli interessi ad un tasso che il giudice stabilisce valutando tutte le circostanze soggettive ed oggettive del caso (esattamente come riconosce la sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite di questa Corte, della quale la società ricorrente denuncia il mancato rispetto), con la conseguenza che detta percentuale integra non la obbligazione accessoria di interessi, ma costituisce oggetto della determinazione di obbligazione risarcitoria principale, a sua volta produttiva di interessi secondo i criteri fissata dalla stessa sentenza n. 1712/1995, essi pure rispettati dal giudice di appello. Per il resto, circa la spettanza degli interessi legali unitamente alla rivalutazione, è appena il caso di ribadire il costante indirizzo di questo giudice di legittimità, secondo cui il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali - se è da escludere per i debiti di valuta, per i quali è possibile allegare soltanto la esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi, ai sensi dell'art. 1224 cod.civ. - deve, invece, essere riconosciuto per i debiti di valore, per i quali la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata adempiono a scopi diversi. La rivalutazione mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato, quale essa era anteriormente al fatto generatore del danno, e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato;
gli interessi, invece, si giustificano per la natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata;
entrambe le misure, perciò, sono giuridicamente compatibili.
Il ricorso principale è, pertanto, rigettato e in detta pronuncia resta assorbito il ricorso incidentale condizionato di EL CC.
Deve, inoltre, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso incidentale del Fallimento della società R.D.T. Ing. SS del TU LL s.r.l.
Detta inammissibilità (al di là delle ragioni esposte, a tal fine, nel ricorso incidentale autonomo del CC, con riferimento alla mancata specificità della procura al difensore ed alla omessa esposizione dei fatti di causa) deriva dal preliminare rilievo che il ricorso è stato proposto dal curatore del fallimento senza la autorizzazione del giudice delegato e, perciò, da soggetto privo di legittimazione processuale, non essendo agli atti l'autorizzazione richiesta e non essendo consentito in questa sede l'invito alla parte di depositarla (Cass. 5308/99). Infondato, infine, è il ricorso incidentale autonomo di EL CC, che, in unico motivo, denunciando la violazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., censura la sentenza di appello relativamente al capo concernente la pronuncia sulle spese. Assume che la decisione di totale compensazione, oltre che non giustificata dalla indicazione di specifici giusti motivi, non avrebbe tenuto conto del fatto che, pur essendo esso ricorrente risultato vittorioso, dalla compensazione veniva ad essere penalizzato in quanto le spese di consulenza, che aveva per intero anticipate, venivano a gravare solo a suo carico.
La censura si basa sull'errato presupposto che l'onere di anticipazione delle spese di consulenza, assolto ai sensi dell'art. 90 c.p.c., sia stato reso definitivo nei suoi confronti.
Il giudice di secondo grado, proprio in riferimento alle spese anticipate per gli atti necessari al processo (quali sono anche quelle della consulenza di ufficio), ha chiarito in motivazione che la totale compensazione riguarda pure quelle anticipate dalle parti, sicché, per gli anticipi effettuati oltre la quota definitivamente a suo carico, il ricorrente ha titolo per ottenere dalle altre parti il rimborso di quelle della consulenza. Il presupposto su cui il ricorrente ha basato la censura sarebbe stato sussistente se il giudice di merito avesse, invece, dichiarato compensate le spese "nella misura da ciascuna parte anticipata", volendo con ciò significare che l'onere di anticipazione diveniva definitiva attribuzione a carico dell'anticipante.
Quanto all'altro profilo della censura circa i giusti motivi, considera questa Corte che il giudice di merito detti motivi ha ravvisato nella complessità del vicenda e tanto basta a sorreggere la sua discrezionale valutazione.
Anche il ricorso incidentale autonomo del CC è rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del presente giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale autonomo di EL CC;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Fallimento della srl RDT Ing. SS del TU LL ed assorbito il ricorso incidentale condizionato dello stesso CC;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002