Sentenza 4 novembre 2016
Massime • 1
Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, qualora la violenza è strumentale al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza è nota al soggetto agente. (Fattispecie in cui gli autori di un tentato furto, al fine di sfuggire alle forze dell'ordine, avevano lanciato la propria autovettura contro quelle delle pattuglie intervenute, cagionando lesioni personali ad uno degli agenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2016, n. 51576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51576 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2016 |
Testo completo
5 15 7 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIACOMO FUMU - Presidente - SENTENZA - Consigliere- 1982 N. Dott. DOMENICO GALLO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO N. 33628/2016 Dott. - Consigliere - MARCO MARIA ALMA Dott. GIUSEPPE COSCIONI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GI EF N. IL 28/08/1980 AG AV N. IL 01/02/1969 avverso l'ordinanza n. 3823/2016 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del 13/07/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fulvio BALD , che chiede il rigetto siz! ricorso Udit i difensor Avv.; 5. C on RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 13 luglio 2016, il giudice per le indagini 1. preliminari presso il tribunale di Rimini applicava a ST Di IO, DE GA ed ND RI, indagati per i reati di cui agli articoli: a) 56, 628, comma 2 e comma 3 n.1 cod.pen.; b) 61 n.2, 110, 112 n.1, 337 e 339 cod.pen.; c) 110, 112, 61 n.2, 576 n.1 e 5 bis, 582 e 585 cod. Pen;
61 n.2), 110, 112 n.1 cod.pen., 1, 2, 4 comma 1, 2 lettera a) e c) legge 895/1967, la misura della custodia cautelare in carcere.
2.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di Di IO e GA, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce, quale primo motivo, violazione di legge, ai sensi dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 628 comma 2 e 3 n.1 cod.pen. In particolare, eccepisce che la fattispecie debba essere ricondotta ad un tentato furto aggravato, eventualmente in concorso con il capo b) della contestazione provvisoria. Osserva come gli indagati erano intenti a commettere un furto mediante esplosione di uno sportello bancomat, e che il fatto che fossero fuggiti all'arrivo degli appartenenti alle forze dell'ordine usando violenza nei confronti degli stessi, non poteva trasformare la condotta in rapina impropria.
2.2 Il difensore eccepisce inoltre la violazione di legge, ai sensi dell'art.606 lett.b) cod.proc.pen. in relazione agli artt.61 n.2, 337 e 339 cod.pen., in quanto la violenza o minaccia doveva ritenersi assorbita nel reato di rapina impropria: se si ritiene che la sola violenza o minaccia, avvenuta durante la fuga, possa essere sufficiente a qualificare l'azione in quella di cui all'art.628 comma 2 cod.pen., non si può poi valutare le stesse azioni punibili con i reati aggravati di cui al capo b). Analogamente, se la violenza o minaccia è valutata come elemento costitutivo del reato di rapina impropria, la stessa non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico per il capo b) -escluso l'art.582 cod.pen.- in relazione all'art.61 n.2 cod.pen.
2.3 Ulteriore motivo di ricorso è la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett.b) cod.proc.pen. in relazione agli articoli 1,2,4 comma 1,2 lett.a) e c) 895/67. Il materiale esplosivo non aveva il carattere della micidialità, posto che la contestazione si basava solo sulla descrizione fornita dall'annotazione e della Polizia Giudiziaria intervenuta sul luogo.
2.4 Infine, il difensore lamenta la violazione di legge, ai sensi dell'art.606 lett.b) cod.proc.pen. in relazione agli articoli 292 comma 2 lett.c) bis, 275 comma 3 bis in relazione all'art. 309 comma 9 cod.proc.pen con riferimento agli elementi a 2 Schum favore dell'indagato in tema di esigenze cautelari. Mancava del tutto, nell'ordinanza impugnata, la motivazione sugli elementi forniti dalla difesa, in particolare sullo stato psicofisico di Di IO, sottoposto a programma terapeutico con il SERT per dipendenza da cocaina, la cui interruzione avrebbe provocato gravi pregiudizi. L'ordinanza impugnata non conteneva alcuna motivazione sulla non idoneità degli arresti domiciliari, rafforzati dal cd. braccialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Si deve infatti rilevare, come affermato dalla costante giurisprudenza, che ogni qualvolta la violenza, oltre che essere esercitata sulla cosa, è esercitata anche contro la persona (non importa se per conseguire l'impossessamento o per assicurare il già conseguito possesso) si è al di fuori dell'ipotesi di furto aggravato, previsto dall'art 625 n 4 cod. pen., la cui previsione richiede tassativamente che la violenza sia esercitata solo ed esclusivamente sulla cosa, allo scopo di conseguirne il possesso e ricorre, invece, il delitto di rapina impropria. Correttamente, pertanto, il giudice per le indagini preliminari, atteso che gli indagati, nel tentativo di fuga avevano non solo lanciato la loro autovettura contro la prima volante intervenuta, ma anche contro l'altra pattuglia causando lesioni ad uno degli operanti, ha ravvisato il reato di rapina impropria.
2.2 Altrettanto infondato è il secondo motivo di ricorso: infatti, nel reato di rapina impropria, quando l'azione violenta è strumentale anche al conseguimento della impunità, la qualità di agente di Polizia nel destinatario della violenza, qualità nota al soggetto attivo, qualifica la direzione della volontà come strumentale al superamento dell'ostacolo consistente nella attività del pubblico ufficiale;
concorre, pertanto, con il reato di rapina impropria, quello di resistenza a pubblico ufficiale (sez.I, sent. N.5297 del 30.04.1988, rv 178279). Anche su tale punto, considerato che gli indagati stavano cercando di darsi alla fuga per sfuggire alle volanti della Polizia, e che quindi la loro azione, connotata da violenza, era diretta ad opporsi ai pubblici ufficiali, deve essere ravvisata anche la sussistenza del reato di cui all'art.337 cod.pen.; per lo stesso motivo, deve ritenersi quindi infondata anche la censura sulla non corretta contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod.pen. St 2.3 Sulla censura relativa alla mancata violazione degli artt. 1,2,4 comma 1, lett.a) e c) legge 895/67 per mancanza del carattere della micidialità del carattere esplosivo, si deve rilevare che le armi comprese negli articoli contestati 3 sono quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo;
nel caso in esame, il giudice per le indagini preliminari ha descritto nell'ordinanza i danni causati dal materiale utilizzato dagli indagati per far "saltare" il bancomat in cui era contenuto il denaro (sul punto non vi è stata censura): "l'intera filiale della banca veniva gravemente danneggiata dalla deflagrazione, con evidentissimi danni al controsoffitto, ceduto, che ai vari mobili e porte interne;
la porta di ingresso e il bancomat stesso risultavano irreparabilmente danneggiati"; da tale descrizione, emerge un notevole carattere distruttivo delle armi usate, capaci di rendere inservibili porte e mobilio dell'interno della banca, malgrado l'intento fosse solo quello di poter aprire il bancomat;
deve quindi ritenersi integrato il carattere della micidialità del congegno usato, tale da portare ad una configurazione del reato contestato.
2.4 Relativamente alla censura secondo la quale l'ordinanza impugnata non conterrebbe adeguata motivazione sulla non idoneità degli arresti domiciliari a evitare la reiterazione dei reati (anche in relazione al programma di recupero terapeutico svolto dall'indagato Di IO), tale motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha, infatti, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, specificato le ragioni che ostano alla previsione, anziché della misura della custodia cautelare in carcere, degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p.. A tal fine ha fatto innanzitutto riferimento alla gravità della condotta contestata (assalto ad uno sportello bancomat con materiale esplosivo), al fatto che si trattasse di una vera e propria banda organizzata, composta da cinque persone, che gli indagati non abbiano esitato a dirigere il loro mezzo contro l'auto delle Forze dell'Ordine ed alla personalità degli indagati, gravati da plurimi precedenti penali specifici;
misure meno afflittive sono quindi inidonee a scongiurare il pericolo di reiteazione dei reati. Il giudice ha, quindi, soddisfatto l'onere motivazionale sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. Un., sent. n. 20769 del 28/4/2016, Rv. 266651). Relativamente alla istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare con altra meno afflittiva dovuta allo stato di tossicodipendenza di Di IO, il D.P.R. n.309/1990, art.89 comma 1, prevede che "Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione del programma." Essendo Di IO indagato per rapina aggravata, non risulta pertanto possibile concedere gli arresti domiciliari presso la propria abitazione, poiché la norma non lo consente, imponendo per questi casi che gli arresti domiciliari devono essere disposti presso una struttura residenziale, rivelatasi disponibile ad accogliere l'interessato in regime di arresti domiciliari;
nel caso in esame, dalla documentazione prodotta, non risulta che l'indagato possa proseguire il programma terapeutico presso una struttura, posto che agli atti sono stati prodotti soltanto una dichiarazione secondo cui il periodo presunto di trattamento aveva scadenza il 13 maggio 2016 ed un'altra in cui si chiedeva che lo stesso potesse accedere alla sede del SERT per effettuare i controlli tossicologici e colloqui nella giornata del venerdì nel periodo a partire dal 22 aprile 2016 fino al 31 dicembre 2016, cosa ben diversa dal ricovero in struttura;
poiché l'istanza non è di arresto domiciliare presso una comunità, ma presso l'abitazione dell' indagato deve essere quindi confermata la decisione del Tribunale del riesame, che ha prodotto motivazione adeguata con riguardo alla esistenza di esigenze cautelari nei confronti del Di IO.
3.Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella - - al pagamento a favore della determinazione della causa di inammissibilità Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5 Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà degli indagati, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4/11/2016 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Giacomo Fumu M DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -2 DIC 2016IL CASBA CANCELLIERE E R P Claudia PiareI U S E O N