Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2009, n. 6314
CASS
Sentenza 10 dicembre 2009

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Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla semplice presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve anche procedere a una verifica dell'esigibilità della prestazione stessa, una volta compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio. (Nella specie, si è ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale, sul rilievo che la prestazione di un lavoro di pubblica utilità in favore del Comune per quattro mesi e per sei ore al giorno costituisse oggetto di un obbligo specificamente determinato e quindi esigibile, tanto più che l'ente pubblico aveva stipulato la convenzione prevista dal D.M. 26 marzo 2001 e che il condannato non aveva addotto alcuna causa di giustificazione a sostegno della sua inattività).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2009, n. 6314
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6314
    Data del deposito : 10 dicembre 2009

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