Sentenza 10 dicembre 2009
Massime • 1
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla semplice presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve anche procedere a una verifica dell'esigibilità della prestazione stessa, una volta compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio. (Nella specie, si è ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale, sul rilievo che la prestazione di un lavoro di pubblica utilità in favore del Comune per quattro mesi e per sei ore al giorno costituisse oggetto di un obbligo specificamente determinato e quindi esigibile, tanto più che l'ente pubblico aveva stipulato la convenzione prevista dal D.M. 26 marzo 2001 e che il condannato non aveva addotto alcuna causa di giustificazione a sostegno della sua inattività).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2009, n. 6314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6314 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2009
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 3358
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 32176/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS EP, N. IL 03/04/1959;
avverso l'ordinanza n. 76/2008 TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, del 23/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Con ordinanza del 23/6/2009 il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice dell'esecuzione, accogliendo istanza del P.M., ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a OS IU con sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 29/7/2005 sul rilievo per il quale il condannato ne' aveva ottemperato alla condizione apposta all'atto della concessione del beneficio - prestare lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Agropoli per quattro mesi con orario di sei ore al dì - ne' aveva addotto alcun giustificato motivo che avesse impedito l'osservanza dell'obbligo. Per l'annullamento di tale ordinanza l'SI ha proposto ricorso il 21/7/2009 denunciando:
- la violazione di legge commessa nel non aver considerato come l'imposizione dell'obbligo lavorativo fosse affatto generica, in difformità dell'onere di specificazione delle modalità di cui al pur richiamato D.M. 26 marzo 2001, art. 3;
- la carenza di indagine inficiante l'ordinanza, non avendo il giudicante considerato come non spettasse al Comune, ne' tampoco al condannato, integrare e specificare le modalità del lavoro assegnato, tale onere incombendo solo sul P.M.;
- comunque, e subordinatamente, la mancata applicazione dell'indulto ex L. n. 241 del 2006. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato per la infondatezza od irricevibilità delle censure che muove. Quanto alla questione della situazione di esenzione dall'obbligo di prestare il lavoro di pubblica utilità posto a condizione della sospensione della pena dal Giudice della cognizione ai sensi dell'art. 165 c.p., comma 2, è ben vero che le prescrizioni imposte ai sensi della citata norma, e segnatamente quella di dedicarsi a lavoro utile per la collettività, devono essere valutate dal Giudice dell'esecuzione in sede di valutazione dell'istanza di revoca del beneficio anche in termini di esigibilità della prescrizione stessa, non potendo il Giudice della esecuzione limitarsi ad una apodittica presa d'atto della inadempienza del condannato (cfr. Cass. sent. n. 24714/2003), ma è anche vero che, una volta che l'accertamento della esigibilità sia stato espresso positivamente (nella specie il Giudice dell'esecuzione ha con logica motivazione considerato che l'obbligo era sufficientemente determinato), ben può venire in rilievo la evidenza di una inattività o scarsa collaborazione del condannato per rendere operativa a suo beneficio una prescrizione. Ed è quanto è avvenuto nella specie, ove il Giudice dell'esecuzione ha accertato che nessuna iniziativa è stata presa dall'SI per richiedere al Comune l'attivazione del programma di cui al D.M. Giustizia 26 marzo 2001, art. 2, pur essendo a detta dello stesso ricorrente già vigente la convenzione relativa con il Comune stesso, o quantomeno per sottoporre al P.M. la situazione di inesigibilità correlata ad una prospettata inefficacia della condizione (sulla base della prospettata, e non dimostrata, carenza di fondi del Comune per alimentare il programma stesso).
Quanto alla prospettazione relativa alla mancata applicazione ex officio dell'indulto ex L. n. 241 del 2006, essa è irricevibile non essendo stato il Giudice dell'esecuzione investito di alcuna istanza in proposito e ben potendo l'interessato riproporla allo stesso giudice.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente SI IU al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010