Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
O L L O B E 4 7 0 12 9 7 /02 E 3 . N ) N O E I , Z C 1 A 9 A R P 9 T 1 I S - I 1 EPUBBLICA D 1 G - E E 1 V C 2 I A . D D L PORDOLOITALIANO U 9 I T 3 G N E LA CO TE SUPREMA DI CASSAZIONE E S Oggetto N Opposizione a d. ing. SEZIONE TERZA CIVILE del g. d. p. - atti interruttivi della prescrizione- valutazione del g.di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23079/99 - Presidente NICASTRO Dott. Gaetano Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere- Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Cron.3586 - MALZONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Ennio - Ud. 26/10/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FINAGEN SPA, con sede in Venezia, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Alberto Cinelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO MANCINI, giusta delega in atti;
ricorrente ·
contro
RZ RT, RZ RI;
intimati - 2001 avverso la sentenza n. 19/99 del Giudice di pace di 1846 VENEZIA , emessa il 10/03/99 e depositata il 16/03/99 1 (R.G. 202/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 17.11.98 AR RT e AR LO proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, di pagamento della somma di L. 1.546.194, oltre interessi e spese, emesso in data 15.9.98 dal giudice di pace di Venezia su istanza della Finagen spa, incorporante della Fincral spa, titolare originaria del credito su titolo costituito da se ef- fetti cambiari, ognuno di L. 250.000, facenti parte di uno stock di 36 cambiali di pari importo rilasciate dai debitori opponenti a soddisfazione di un mutuo di L.
9.000.000 da estinguersi in 36 rate con decorrenza 1.10.83-1.10.86. Ritenevamo gli opponenti che il credito s'era estinto per intervenuta prescrizione, in quanto l'ultima cambiale aveva scadenza 1.10.86, mentre il pa- gamento ne era stato chiesto solo in data 2.3.98 con il deposito dell'istanza di decreto ingiuntivo, quando 2 cioè era abbondantemente decorso il termine decennale di prescrizione. La Finagen spa, costituitasi in giudizio, contesta- va l'avverso assunto, e, producendo determinati atti interruttivi della prescrizione, avanzava riconvenzio- nale per danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il giudice adito con sentenza 10.3.1999 riteneva l'esibita documentazione inidonea a interrompere la prescrizione e, in accoglimento dell'opposizione, revo- cava il decreto ingiuntivo opposto;
respingeva la ri- convenzionale della creditrice opposta e condannava la stessa alle spese di giudizio. Per la cassazione della decisione ricorre la Fina- gen spa esponendo due motivi. Nessuna difesa è stata svolta dai resistenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- e falsa applicazione degli artt. 1219, 1310 e 2943 ne C.C. e difetto di motivazione su un punto decisivo del- la controversia, si censura la sentenza impugnata per avere disatteso il carattere interruttivo di alcuni do- cumenti prodotti e si sostiene che tale effetto sarebbe stato raggiunto con la diffida dell'11.03.95 e con l'atto di precetto 23.7.94, entrambi contenenti gli 3 elementi indispensabili per l'identificazione del cre- dito azionato con il successivo decreto ingiuntivo. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2944 C.C. e difetto di motiva- zione su un punto decisivo della controversia, si cen- sura la sentenza impugnata per non aver considerato che il debitore principale, rimettendo alla creditrice il vaglia telegrafico di L. 200.000, aveva spontaneamente riconosciuto l'esistenza del debito. L'impugnazione è inammissibile, perché entrambi i relativi motivi non sono deducibili in sede di legitti- mità. Ed invero, la sentenza impugnata rispetta i limiti del giudizio di equità necessario, non essendo in con- trasto con norme costituzionali o sovraordinate né con quelle processuali e, nel contempo, risultando specifi- ca motivazione sull'inidoneità della documentazione in- dicata dalla ricorrente ai fini dell'interruzione della prescrizione. Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre l'assenza dei resistenti in questo grado di giudizio, esime dall'obbligo di statuizione sulle spese del gra- do.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 4 Così deciso in Roma addì I Consigliere est. new IL CANCELLIERE 01 Gina Casoll 5 26.10.01. Il Presidente Sew er Chewer Depositata in Cancelleria oggi, 1.02 IL CANCELLIERE C Gina Casoli LLO BO 74 E .3 E N N ) 1, ZIO E 9 C A -19 A ISTR P 1 I -1 EG D 1 2 E R . IC L A D 9 D 3 TE IU E N G 6 ESE 4 E . T T.N T R (IS A