Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
0 2 6 09 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Azione di reintegrazion LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 2061/1999 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 5350 composta da: Rep. 824 Presidente Udienza 20 dicembre 2000 Gaetano GAROFALO Consigliere Antonio VELLA Antonino ELEFANTE Consigliere Giandonato NAPOLETANO Consigliere Carlo CIOFFI Consigliere relatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLELAQUE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 1.2.2 FEB. 2001 IN AG, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Ammiragli IL CANCELLIERE n. 67, presso l'avv. Giuseppe Fortunato, difeso dall'avv. Agostino Fortunato di Praia a Mare, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
AP AR ES, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier n. 39, presso l'avv. Antonello Cucino, difesa dall'avv. Pier Luigi Ferrara di Lagonegro, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 482 del 23 3000 ANCELLERIA novembre 1998; CORTE SUPREMA CASSAZIONE DIRITTI UF W Rich in studio CG074069dal CASSimi per on 3.00 2127100 16 MOC 2001 ! IL CANGEL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta studio Popple dal Sig. A per diritti. APR-2001 il IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito l'avv. Pier Luigi Farina;
LIRE 5000 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Raffaele Ceniccola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AV315384 Con ricorso proposto nel luglio del 1986 AG AS chiese LIRE 5000 al OR di Lagonegro di essere reintegrato nel possesso della servitù di CANCELLERIA passagIO sulla strada nel dettaglio indicata, del quale era stato spogliato da AR ES AL. Il OR adito lo reintegrò nel possesso della servitù con inter- AV315385 detto dell'agosto dello stesso anno, che confermò con la sentenza conclusiva del giudizio possessorio di primo grado che pronunziò nel novembre 1989. In appello tale sentenza fu riformata: il Tribunale di Lagonegro con sentenza del magIO 1991 rigettò infatti la domanda di AG AS, perché proposta dopo un anno dall'avvenuto spoglio. Subito dopo la pronunzia di tale sentenza, nel giugno del 1991, AR ES AL spogliò nuovamente AG AS del possesso della servitù oggetto del giudizio appena concluso. А Con l'atto introduttivo della presente lite, del luglio 1991, IA IO AS ha chiesto nuovamente al OR di essere reintegrato nel pos- sesso della servitù. 2 Tale sua (seconda) domanda è stata disattesa in primo grado dal OR, che ha visto in essa la riproposizione della stessa domanda formula- ta nel precedente giudizio. Il Tribunale di Lagonegro con la sentenza indicata in epigrafe ha ribadito tale decisione, correggendone la motivazione. Ha in particolare ri- levato che AG AS non ha provato di "essere nel possesso della servi- tù vantata”, e “di aver proposto l'azione di reintegrazione entro l'anno dal sofferto spoglio", come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 1168 cod. civ... AG AS ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo. AR ES AL ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del suo ricorso AG AS sostiene di aver fornito, con la testimonianza di suo fratello IN (che ha diligente- mente trascritto nel suo ricorso), la prova di aver esperito l'azione di reinte- grazione entro l'anno dal sofferto spoglio;
e denunzia al riguardo vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando l'omesso esame della detta testimonianza. La censura è inammissibile. Nella sentenza impugnata sono esposte (seppur in modo alquan- to confuso ed approssimato), due diverse raIOni del decidere, che in narra- tiva sono state sintetizzate: il Tribunale di Lagonegro non ha accordato la tutela possessoria chiesta dal ricorrente, affermando che quest'ultimo non 3 aveva provato di averla chiesta entro l'anno dal sofferto spoglio, e non ave- va provato di aver posseduto la servitù vantata. La prima raIOne del decidere è certamente non condivisibile, dal momento che l'azione possessoria oggetto del presente giudizio è stata proposta appena un mese dopo il denunziato spoglio, come risulta dalla nar- rativa che precede. La seconda raIOne non è stata oggetto di specifica censura;
ed è comunque condivisibile, anche se il Tribunale non ne ha compiutamente e- sposto il motivo;
carenza alla quale può ben sopperire questa Corte, essendo necessarie soltanto delle puntualizzazioni di natura logico-giuridica. Il possesso del quale il ricorrente ha chiesto la tutela con l'atto introduttivo di questo giudizio è stato da lui esercitato in virtù del provve- dimento interinale pronunziato nel precedente procedimento possessorio, che ha perso efficacia con la pronunzia della sentenza di rigetto della sua domanda che ha concluso quel giudizio. La natura interinale del provvedimento che tale possesso ha con- sentito, ed il suo venir meno per effetto della sentenza detta, esclude che il materiale esercizio della servitù da tale provvedimento consentito sia quali- ficabile come possesso tutelabile nei modi di legge nei confronti della pro- prietario del fondo asservito che abbia posto in essere un comportamento di cui quella sentenza, pronunziata in un giudizio possessorio, ha escluso l'illegittimità. L'esercizio, e dunque il "possesso" della servitù, non è stato nel caso di specie “pacifico", ma coatto, in virtù del provvedimento interinale giudiziale che ha costretto la controricorrente a subirlo;
e lo spoglio di 4 quest'ultima non è stato "violento", perché posto in essere solo dopo la pro- nunzia di una sentenza che insede possessoria aveva escluso la sussistenza delle condizioni di legge per la reintegrazione del possesso chiesta dal ricor- rente Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 20 dicembre 2000 Il presidente (Gaetano Garofalo) Ge ze ntal L'estensore (Carlo Cioffi) Curio IL CANORU 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 22 FEB. 2001. #CANCELIERE hoooo UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 290000 " Serie 4 Registrato in datd.. aln.14735 290.000 versate S. ON (lire p. Dirigente ca ervizi (D.ssa Muda Grazia FILIPPO Il Responsabile vizi t Gludi (Dr. M. RACCHINI 5