Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8398 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA SEZIONA LAVORO 15/20 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASS Oggetto Lavoro Composta dagli mi gg. Magistrati: Dott. US IANNIRUBERTO Presidente R.G. N. 19174/99 Dott. Francesco ON MAIORANO Consigliere Cron. 23163 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 26/03/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: DE IO HI, EL IG, AR NI, CA PE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IG BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, rappresentati e difesi dall'avvocato ITALO SIGNORE, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO STP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso le studio dell'avvocato IG GARDIN, 2002 dall'avvocato ITALO PORCARI, rappresentato e difeso 1342 -1- giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 891/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 04/05/99 R.G.N. 1242/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato SIGNORE;
udito l'Avvocato PORCARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4 maggio 1999 il Tribunale di Lecce confermava la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 13 gennaio 1998, con cui era stata respinta la domanda proposta da De IO CH, TE UI, RA ON e AS US (ricorso del 21 settembre 1996), volta ad ottenere dal datore di lavoro, Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto, le differenze di compenso per lavoro straordinario corrispondenti alle ore lavorate giornalmente oltre le 6,30 ore, per le quali non veniva erogata la maggiorazione del 10%, perché la società, facendo riferimento alla media settimanale, retribuiva con detta maggiorazione solo le ore che superavano l'orario settimanale. Il Tribunale richiamato l'art. 17 del CCNL del 1976, come modificato da quello p del 1980 (che rinvia alle leggi vigenti ed ai contratti e accordi di categoria per la definizione dell'orario normale di lavoro oltre il quale spetta il compenso per lavoro straordinario) ,assumeva che l'art. 4 A del CCNL di categoria ( applicabile essendo l'azienda associata alla Federtrasporti) - fissando in 6,40 ore "l'orario medio giornaliero" del personale viaggiante su base settimanale e sulla base di un ciclo di turni non superiore a sette settimane - non determinava un orario normale di lavoro su base giornaliera, ma solo un orario medio giornaliero che, come tale, implicava un orario giornaliero effettivo avente misura variabile, ossia superiore o inferiore a quello medio. Era quindi infondata l'equiparazione fatta dai ricorrenti tra “orario medio” e “orario normale" che erano invece concetti ben distinti, per cui non si poteva attribuire alla previsione contrattuale, ai fini del calcolo dello straordinario, una rigidità in realtà inesistente. Il Tribunale richiamava poi la disciplina legale che non smentiva, ma avvalorava quella contrattuale, poiché neppure gli artt. 2 (che fa riferimento alla “durata media normale della giornata di lavoro" e 3 ( che consente un periodo di straordinario che non superi le due ore al giorno o una 1 durata media equivalente entro un periodo determinato) del RDL n. 2328 del 1923 definiscono un orario giornaliero rigido, ma un orario giornaliero medio come parametro per il calcolo del lavoro straordinario. Anche la successiva legge n. 138 del 1958 individuava (art. 2) alternativamente su base giornaliera oppure settimanale i limiti orari del lavoro ordinario, disponendo che questa non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali. Avverso detta sentenza i soccombenti propongono ricorso affidato ad un unico complesso motivo illustrato da memoria. Resiste la STP con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione del CCNL 23.7.1976 T.U., artt. 4/A-4/B-4/C-4/D e art. 17 come modificati dai contratti collettivi 12.3.1980 e 12.7.1985, del RDL n. 2328 del 19.X.1923 artt. 2,3, e 8, dell'Accordo Nazionale 19.2.1948 art. 1, della legge 14.2.1958 n. 138 art. 3 e del Testo Unico Regione Puglia emanato in applicazione della legge regionale 29.1.1976 n.
5. Sostengono i ricorrenti che dall'art. 3 del RDL 2328 del 1923 (richiamato dall'Accordo Nazionale del 19.2.1948) e dalla legge n. 138 del 1958 si dovrebbe evincere che il lavoro straordinario deve essere calcolato su base giornaliera e non su base settimanale come affermato dalla sentenza impugnata, e richiamano sentenze di legittimità che avvalorerebbero la loro tesi. I ricorrenti richiamano altresì il Testo Unico citato che all'art. 13 recita < L'agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo settimanale per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero>>, ed affermano che se il lavoro straordinario deve essere calcolato su base giornaliera e non settimanale, il limite di orario giornaliero oltre il quale spetta la maggiorazione del 10% non 2 può che essere quello delle ore 6,30. Inoltre la previsione di un orario medio giornaliero, calcolato peraltro su un ciclo di ben sette settimane, consentirebbe all'azienda di stabilire turni inferiori o superiori alle 6,30 ore, ma non la autorizzerebbe a negare la maggiorazione in caso di superamento del normale orario giornaliero. Ed ancora, lo stesso art. 4/A del CCNNL del 1976 stabilirebbe un orario di lavoro massimo giornaliero di otto ore, ivi compreso il lavoro straordinario. Il ricorso non merita accoglimento. Ed invero, come già risulta dall'epigrafe del motivo e dalla mancata trascrizione delle disposizioni contrattuali, i ricorrenti non censurano l'interpretazione data dal Tribunale alle disposizioni della contrattazione collettiva, ma si limitano a contrapporre a questa la propria personale interpretazione, che avvalorerebbe la loro tesi sulla spettanza della maggiorazione per lavoro straordinario in ogni caso di superamento del limite orario giornaliero di sei ore e trenta, a prescindere dal superamento dell'orario massimo settimanale. Va allora riportato il consolidato principio per cui l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e' riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimita' limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. nonche' della coerenza e logicita' della motivazione;
in particolare, ove la doglianza attenga alla violazione dei citati canoni interpretativi, deve essere precisato in qual modo il ragionamento del giudice abbia deviato da essi, non essendo ammissibile un generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volonta' dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (ex plurimis Cass. 18 marzo 1997 n. 2354). Se la mancanza di valida censura sulla interpretazione della disciplina collettiva vale ad escludere il diritto alla maggiorazione per straordinario in relazione al 3 lavoro prestato dopo le sei ore e mezza e fino alle otto ore giornaliere, viceversa il superamento di quest'ultimo limite (ancorché la circostanza non sia specificamente dedotta, essendosi fatto generico riferimento al superamento delle 6,30 ore giornaliere), comporta la disamina della disciplina legale, da cui si assume discendere il diritto alla medesima maggiorazione, anche in mancanza di superamento del limite massimo settimanale. Al riguardo nessuna rilevanza assume il disposto dell'art. 13 del Testo Unico della Regione Puglia che contiene solo un riferimento all'orario normale giornaliero, ma con riguardo alla disciplina dei riposi settimanali. Per quanto riguarda invece la ulteriore disposizione cui i ricorrenti si richiamano, ossia l'art. 2 del RDL 19 ottobre 1923 n. 2328, convertito in legge W 17 aprile 1925 n. 473, si osserva che questa non valeva comunque a sostenere la pretesa giacché disponeva all'art. 2 (Orario massimo normale di lavoro) che La durata media normale della giornata di lavoro non può eccedere le 8 ore di lavoro effettivo". Il riferimento alla durata "media" dell'orario giornaliero, escludeva quindi il diritto al compenso richiesto in mancanza di dimostrazione del superamento delle otto ore non nella singola giornata, ma con riguardo alla media giornaliera nell'ambito di un periodo prefissato. L'RDL n. 2328/23 fu poi abrogato ad opera dell'art. 104 della legge n. 753 del 1980. La pretesa dei ricorrenti non troverebbe fondamento neppure del disposto del rdl 15 marzo 1923 n. 692, convertito con la legge 17 aprile 1925 n. 473 (relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali), che opera in forza del richiamo effettuato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1958 n. 138 (orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori). Ed infatti la adozione - nel testo di cui all'art. 1 della citata legge del 1925- della disgiuntiva o>> in luogo della congiunzione e>>, giacché la norma recita < La durata massima normale della giornata di lavoro....non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo>> autorizza la compensabilità di eventuali superamenti dell'orario giornaliero contenuti nell'ambito del massimo settimanale delle 48 ore. Una giurisprudenza invero piuttosto risalente ( Cass. 1623/57, 1632/58, 2973/71) che era consolidata in tal senso, aveva affermato che con la formulazione della legge, l'unico reale ed assoluto limite di durata massima della prestazione ordinaria che il legislatore intese definire, fu quello settimanale, conferendo valore di indicazione media alla previsione giornaliera delle otto ore. Osservò infatti che se il legislatore avesse voluto fissare nelle otto ore giornaliere un limite massimo insuperabile con la prestazione ordinaria, sarebbe risultata totalmente superflua l'indicazione del limite settimanale, atteso che - essendo già in vigore nel 1924 (legge 23 febbraio 1924 n. 370 sul riposo domenicale e settimanale) la disposizione che rendeva obbligatoria la concessione di un riposo settimanale lo sviluppo della prestazione di otto ore - per sei giorni ordinari conduceva matematicamente al valore delle 48 ore settimanali. Si trae conferma che l'uso della congiunzione e>> non era dovuta a semplice svista del legislatore, considerando il tenore di altre e diverse disposizioni in materia di orario di lavoro. Si rileva infatti che questa flessibilità in ordine alla durata massima giornaliera che correlativamente comporta la non autonomia del limite giornaliero di legge al fine di far emergere la nozione legale di “lavoro straordinario", ricorrente pertanto subordinatamente al superamento delle 48 ore settimanali non è stata invece accordata dal legislatore nei confronti di particolari categorie di lavoratori a favore delle quali è stata ravvisata la necessità di una maggiore e più incisiva tutela. E' il caso dei fanciulli e adolescenti, nonché degli apprendisti. Il loro orario di lavoro è stato definito con l'uso della congiuntiva e>> (e quindi con la fissazione di un massimo sia giornaliero sia 5 settimanale), disponendo l'art. 18 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 che per i fanciulli l'orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali;
per gli adolescenti le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali;
mentre per gli apprendisti l'art. 10 della legge 19 gennaio 1955n. 25 prevede che l'orario non deve eccedere le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Invero dopo alcune pronunzie di segno contrario ( cfr. Cass. 20 aprile 1983 n. 2729, 29 gennaio 1999 n. 817 e 2 agosto 1996 n. 6995), appare da ultimo confermato il primo di detti orientamenti (cfr. Cass. 5 gennaio 2001 n. 89) Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza (invero la eccepita tardività del controricorso non esime dal rimborso delle spese relative alla discussione orale, a cui il procuratore di controparte ha partecipato).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese liquidate in euro 46,50, oltre duemila euro per onorari. Così deciso in Roma il 26 marzo 2002. IL PR1. OR RESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE томга во Гизе I D , A S O 0 S L 1 3 L A . IL CANCELLIEREtoffzanco 3 T O T , 5 B R A I . A S ' E D N L P L A S Depositato in Cancelleria 3 E T I 7 S D N - O E Oggi, 12 GIU, 2002 (dicodico 12/6/02) G 8 SI P - O 1 M N IM 1 E E A R S D P A E I E IL CANCELLIERE D A , G E O G O T R E T T N L T S E I I S R G I E A E D L R L O E D 6