Sentenza 17 marzo 1998
Massime • 1
In materia di emissione di assegni senza provvista (art. 2 l. 15.12.1990, n.386), occorre distinguere l'improcedibilità dell'azione penale prevista dal primo comma dell'art. 8 detta legge, dall'esonero dall'obbligo della denuncia regolato dai successivi commi 2 e 3 quale effetto ulteriore rispetto all'improcedibilità. Mentre ai fini dell'esonero dall'obbligo di denuncia la prova del tempestivo pagamento dell'assegno e degli accessori deve essere data al pubblico ufficiale competente nelle forme prescritte dal terzo comma del cit. art. 8, ai fini dell'improcedibilità dell'azione penale tale prova può essere data anche nel processo penale secondo le norme che lo regolano. (Fattispecie in cui è stata ritenuta idonea a determinare l'improcedibilità dell'azione penale la quietanza di pagamento ottenuta a notevole distanza di tempo, purché ne sia accertata l'attendibilità, e pertanto annullata con rinvio la decisione della corte di merito che aveva rigettato la richiesta di revisione fondata su tale prova, senza valutarla nel merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/1998, n. 5398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5398 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Udienza pubblica dott. Aldo Saulino Presidente del 17/3/1998
dott. Giovanni Patrone Consigliere SENTENZA
" Nunzio Cicchetti " N. 553
" Mario Rotella " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N. 27661/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AR IN, n. a Caserta il 12 novembre 1950
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli depositata il 22 maggio 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P. M. Dr. G. Palombarini che ha chiesto l'a.c.r.
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli rigettò la richiesta proposta da IN AR allo scopo di ottenere la revisione della sentenza del 17 novembre 1995 con la quale era stato dichiarato colpevole dell'emissione di un assegno bancario senza provvista.
Rilevarono i giudici del merito che il condannato aveva prodotto una dichiarazione autenticata il 10 marzo 1997 nella quale il prenditore dell'assegno attesta di aver ricevuto in data 5 gennaio 1991 il pagamento dell'intero importo del titolo e degli interessi e della penale e delle spese. Ma espressero dubbi sulla veridicità della quietanza e, comunque, esclusero la sua idoneità a determinare l'improcedibilità dell'azione penale, in quanto non presentata tempestivamente al pubblico ufficiale che, avendo elevato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, era tenuto alla denuncia del reato.
Ricorre per cassazione IN AR che deduce violazione di legge, lamentando l'arbitrarietà delle illazioni sull'attendibilità della quietanza e l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 8 della legge n. 386 del 1990 prospettata dalla corte partenopea.
Il ricorso è fondato.
La Corte d'appello di Napoli ritiene che la produzione in giudizio della quietanza liberatoria rilasciata dal prenditore di titoli privi di copertura sia inidonea a determinare l'improcedibilità dell'azione penale, in quanto il terzo comma del citato art.8 prevede che la prova del tempestivo pagamento deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla denuncia. Aggiunge che questa interpretazione, oltre a essere conforme alla lettera della norma, risponderebbe alle finalità deflattive perseguite dal legislatore.
Le finalità perseguite dalla corte partenopea sono certamente apprezzabili, ma l'interpretazione proposta non può essere condivisa, in quanto omette di coordinare il terzo comma del citato art.8 con i due commi precedenti.
In realtà, è solo il primo comma dell'articolo in esame che definisce la fattispecie cui il legislatore condiziona la procedibilità dell'azione penale. Questa fattispecie si compone di due elementi: a) decorso del termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo;
b) mancato pagamento entro il medesimo termine dell'importo dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese di protesto. Se non si verificano queste condizioni e, in particolare, se l'emittente paga quanto prescritto entro il termine suddetto, l'azione penale è improcedibile.
Tutt'altro oggetto hanno il secondo e il terzo comma dell'articolo in esame, i quali, nel perseguimento delle indicate finalità deflattive, prevedono e disciplinano l'esonero dall'obbligo di denuncia, quale effetto ulteriore rispetto a quello dell'improcedibilità dell'azione penale. Il secondo comma prevede, infatti, che non deve essere inoltrata neppure la denuncia, se è intervenuto il tempestivo pagamento dell'assegno e degli accessori;
il terzo comma prescrive le modalità della prova del pagamento ai fini dell'esonero dall'obbligo di denuncia.
Occorre, pertanto, distinguere nettamente l'improcedibilità dell'azione penale dall'esonero dall'obbligo di denuncia, pur essendo entrambi previsti come effetti del tempestivo pagamento dell'assegno e degli accessori. Ai fini dell'improcedibilità dell'azione, infatti, la prova può essere data anche nel processo penale e secondo le norme che lo regolano;
ai fini dell'esonero dall'obbligo di denuncia la prova deve essere data al pubblico ufficiale competente e nelle forme prescritte dal terzo comma del citato art.
8. Sarebbe scorretta un'interpretazione che estendesse alla condizione di procedibilità le prescrizioni sulla prova dettate per l'esonero dall'obbligo di denuncia. E una tale interpretazione sarebbe anche incompatibile con l'art.3 e con l'art.24 comma 2^ della Costituzione, come già chiarito dalla Corte costituzionale a proposito della disciplina transitoria della stessa legge(Corte cost., 23 novembre 1993, n. 407), in quanto imporrebbe un irragionevole limite al diritto alla prova nel processo penale. Mentre è comprensibile e ragionevole che il legislatore abbia vincolato a particolari cautele formali la prova funzionale a un accertamento non giurisdizionale, demandato a un pubblico ufficiale che opera senza le garanzie del contraddittorio.
Deve, quindi, ritenersi che, benché ottenuta a distanza di molti anni dai fatti, la quietanza prodotta in giudizio da AR sia idonea a determinare l'improcedibilità dell'azione penale, ove risulti attendibile.
In realtà l'attendibilità di una dichiarazione liberatoria tanto tardiva dovrà essere valutata attentamente, perché non sono certamente pretestuosi i dubbi espressi in proposito dalla corte d'appello. Tuttavia non pare che tali dubbi possano essere risolti in astratto, senza un'escussione del dichiarante e senza una verifica delle ragioni e del contesto del suo tardivo rilascio.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 17 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 1998