Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/1998, n. 5398
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Sentenza 17 marzo 1998

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In materia di emissione di assegni senza provvista (art. 2 l. 15.12.1990, n.386), occorre distinguere l'improcedibilità dell'azione penale prevista dal primo comma dell'art. 8 detta legge, dall'esonero dall'obbligo della denuncia regolato dai successivi commi 2 e 3 quale effetto ulteriore rispetto all'improcedibilità. Mentre ai fini dell'esonero dall'obbligo di denuncia la prova del tempestivo pagamento dell'assegno e degli accessori deve essere data al pubblico ufficiale competente nelle forme prescritte dal terzo comma del cit. art. 8, ai fini dell'improcedibilità dell'azione penale tale prova può essere data anche nel processo penale secondo le norme che lo regolano. (Fattispecie in cui è stata ritenuta idonea a determinare l'improcedibilità dell'azione penale la quietanza di pagamento ottenuta a notevole distanza di tempo, purché ne sia accertata l'attendibilità, e pertanto annullata con rinvio la decisione della corte di merito che aveva rigettato la richiesta di revisione fondata su tale prova, senza valutarla nel merito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/1998, n. 5398
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5398
    Data del deposito : 17 marzo 1998

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