Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7326 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B 0 7-326/02 ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POT O I ASSAZIONE LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.262/00 Presidente IANNIRUBERTODott. Giuseppe Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO Cron. 20424 Dott. Federico Consigliere ROSELLI Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 26/03/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: LATERIZI AKRAGAS s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. AT FA, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36/A, presso l'avv. Fabio Pisani, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Agostino Equizzi del Foro di Palermo;
S ricorrente
contro
AL DR
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 999 del 1998, RGAC 521 del 1996, cron. 5505;dep. 13/12/38; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1338 udienza del 26 MARZO 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 3-19 dicembre 1998, il Tribunale di Agrigento rigettava l'appello proposto dalla s.p.a. la decisione del locale Laterizi Akragas avversO Pretore del 26 gennaio 1996 che in accoglimento del ricorso 3 novembre 1992 proposto da DR LL VO - condannava la società alla reintegrazione nel posto di lavoro dello stesso, previa dichiarazione di illegittimità del licenziamento collettivo disposto anche nei suoi confronti in data 21 luglio 1992. Il Tribunale osservava che l'impugnazione del licenziamento da parte dell'ex dipendente doveva considerarsi tempestiva, non avendo il lavoratore sottoscritto il verbale di accordo del 24 aprile 1992. Inoltre, la comunicazione del licenziamento collettivo era avvenuta solo con la lettera del 21 luglio 1992 sicché doveva (ricevuta in data successiva), l'impugnazione tempestiva considerarsi comunque effettuata in data 17 settembre 1992. Quanto al secondo motivo di impugnazione, il Tribunale 2 W Osservava che la legge n. 223 del 1991 prevede due ipotesi di licenziamento, una disciplinata dall'art. 4 (definita come messa in mobilità, che presuppone necessariamente l'intervento della cassa integrazione guadagni, im virtù di un piano di ristrutturazione o di crisi) e l'altra regolata dall'art.24, che riguarda tutti gli altri lavoratori (definita semplicemente come riduzione di personale). Nel caso di specie, secondo la documentazione acquisita, risultava chiaro che si verteva nella prima ipotesi, regolata dall'art. 4, in cui il provvedimento di ammissione all'intervento straordinario di cassa integrazione guadagni costituisce fonte diretta del potere di recesso datoriale per eccedenza di personale. Mancando nel caso di specie la preventiva ammissione alla CIGS (tra l'altro, per fatto imputabile allo stesso datore di lavoro), doveva ritenersi illegittimo il recesso. Per i giudici di appello doveva poi essere corrisposto il trattamento retributivo perduto dal lavoratore nel periodo gennaio 1991- 21 luglio 1992, poiché l'integrazione salariale era stata concessa solo fino al dicembre 1990, essendo risultato dagli accertamenti ispettivi compiuti dagli uffici competenti - che la società non aveva provveduto al riassorbimento 3 dei lavoratori già collocati in CIGS ed anzi aveva assunto nuovo personale, che era stato addetto alle stesse mansioni prima affidate ai lavoratori sospesi dal lavoro. In questa prospettiva, richiamata anche la disposizione di cui all'art. 1229 primo comma, codice civile, giudici di appello Osservavano che la clausola di esonero da responsabilità sottoscritta dalle organizzazioni sindacali (che liberava il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità in caso di mancata concessione del trattamento di CIGS) doveva ritenersi inoperante, а causa del comportamento gravemente datore di lavoro, successivo alla colposo del stipulazione dell'accordo del 18 luglio 1990. Lo stesso Tribunale dichiarava di non ignorare, comunque, l'orientamento costante di questa Corte che esclude, generalmente, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni non erogate, in caso di sospensione dal lavoro non seguita da provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale. Quanto alla dedotta incapacità a testimoniare di alcuni testi, dedotta dalla società appellante, il Tribunale ricordava che la stessa era stata dedotta tardivamente dalla società stessa. In ogni caso, doveva escludersi che i testimoni (VO e UP, entrambi ex 4 dipendenti della Akragas) avessero un interesse concreto ed attuale nella causa, tale da coinvolgerli nel rapporto controverso e da legittimare una loro assunzione della qualità di parte, in senso sostanziale e processuale, in questo giudizio. In ogni caso, sottolineava il Tribunale, compito esclusivo del giudice di merito quello di valutare la deposizione dei testi e la loro attendibilità con prudente apprezzamento. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai testi erano state puntualmente confermate dagli accertamenti compiuti dall'ispettorato del lavoro, che aveva posto in evidenza i comportamenti sopra ricordati (consistiti nelle assunzioni di personale esterno, adibito alle stesse mansioni dei dipendenti collocati in CIGS, in ragione della metà di questi ultimi, come da contestazione dell'11 maggio 1991). Proprio questi accertamenti, ponevano in luce i giudici di appello, avevano determinato il rigetto della richiesta di proroga della CIGS da parte del Ministero del Lavoro. Quanto, poi, alla mancata riunione dei diversi procedimenti aventi analogo contenuto, il Tribunale osservava che la stessa non poteva determinare la nullità della sentenza. 5 Avverso tale decisione propone ricorso la società per azioni Laterizi Akragas con cinque distinti motivi. L'intimato non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1362 codice civile in relazione al contenuto dell'accordo del 24 aprile 1992, dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, dell'art. 112 codice di procedura civile, nonché omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia e contraddittoria motivazione su altri punti (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). La ricorrente ribadisce l'eccezione di inammissibilità del licenziamento del LL, rilevando che 1'impugnativa sarebbe intervenuta dopo il termine di sessanta giorni dal licenziamento, comunicato già all'atto della stipulazione dell'accordo del 24 aprile 1992. La censura è infondata. Sul punto, si richiamano le osservazioni già formulate nella sentenza impugnata in ordine alla individuazione del momento in cui il lavoratore ebbe la comunicazione del proprio licenziamento. I giudici di appello hanno Osservato che la presenza del LL non poteva dirsi certa (nonostante le 6 dichiarazioni del teste Virgilio RO), potendo la stessa riguardare anche fasi della riunione non inerenti alla decisione di addivenire alla risoluzione del rapporto. Sfugge pertanto a qualsiasi censura la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata, secondo la quale il LL venne а conoscenza della decisione aziendale di risolvere il rapporto soltanto dopo l'esaurimento della procedura ex art.4 comma 9 della legge n.223 del 1991. Questa Corte ribadisce il principio, secondo il quale il licenziamento come atto unilaterale ricettizio si perfeziona solo nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro di recedere viene a conoscenza del lavoratore, con la conseguenza che il termine di decadenza di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, decorre dalla comunicazione del licenziamento (Cass. 26 luglio 1996 n. 6751). Con il secondo motivo, la società denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, dell'art. 1362 codice civile in relazione al verbale di accordo del 24 aprile 1992, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia motivazione (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). 7 Interpretando erroneamente i contenuti dell'accordo del 24 aprile 1992, i giudici di appello avrebbero negato che ricorressero, nel caso di specie, i presupposti per potersi dar luogo а licenziamento collettivo per riduzione di personale, essendo stata negata nel caso di specie 1' ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria. Il motivo è infondato. Con ampia motivazione, i giudici di appello hanno confermato la decisione del Pretore nella parte in cui la stessa ha dichiarato illegittimo l'atto di recessO intimato, per violazione delle procedure di cui all'art. 4 comma 1° della legge n. 223 del 1991 "difettandone il presupposto sostanziale costituito dalla preventiva ammissione dell'impresa al trattamento straordinario di integrazione salariale". Il Tribunale ha preso in esame la deduzione della società, la quale aveva evidenziato che il licenziamento era stato intimato per riduzione di personale, prescindendo quindi dall'ammissione ○ meno alla cassa integrazione guadagni. Con accertamento di fatto, incensurabile in questa sede, i giudici di appello hanno Osservato che dalla documentazione prodotta ed in particolare dalla comunicazione del 21 luglio 1992 emergeva un chiaro 8 riferimento alla necessità di collocare in mobilità lavoratori in eccedenza in virtù della crisi produttiva, in accoglimento della proposta formulata dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, intervenuto ai sensi dell'art. 4 comma 7° della legge n. 223 del 1991. I giudici di appello hanno ricordato che la legge del 1991 prevede due distinte ipotesi di licenziamento: la prima, disciplinata dall'art. 4, primo comma, e definita come collocamento in mobilità che, riguardando imprese soggette al campo di applicazione di intervento straordinario di cassa integrazione, in considerazione delle loro dimensione, presuppone necessariamente l'ottenimento del relativo intervento, in virtù del piano di ristrutturazione di crisi e la conseguente messa in mobilità dei lavoratori, successiva al licenziamento degli stessi. La seconda, definita come riduzione di personale, disciplinata dall'art.24 della stessa legge che riguarda la riduzione o trasformazione o la cessazione di attività di quelle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che intendano effettuare almeno cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni in ciascuna unità produttiva ○ in più unità collocate nell'ambito del territorio della stessa provincia (Cfr. 9 Cass. S.U. n. 419 del 13 giugno 2000). In buona sostanza, sottolinea il Tribunale, se il presupposto della messa in mobilità è costituito dalla cassa integrazione guadagni, intervenuta in virtù di una originaria previsione di temporaneità della crisi, il secondo procedimento presuppone invece una contrazione definitiva dell'attività, e quindi una eccedenza irreversibile, sin dall'origine, dei lavoratori. Da tale premessa, il Tribunale ha tratto la motivata provvedimento conclusione che nel caso di specie il ammissivo dell'intervento straordinario di cassa integrazione speciale costituisse fonte diretta del potere di recesso del datore di lavoro, costituendo un requisito causale della procedura della procedura di vera e propria messa in mobilità. Del resto, come hanno ricordato le Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione già richiamata (Cass. S.U. n. 419 del 2000), in base alle nuove disposizioni, la legittimità o la illegittimità del recesso dipendono non tanto dalle ragioni addotte dal datore di lavoro e dalle scelte di politica aziendale, quanto dalla regolarità formale del procedimento instaurato per la selezione del personale da porre in mobilità e, quindi, da licenziare. L'inosservanza delle procedure incide, 10 infatti, sullo stesso potere dell'imprenditore di ridurre il personale, in modo da causare l'inefficacia dei singoli licenziamenti, che può essere fatta valere da ciascun lavoratore interessato nel termine di decadenza di sessanta giorni (Cass. 17 dicembre 1998 n.12658 e 21 luglio 1998 n.7169). Dalla insussistenza del presupposto sostanziale previsto dall'art. 4 comma 1° della legge n.223 del 1991 (cioè la preventiva ammissione alla cassa integrazione guadagni), giudici di appello hanno tratto coerentemente la conclusione della illegittimità del conseguente atto di recesso. I giudici di appello non hanno mancato, tra l'altro, di Osservare che la mancata autorizzazione alla proroga del trattamento di integrazione salariale aveva trovato ostacolo nell'avvenuta "ripresa della normale attività lavorativa sin dall'ottobre 1990, nell'assenza di qualsivoglia tentativo di riassorbimento dei lavoratori, nei confronti dei quali era stata richiesta la CIGS" (pag. 10 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha anche accertato, attraverso l'esame diretto del libro matricola della società appellante, che, successivamente alla richiesta di ammissione alla salariale, la stessa società aveva integrazione all'assunzione di tredici lavoratori, proceduto 11 chiamati a svolgere la medesima attività lavorativa dei lavoratori interessati alla richiesta di cassa integrazione (tra i quali era appunto ricompreso anche il LL). Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 1362 e seguenti codice civile, in relazione al contenuto dell'accordo del 18 luglio 1990 sottoscritto presso l'Assessorato regionale del lavoro, dell'accordo dell'11 dicembre 1991 sottoscritto presso l'Ufficio del lavoro di Agrigento, degli articoli 1399, 1229, primo comma, 2094, 2099 e 2126 codice civile, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). I giudici di appello avrebbero omesso di interpretare gli accordi intervenuti tra società e sindacato (sottoscritti per accettazione da tutti i lavoratori in data 18 luglio 1990) i quali stabilivano l'esonero della Akragas Laterizi s.p.a. da qualsiasi responsabilità nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di intervento della CIGS. Anche questo motivo è infondato. Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, perché esente da vizi logici ed errori giuridici, la sentenza impugnata ha spiegato che tale clausola (teoricamente ammissibile ed efficace secondo la giurisprudenza di 12 questa Corte: cfr. Cass.17 luglio 1990 n. 7302, 30 marzo 1998 n.3344,19 dicembre 1998 n.12735, 16 ottobre 2000 n.13742) non poteva tuttavia spiegare effetti nel caso di specie, а causa del comportamento gravemente colposo della stessa società datrice di lavoro successivo alla stipulazione dello stesso accordo - che era stato accertato dall'Ispettorato del lavoro e che aveva addirittura impedito l'accoglimento della medesima istanza (si ricorda che tale comportamento era consistito nel mancato riassorbimento dei lavoratori sospesi in CIGS, pure concordato a livello sindacale, ed anzi della avvenuta assunzione di lavoratori dell'esterno per un numero pari complessivamente a circa la metà di tutti i lavoratori sospesi, già addetti alle medesime mansioni dei nuovi assunti). Con il quarto motivo, la società denuncia violazione degli articoli 274 codice di procedura civile e 152 disposizione di attuazione del codice di procedura civile. La ricorrente censura la sentenza del Tribunale di Agrigento nella parte in cui la stessa ha rigettato la richiesta di riunione di più procedimenti aventi analogo oggetto. La decisione impugnata ha ritenuto correttamente esercitata, ribadendola, la valutazione discrezionale 13 del Pretore di inopportunità della riunione (la cui valutazione può risultare anche per implicito: Cass. 18 giugno 1991 n. 6901), in relazione alla possibilità che la riunione stessa rendesse troppo gravoso o ritardasse eccessivamente il processo. Ad avviso della ricorrente, tuttavia, la decisione impugnata si sarebbe, in questo modo, discostata dai principi di diritto enunciati da questa Corte, in base ai quali, il principio posto dall'art. 274 codice di procedura civile, secondo cui se più procedimenti, relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi anche d'ufficio può disporne la riunione, ha carattere generale e trova applicazione anche in sede di legittimità, atteso che tra i compiti istituzionali della Corte di Cassazione rientra anche quello di assicurare l'esatta Osservanza e 1'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale e di garantire quindi la certezza del diritto, che costituisce, insieme con l'economia e con il minor costo dei giudizi, il risultato cui mira la menzionata disposizione del codice di rito civile (Cass. 4 aprile 1997 n. 2922). La censura formulata con il quarto motivo è infondata. Si richiama sul punto la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 luglio 1991 n. 7855) la quale 14 esclude che la mancata riunione dei procedimenti con violazione della disposizione dell'art. conseguente 274 codice di procedura civile - possa determinare la nullità della sentenza, trattandosi di norma che disciplina solo l'ordine del procedimento (e non una fase dell'iter formativo della decisione). In questo senso, Cass. 1° settembre 1995 n. 9243, 25 maggio 1995 n. 5754, 7 settembre 1995 n. 9430, 28 novembre 1988 n. 6406. Deve essere rigettato, infine, anche il quinto motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione del Tribunale in ordine alla condanna della società appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. Si richiama la disposizione di cui all'art. 91 codice di procedura civile, la quale pone la regola generale per cui le spese del processo seguono la soccombenza e il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nessuna pronuncia è da emettere in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
15 la Corte rigetta il ricorso. questo giudizio. Così deciso in Roma, il 26 marzo IL PRESIDENTE CAN ELLIERE Depositato Cancelleria 20 MA 2002 oggi, IL CANCELLIERE 16 Nulla per le spese di 2002. Сольдия IL CONSIGLIERE EST. I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O T A L T R , L N A ' O A L S B 3 E L I 7 P E - D S D 8 I - I A N 1 T S 1 S G N O E O E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G D E E E S E O R D