Sentenza 23 ottobre 2007
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari - investito ritualmente della richiesta di applicazione di pena concordata subordinata alla concessione della sospensione condizionale - a causa della revoca del consenso dell'imputato, rigetti la richiesta di patteggiamento e disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto, in tal caso, egli determina una regressione del procedimento per una ragione non prevista dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2007, n. 45749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45749 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 23/10/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1531
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 048074/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di SAVONA;
nei confronti di:
1) OL GE N. IL 17/09/1956;
avverso ORDINANZA del 22/11/2006 GIP TRIBUNALE di SAVONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI M..
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Il Procuratore della Repubblica di Savona propone ricorso per abnormità contro ordinanza del G.I.P. che, a fronte di richiesta di IO EN di applicazione di pena subordinata alla concessione di sospensione condizionale, richiesta concordata dal P.M. che ha svolto il computo, poiché l'imputato di seguito aveva revocato la proposta, "rigetta la richiesta di patteggiamento e dispone la restituzione degli atti al P.M.".
La difesa ha prodotto memoria, sostenendo che per l'imputato non era stato svolto il computo ed il P.M. non aveva manifestato assenso alla subordinazione della pena alla sospensione.
2 - Il ricorso è fondato.
Cass. Sez. 3^ n. 63/92 (P.M. in proc. Roberto) ha affermato: "Poiché il consenso all'applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) è irrevocabile, come si desume dall'art. 446 c.p.p., comma 5
e art. 447 c.p.p., comma 3, è abnorme il provvedimento del G.I.P. che, a seguito della revoca del consenso da parte dell'imputato, dispone la restituzione degli atti al P.M., in quanto fa regredire il processo ad una fase irrevocabilmente superata".
Di recente Cass. Sez. 6^ n. 44781/03 (P.M. in proc. D'Aniello), ha ribadito: "È abnorme il provvedimento del giudice che abbia ritenuto ammissibile la revoca da parte dell'imputato del consenso al patteggiamento già espresso tramite il procuratore speciale ed abbia conseguentemente disposto la restituzione degli atti al P.M., in quanto determina un'anomala regressione del procedimento". La ragione dell'abnormità è, in realtà già prima, nel fatto che il G.I.P. investito ritualmente della richiesta di pena concordata (e nella specie aveva fissato l'udienza all'uopo), deve sempre decidere se accoglierla o rigettarla. Non può restituire gli atti al P.M. senza decidere, facendo regredire il procedimento per una ragione non prevista dalla legge.
In particolare, al fine dell'accoglimento dell'accordo non è ostativo il rilievo che il computo interno sia specificato solo dal pubblico ministero, ne' che il p.m. non abbia formulato esplicito consenso alla subordinazione dell'applicazione della pena proposta alla sospensione condizionale della pena, giacché tale consenso concerne necessariamente l'intera proposta. Pertanto il rigetto della richiesta concordata non può trovare giustificazione nella revoca unilaterale di una delle parti, che non è autorizzata dalla legge, ma solo nell'illegittimità della stessa pena per erroneità del computo comunque svolto, o nell'incongruità della pena concordata secondo valutazione insindacabile, o nell'indisponibilità alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti all'ufficio G.I.P. di Savona per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2007