Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
-0 1-8 62 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO %. Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 8614/99 Cron. N. 4609 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Vincenzo Mileo -Presidente- 2. " RI RO TI CI -Consigliere- Ud. 9.11.2001 3. " TT EL NA -Consigliere- 4. Pietro Cuoco -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA TE NI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Trebbia 3, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Bianchi, rappre- sentato e difeso dall'Avv. Felice Ferrara del foro di Vallo della Lucania per procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ER IO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ar- chimede 112, presso lo studio dell'Avv. Sergio Magrini, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Agostino Salimbene, per procura a margine del controricorso 4320 2 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 155/98 del Tribunale del La- voro di Vallo della Lucania del 22.4.1998/30.4.1998 nella causa iscritta al n. 1140 del R.G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.11.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Vittorio Bianchi per il AL e l'Avv. Sergio Magrini per il LE;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Finocchi Ghersi AN, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 17.12.1996, RI LE proponeva appello avverso la sentenza del Pretore Giudice del Lavoro di Vallo della Lucania del 30.10.1996, che lo aveva condannato al pagamento del complessivo importo di £. 40.699.245, oltre ac- cessori, per crediti retributivi maturati a favore di AN IT rale in relazione all'attività lavorativa da quest'ultimo prestata come autista alle dipendenze di esso LE, esercente autolinee in RO (SA), per il periodo 15.3.1985/2.11.1990. L'appellato AL resisteva alle avverse deduzioni e proponeva appello incidentale contro la stessa sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento danno derivante dalla mancata restituzione dei documenti di lavoro. All'esito il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza 22.4.1998/30.4.1998 rigettava l'appello principale e quello inci- 3 dentale e per l'effetto confermava integralmente la sentenza di primo grado. In particolare il Tribunale condivideva, quanto all'impugnazione incidentale, l'impostazione del primo giudice in ordine alla man- cata dimostrazione da parte del AL del danno subito a causa dell'inadempimento del datore di lavoro, consistito nella mancata restituzione dei documenti di lavoro. Contro l'anzidetta sentenza di appello ricorre per cassazione il AL con unico articolato motivo, al quale il LE resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato rispettiva memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218 e 1227 cod. civ., degli artt. 5, 6, 9 e 12 della legge n. 112 del 1935, dell'art. 21 della legge n. 264 del 1949, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., non- ché vizi di motivazione circa un punto decisivo della controver- sia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Si duole il ricorrente in particolare del fatto che il Tribunale ab- bia negato il risarcimento del danno sul presupposto della man- cata prova dello stesso, posto che senza libretto di lavoro esso AL non poteva iscriversi nelle liste dei disoccupati, anche in relazione alla mancata comunicazione della cessazione del rap- porto agli uffici competenti da parte del datore di lavoro, né ave- re una richiesta nominativa da accettare, giacché l'art. 5 e l'art. 6 della legge n. 112 del 1935 vietano l'occupazione dei lavorato- ri senza libretto ed obbligano il datore a consegnarlo al dipen- dente entro il giorno successivo alla cessazione del rapporto. Il AL conclude sostenendo che è stato impedito ex lege e per colpa esclusiva del LE a svolgere qualsiasi attività lavo- rativa e privato altresì delle prestazioni previdenziali ed assisten- ziali, sicché ha diritto all'intero risarcimento richiesto, non po- tendo porsi l'ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ., per avere fatto di tutto per ottenere la restituzione del libretto di lavoro. Da parte sua il controricorrente ha contestato l'assunto del ricor- rente deducendone l'infondatezza. Le articolate censure di parte ricorrente non meritano di essere condivise. A sostegno della propria tesi il ricorrente si richiama ai prece- denti giurisprudenziali di questa Corte (in particolare:sentenza n. 7541 del 26 luglio 1990), secondo cui il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata restituzione del li- bretto di lavoro a seguito della cessazione del rapporto, diritto che discende dall'obbligo dell'immediata restituzione del libretto a carico del datore di lavoro, sancito dall'art. 6 della legge n. 112 del 1935. Il Tribunale non ha contrastato l'anzidetto orientamento, che ha tenuto presente, ma ha esaminato la questione sotto il profilo 5 della prova del danno e del rapporto di causalità rilevando che il AL non aveva fornito la prova, certa o quanto meno proba- bile, del danno, essendosi limitato a chiedere e pretendere il ri- sarcimento di un guadagno meramente ipotetico, senza la dimo- strazione di avere trovato una nuova occupazione di lavoro, e ciò con riferimento alla mancata restituzione del libretto di lavoro da parte del datore e alla mancata iscrizione nelle liste dei disoccu- pati. Sotto l'evidenziato profilo questa Corte ha escluso l'operatività di un criterio automatico in tema di lucro cessante, che, concre- tizzandosi nell'accrescimento patrimoniale in concreto ed effetti- vamente pregiudicato od impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale, che secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e de- ve essere perciò escluso per i mancati guadagni che sono mera- mente ipotetici (Cass. 3 dicembre 1997, n. 12256; Cass. 10 luglio 1996, n. 6262; Cass. 3 settembre 1994, n. 7647). Alla luce delle considerazioni svolte l'impugnata sentenza si sot- trae ai rilievi riguardanti la violazione di legge ed è immune an- che dai denunciati vizi di motivazione, essendo chiaramente indi- viduabili il criterio logico e le ragioni della decisione adottata, sicché il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del 6 giudizio di cassazione.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudi- zio di legittimità. Così deciso in Roma addì 9 novembre 2001 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Vincenzo Miles Alessandro De Renzij I D A Alle 0 , S 1 3 S O 3 . A L 5 T L T , R O . A A B ' N S IL CANCELUENE I L E D P L 3 S E 7 A - D I T N 8 I S - 9 FEB. 2002 S G 1 O O N P 1 E A S M I E D Phil G A A , D G O O E E T R L T T T I N S I R A E I G S L D E E L R E O D