Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2005, n. 18568
CASS
Sentenza 26 gennaio 2005

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Massime1

In tema di responsabilità medica, con riferimento all'ipotesi di intervento effettuato da un'equipe chirurgica, il principio di affidamento non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte confidando che altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all'omissione: ne consegue che l'eventuale evento dannoso, derivante anche dall'omissione del successore, avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda condotta configurarsi come fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sé sufficiente a produrre l'evento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto l'intera equipe operatoria colpevole delle lesioni provocate al paziente nel cui addome era stata lasciata una pinza).

Commentario1

  • 1Omicidio colposo e Responsabilità degli infermieri
    Vese Donato · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2013

    Omicidio colposo – Omicidio colposo e Responsabilità degli infermieri – (art. 589 c.p.) CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV pen., sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013 – 10 aprile 2013, Pres. ****** – Rel. ******** – P.M. Conf. Risponde di omicidio colposo l'infermiere che, pur essendo a conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell'ospedale, omette di osservare i doveri di attenzione nell'adempiere al compito di trasporto di una paziente, causandone la caduta e successivamente il decesso (1). RITENUTO IN FATTO 1. L.G. è stato ritenuto responsabile per il delitto di omicidio colposo in danno di B.G. dal Tribunale di Napoli in quanto, essendo incaricato del trasporto a mezzo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2005, n. 18568
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18568
Data del deposito : 26 gennaio 2005

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