Sentenza 26 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di responsabilità medica, con riferimento all'ipotesi di intervento effettuato da un'equipe chirurgica, il principio di affidamento non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte confidando che altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all'omissione: ne consegue che l'eventuale evento dannoso, derivante anche dall'omissione del successore, avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda condotta configurarsi come fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sé sufficiente a produrre l'evento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto l'intera equipe operatoria colpevole delle lesioni provocate al paziente nel cui addome era stata lasciata una pinza).
Commentario • 1
- 1. Omicidio colposo e Responsabilità degli infermieriVese Donato · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2013
Omicidio colposo – Omicidio colposo e Responsabilità degli infermieri – (art. 589 c.p.) CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV pen., sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013 – 10 aprile 2013, Pres. ****** – Rel. ******** – P.M. Conf. Risponde di omicidio colposo l'infermiere che, pur essendo a conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell'ospedale, omette di osservare i doveri di attenzione nell'adempiere al compito di trasporto di una paziente, causandone la caduta e successivamente il decesso (1). RITENUTO IN FATTO 1. L.G. è stato ritenuto responsabile per il delitto di omicidio colposo in danno di B.G. dal Tribunale di Napoli in quanto, essendo incaricato del trasporto a mezzo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2005, n. 18568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18568 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 26/01/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 134
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 040341/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO UI N. IL 13/08/1949;
2) IC EL N. IL 27/01/1947;
3) LO EN N. IL 05/07/1950;
A.S.L. N. 3 DI ROSSANO (resp. civile);
avverso SENTENZA del 18/03/2004 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'avv. Di Trocchio Giuseppe, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi o, in ogni caso, rigettarsi i ricorsi, con vittoria di spese.
Udito il difensore avv. Zagarese Giovanni, il quale è intervenuto in difesa di IC AE e, in sostituzione dell'avv. .... (Illeggibile) anche in difesa degli altri ricorrenti LO e UR, ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza. OSSERVA
Il Dott. LO LU, il dott. IC AE e il Dott. UR NA, il primo, nella qualità di Primario, il secondo ed il terzo, nella qualità di chirurghi in servizio presso la Divisione di Chinirgia dell'Ospedale N. Giannattasio di Rossano, sono stati, unitamente agli infermieri-strumentisti - UL AE e AL NA, rinviati a giudizio davanti al Tribunale di quella città per rispondere del delitto di lesioni colpose gravi in pregiudizio di De IM TU ER, il quale aveva riportato un laparocele, con indebolimento permanente della funzione contenitiva della parete addominale, a cagione della condotta negligente tenuta dai suddetti medici e paramedici, in cooperazione colposa tra loro, nel corso dell'intervento chirurgico eseguito in equipe per una occlusione intestinale accusata dal paziente, condotta consistita nell'omessa vigilanza reciproca sull'utilizzo degli strumenti chirurgici, uno dei quali, e precisamente una pinza di Kelly, era stata lasciata all'interno della cavità addominale, rendendo necessario a distanza di tempo un secondo intervento per rimuovere la pinza. Il Tribunale di Rossano. in composizione monocratica. con sentenza del 7/11/2002. ha ritenuto tutti gli imputati (compresa l'infermiera, AL NA, la cui posizione qui non mette conto di meglio individuare) colpevoli del reato loro in concorso ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, li ha condannati ciascuno alla pena, condizionalmente sospesa, ritenuta conforme a giustizia, oltre al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile. A seguito di appello interposto dagli imputati e dalla parte civile, la Corte di Appello di Catanzaro. con sentenza del 18/3/2004. ha deciso di parzialmente riformare quella di primo grado, assolvendo con formula per non aver commesso il fatto soltanto l'infermiera AL NA, confermando nei confronti dei restanti appellanti l'impugnata decisione e dichiarando, per conseguenza, compensate tra le parti private le spese sostenute in quel grado. In sentenza, i giudici di appello hanno spiegato di non avere ritenuto meritevole delle proposte censure la sentenza di condanna pronunciata contro l'equipe composta dai medici e dall'infermiere UL (il cd. ferrista, addetto alla consegna e alla riconsegna dei ferri chirurgici).
I giudici di secondo grado, infatti, hanno condiviso sostanzialmente il convincimento del primo giudice, secondo cui l'accertata negligenza, tradottasi, nella specie, nell'insufficienza del doveroso reciproco controllo sull'uso delle pinze chirurgiche, aveva caratterizzato in modo colposo la condotta professionale degli imputati;
hanno ritenuto di avere raggiunto, alla stregua delle risultanze probatorie, la dimostrazione del collegamento eziologico tra la condotta colposa e l'evento dannoso, qualunque delle due sequenze causali prospettabili in via alternativa si intendesse privilegiare (la riferibilità del laparocele o all'iniziale comportamento colposo dell'equipe chirurgica, ovvero al secondo intervento chirurgico, in rapporto al quale il primo si era posto come condizione causale necessaria); hanno, poi, ritenuto di escludere l'applicabilità, invocata dalle difese, del cd. principio dell'affidamento, in quanto il caso concreto era caratterizzato dall'opera comune e contestuale di un'equipe medica, all'interno della quale gli operatori sanitari non avevano diverse specializzazioni, ricoprendo essi lo stesso ruolo di chirurghi, con interscambiabilità degli stessi nell'esecuzione di un complesso intervento chirurgico.
Dalle surriferite premesse, i giudici di secondo grado hanno, pertanto, tratto la conclusione che la sinergia operativa propria di un intervento per così dire a quattro mani avrebbe dovuto comportare per i chirurghi una doverosa reciproca vigilanza anche nell'attività di asportazione dei ferri non demandabile ad altri e, non avendo corrisposto a tale dovere, ciascuno di essi doveva correlativamente rispondere penalmente dell'evento lesivo per fatto proprio e non, come erroneamente addotto dagli appellanti, per fatto altrui. Avverso tale decisione tutti gli imputati, tranne l'infermiere UL, hanno proposto, per mezzo dei rispettivi difensori, ricorso per Cassazione, articolando le doglianze nei motivi di seguito indicati.
LO LU e UR NA, con unico atto, hanno dedotto:
- Difetto della motivazione, sembrando incoerente che i giudici di merito abbiano, da un lato, fatto applicazione nei confronti dell'infermiera AL del principio dell'affidamento, dall'altro lato, ne abbiano denegato l'applicabilità nei confronti degli altri coimputati, pur nell'ipotesi di esercizio delle stesse funzioni, come quello di intervento chirurgico in equipe, in cui ogni partecipe risponde solo della propria inosservanza delle leges artis, dovendo ciascuno confidare nel corretto agire degli altri.
- Travisamento del fatto in relazione ad alcuni concetti espressi in motivazione: a) quello che il Dott. LO fungesse da capo equipe ed in tale veste avesse operato, mentre, al contrario, il predetto era per via dell'urgenza intervenuto in sostituzione del Dott. UR, il quale, per turno, era il secondo operatore del Dott. IC;
quello che il Dott. LO avesse partecipato anche all'attività di pulitura e lavaggio delle anse addominali, mentre il predetto si era limitato ad aiutare il Dott. IC nelle prime due fasi dell'intervento, quella cioè della asportazione del tumore e della anastomasi, fatta con la suturazione della ricanalizzazione intestinale.
Nessuna condotta colposa, ad una attenta analisi delle risultanze probatorie, avrebbe potuto essere ascritta al Dott. LO e al Dott. UR - quest'ultimo essendosi, a sua volta, limitato alla chiusura del campo operatorio, assente il dott. LO, solo dopo avere ricevuto il "via libera" da parte del cd. ferrista - in quanto i chirurghi, concentrati nel delicato e complesso intervento, non potevano distrarsi nella conta dei ferri che venivano via via adoperati, tale compito essendo demandato al ferrista, a ciò preposto con espresso ordine di servizio.
- Violazione di legge in relazione alla ritenuta ricorrenza della gravita delle lesioni patite dalla persona offesa, per la ragione che lo smarrimento della pinza avrebbe tutt'al più potuto provocare fastidi fisici, ma non il laparocele, il quale sarebbe conseguenza non del primo intervento, ma dell'età del De IM e della patologia erniaria, da cui era già affetto il medesimo. IC AE, a sua volta, ha dedotto:
- Con il primo motivo, che illogicamente sia stato posto a carico di tutti i componenti dell'equipe il completamento di tutte le fasi dell'operazione, anche di quella attinente alla asportazione dei ferri, denegando così il legittimo ricorso all'affidamento sul rispetto delle regole di diligenza da parte dei singoli chirurghi, le cui condotte non erano continuamente controllabili da ciascuno di essi.
Altra illogicità della motivazione riguarderebbe il ritenuto nesso di causalità, in quanto l'evento di danno era stato collegato eziologicamente alla "forse non eseguita corretta toilette delle anse addominali", ovverosia ad un'ipotetica condotta omissiva, insufficiente, però, a raggiungere quel grado di certezza processuale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per colpa professionale omissiva. Illogico apparato motivazionale supporterebbe, inoltre, secondo il ricorrente, l'affermata sussistenza del dovere di vigilanza in capo ai medici e, quindi, della corresponsabilità degli stessi per la condotta autonomamente erronea del ferrista, per la ragione che simile assunto si porrebbe in contrasto logico-giuridico con la contestata cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 c.p., la quale presupporrebbe un dato probatorio, a suo dire, escluso dalle emergenze probatorie, quello cioè della reciproca consapevolezza dei sanitari dell'erronea, od omessa, conta dei ferri da parte del ferrista.
- Con il secondo motivo, infine, il IC si è doluto dell'incongrua motivazione a corredo del mantenimento dell'eccessivo trattamento sanzionatorio e soprattutto della ingiustificata scelta della pena detentiva in misura pari alla metà del massimo edittale, senza dar conto dei rilievi difensivi sulla incensuratezza dell'imputato e sulla capacità professionale di tutti i medici, riconosciuta persino dagli stessi giudici di merito. È preliminare l'avvertenza che il reato ritenuto in sentenza non è colpito dalla causa di estinzione per effetto della prescrizione, posto che al normale decorso prescrizionale, di anni 7 e mesi 6, occorre aggiungere quello ulteriore di mesi 6 e giorni 23, complessivamente riferibili alle sospensioni disposte nel corso del processo di primo grado, con la conseguenza che la prescrizione alla data odierna ancora non è maturata, andando a scadere in data 1/2/2005.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che i ricorsi non siano meritevoli di accoglimento.
Innanzitutto, la doglianza connessa alla mancata applicazione nei confronti dei chirurghi del principio di affidamento è infondata, da un lato, perché la pronuncia assolutoria nei confronti dell'infermiera AL trova, nella sentenza impugnata, giustificazione non già nell'applicazione di detto principio, bensì nella posizione del tutto esclusiva rivestita per l'occasione da costei, in quanto essa, facendo parte del personale non sterile, non aveva avuto alcun contatto con il campo operatorio e non aveva avuto, come s" è accertato in concreto, alcun potere di controllo in ordine ai ferri chirurgici usati per l'intervento; dall'altro lato perché, nella fattispecie in esame di omicidio colposo per colpa professionale, la Corte di Appello ha giudicato corretto il giudizio di responsabilità dei chirurghi componenti l'equipe, proprio in quanto, avendone ciascuno autonomamente la possibilità, anche in successione temporale, non hanno eliminato la fonte di pericolo consistente nel lasciare all'interno dell'addome del De IM una pinza di Kelly - evolutasi, poi, nella grave lesione riportata dal predetto proprio alla funzione contenitiva della parete addominale - e ciò a causa dell'omessa vigilanza reciproca sulla effettiva asportazione di quella pinza.
Per contraddire alle argomentazioni addotte dalla difesa di tutti i ricorrenti a favore della legittimità del ricorso, in ipotesi di lavoro in equipe, al principio dell'affidamento, è d'uopo osservare che non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che eventualmente gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione. Ne deriva che ove, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, l'evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto tutti i componenti dell'equipe chirurgica, impegnati nell'intervento sul De IM, responsabili del contestato reato di cooperazione nel delitto colposo di lesioni personali gravi, avendo accertato che essi avevano omesso autonomamente il doveroso controllo reciproco sull'uso e sull'asportazione della pinza di Kelly, nella reciproca consapevolezza di contribuire alla negligenza altrui che è sfociata nell'abbandono dello strumento chirurgico all'interno dell'addome del paziente e, poi, nella produzione dell'evento lesivo non voluto, ma prevedibile.
Circa la critica sulla mancata considerazione dell'errore nella cd. conta dei ferri chirurgici ad opera del cd. ferrista, non può che replicarsi con la stessa argomentazione correttamente esposta dai giudici di secondo grado, laddove hanno spiegato che i medici, qualora si avvalgano di paramedici ai quali sia materialmente affidata l'esecuzione di un compito, conservano sull'attività degli ausiliari intatto il dovere di vigilanza;
dovere che nella fattispecie è stato omesso da parte di ciascun medico nei confronti del ferrista.
L'autonoma omissione accertata a carico di ciascun ricorrente rende, in conclusione, inconducenti tutte le argomentazioni addotte a favore dell'applicazione in loro favore del principio dell'affidamento, mentre la contraria valutazione data dalla difesa in riferimento all'operato dei medici delineato dalla Corte di Appello non tiene conto che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non è producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.
Quanto alle doglianze attinenti al nesso di causalità, anche esse non colgono nel segno, in quanto la frase "forse non eseguita corretta toilette delle anse addominali" è riportata in sentenza quale valutazione espressa dal giudice di primo grado sulle dichiarazioni fatte dal Dott. IC AE a proposito del cd. lavaggio delle anse addominali, al quale il predetto aveva partecipato.
La valutazione che i giudici di secondo grado esprimono sul nesso di causalità, invece, non lascia spazio alle incertezze adombrate dalla difesa, posto che essi evidenziano nella sentenza impugnata (ff. 13 e 14) che nella causazione del laparocele si sarebbe verificata, piuttosto che una coesistenza di cause tra loro concomitanti ed equivalenti (il primo intervento chirurgico visto come condizione causale necessaria del secondo intervento, resosi necessario per rimuovere la pinza e verosimilmente causa del laparocele), una progressione causale che vede nell'omessa asportazione della pinza, avvenuta nel corso del primo intervento chirurgico eseguito dagli odierni ricorrenti, la condizione imprescindibile del secondo intervento, causa diretta del laparocele.
Evidenziano, altresì, che non sarebbe esclusa, tuttavia, la possibilità che il laparocele sia stato direttamente determinato dal posizionamento e dalla permanenza della pinza nell'addome del De IM, eventualità questa che semplificherebbe l'individuazione del nesso causale esistente tra la condotta omissiva tenuta dagli imputati durante il primo intervento chirurgico e l'evento lesivo. Tuttavia, per i giudici del gravame l'esistenza di due possibili sequenze causali alternative o concomitanti non si riflette negativamente sulla certezza del nesso di causalità intercorrente tra condotta ed evento lesivo, in quanto entrambi i processi causali sono comunque riconducibili alla condotta omissiva degli odierni ricorrenti.
Tale giudizio è persuasivo e corretto giuridicamente, essendo conforme alla più accreditata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora siano prospettabili diverse ipotesi alternative in ordine alla ricostruzione del processo causale dell'evento, non è censurabile la sentenza che affermi la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento e con essa la responsabilità dell'imputato, senza precisare quale tra esse si sia realmente verificata sempre che identiche siano le conseguenze giuridiche dall'una e dall'altra derivanti.
Quanto sopra riferito sulla ricostruzione del processo causale dell'evento lesivo, fatta in relazione al caso concreto dai giudici del gravame, rende evidente, da un lato, che essi hanno utilizzato gli strumenti propri di cui ordinariamente dispongono per le vantazioni probatorie per pervenire alla affermazione in termini di certezza processuale dell'esistenza del nesso causale;
dall'altro lato, che costituisce una inammissibile rilettura del fatto la censura della difesa diretta allo scopo di sminuire la gravita delle lesioni provocate al De IM dallo smarrimento della pinza chirurgica nel suo addome, tenuto conto che le lesioni hanno comportato, come è stato accertato, l'indebolimento permanente della funzione contenitiva della parete addominale. Affetto dalla stesso vizio è, infine, la doglianza sul trattamento sanzionatorio avanzata dal solo Dott. IC, tenuto conto che è presente in sentenza motivazione idonea a supportare la decisione di mantenere la stessa misura della pena irrogatagli dal giudice di prime cure, essendo stati indicati gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito dell'applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., quale la gravita della colpa e la portata del fatto delittuoso.
Del resto, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittali rientra fra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, qualora il giudice abbia adempiuto all'obbligo della motivazione, il quale, però, si attenua nel caso in cui la pena sia applicata in misura media e ancor di più, nel caso in cui sia applicata in misura prossima al minimo, in tal caso bastando anche il richiamo a criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui al citato art. 133 c.p., tanto più se si consideri che l'applicazione del minimo edittale non è correlata ad un diritto assoluto dell'imputato. Al rigetto dei ricorsi consegue, per legge, la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute in questo giudizio dalla parte civile costituita, queste ultime liquidate nella somma complessiva di Euro 2.500,00, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e inoltre al rimborso delle spese sostenute in questo grado in favore della parte civile costituita De IM TU, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.500.000,00 per onorario oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 26 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2005