Sentenza 29 novembre 2000
Massime • 1
"La condotta di un soggetto acquirente di sostanze stupefacenti può ritenersi non punibile perché finalizzata al consumo di gruppo solo quando possa accertarsi che gli altri componenti del gruppo abbiano avuto, fin dall'origine - e cioè fin dal momento dell'acquisto - quell'autonomo potere di fatto sulla cosa in cui si sostanzia la detenzione, con la conseguenza che in mancanza, l'acquirente deve considerarsi l'unico originario detentore e che la successiva consegna si configura come una cessione principale".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2000, n. 10745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10745 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO - Presidente - del 29/11/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BATTISTI MARIANO - Consigliere - N. 2124
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO - Consigliere - N. 016999/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AO N. IL 04/11/1949
avverso SENTENZA del 12/01/1998 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Leo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La corte di appello di Palermo, con sentenza del 12 gennaio 1999, confermava la sentenza, in data 15 dicembre 1997, con la quale il g.i.p. del tribunale di Palermo aveva affermato la responsabilità penale, condannandolo alle pene di legge, di OL IA per il reato continuato, accertato in Palermo il 26 settembre 1996, di illecita cessione di cocaina.
2. - La corte di merito, nel disattendere i motivi di appello, osservava che il g.i.p. aveva correttamente attribuito rilievo, avvalendosi di altri elementi di, prova che ne confermavano l'attendibilità, alle dichiarazioni rese alla polizia, nell'immediatezza dei, fatti, da IU AR, che era colui al quale il IA aveva venduto ripetutamente lo stupefacente, il quale aveva dichiarato che "da circa un anno acquistava cocaina per uso personale da OL IA".
Nel, corso del dibattimento l'AR aveva parzialmente "ritrattato asserendo che egli e il IA acquistavano abitualmente stupefacente a fine settimana, per farne uso insieme, anche se aveva precisato che "era lui a provvedere al pagamento dei fornitori essendo in condizioni economiche migliori rispetto all'amico" e che "era solito consegnare il denaro personalmente ed esclusivamente al IA".
La circostanza che il, denaro fosse stato sborsato soltanto dall'AR e che lo stupefacente fosse stato fornito soltanto dal IA faceva escludere - secondo la corte - che sussistessero le condizioni per ravvisare nella fattispecie il consumo, non punibile, di gruppo.
D'altro canto - aggiungeva la corte - era, scarsamente verosimile che l'AR, stante l'abitualità della assunzione dello stupefacente, si fosse assoggettato a sopportare il costo delle dosi consumate dall'imputato, il quale, inoltre, deteneva nella, sua abitazione, nel momento della perquisizione, un grammo di cocaina e un involucro contenente sostanza da taglio, indice sicuro della preventiva preparazione delle dosi dello stupefacente che sarebbe, stato poi ceduto all'AR.
3 - Il difensore ricorre per cassazione denunciando "illogicità della motivazione", deducendo che gli elementi di prova, che, secondo il giudice di merito, avrebbero confermato l'attendibilità delle prime dichiarazioni dell'AR, "sono esclusivamente frutto di supposizioni non riscontrate da fatti, ne' supportate da processi logici accettabili".
A nulla rilevava - aggiunge - che il IA detenesse in cosa dello stupefacente, che si trattava proprio dello stupefacente destinato settimanalmente al consumo di gruppo.
La circostanza, poi, che fosse l'AR ad anticipare il denaro per, l'acquisto non era stata provata "poiché la somma dell'AR poteva benissimo essere la sua quota parte del prezzo e non vi è alcun elemento atto a smentire questa affermazione". MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
a - La corte e il tribunale hanno ritenuto che la ritrattazione dibattimentale delle dichiarazioni rese dall'AR alla polizia - alla quale l'imputato aveva detto soltanto che il IA era il suo abituale fornitore di stupefacente, senza fare il minimo cenno, come, invece, avrebbe fatto in dibattimento, alla destinazione dello stupefacente al consumo di gruppo, costituito dall'AR e dallo stesso IA - non meritasse alcun credito e che, invece, lo meritassero quelle prime dichiarazioni.
V'erano, infatti, agli atti "altri elementi di prova" che confermavano l'attendibilità di quest'ultime ed uno degli elementi era il dato, pacifico per entrambi i giudici di merito, che lo stupefacente era stato pagato sempre e soltanto dall'AR, dato che, secondo quei giudici, faceva "apparire scarsamente verosimile che l'AR, stante l'abitualità della assunzione in comune dello stupefacente, si fosse assoggettato a sopportare il costo delle dosi consumate dall'imputato".
Secondo i giudici di merito, dunque, la tesi dibattimentale dell'AR del consumo di gruppo non reggeva sul piano logico proprio perché collideva con la normale logica che l'AR pagasse sempre tutto lo stupefacente per consentirne il consumo di una parte anche al IA, rilievo di innegabile pertinenza ed è giurisprudenza di questa suprema corte che "gli altri elementi di prova", di cui parla l'art. 500, comma 4, C.P.P., possono essere di qualunque natura e possono avere anche una mera valenza logica, alla condizione che questa incida positivamente, in modo univoco, sulla attendibilità del teste" (Cass., 9 giugno 1997, Satanassi). b - Il ricorrente è tanto convinto di ciò che, nel ricorso, eccepisce che non v'è alcuna prova che lo stupefacente fosse pagato soltanto dall'AR "poiché la somma data da quest'ultimo potrebbe essere la sua quota parte del prezzo dello stupefacente e non v'è alcun elemento atto a smentirlo".
Ebbene, nelle due sentenze di merito la "smentita", esclusa dal ricorrente, viene proprio dall'AR, il quale ha, per l'appunto, affermato, pur ritrattando, di avere sempre pagato tutta la sostanza ed i giudici non avevano davvero alcuna ragione per non credergli e, quindi, per non ritenere pacifica la circostanza, sicché sarebbe spettato al IA "smentire" questa affermazione provando di aver contributo al pagamento dello stupefacente.
c - La corte di appello ha posto anche in evidenza, come si è visto, che le prime dichiarazioni dell'AR risultavano avallate dal "rinvenimento nella abitazione dell'imputato di un grammo di cocaina e di un involucro contenente sostanza da taglio, indice sicuro della preventiva preparazione delle dosi dello stupefacente che sarebbe stato venduto all'AR".
Obietta il ricorrente che "questo ritrovamento non ha una valenza confermativa della tesi accusatoria, poiché non si capisce perché il IA non potesse tenere a casa parte dello stupefacente acquistato per un consumo personale o differito al prossimo incontro con l'AR".
Il ricorrente oppone, in sostanza, che egli era anche solito acquistare lo stupefacente per entrambi e che lo custodiva in casa per consegnarlo, a fine settimana, all'AR e consumarlo insieme con lui e questo acquisto-custodia nell'interesse del gruppo faceva ritenere non punibile la successiva cessione.
L'obiezione non ha pregio.
1. - Le ss.uu. da questa suprema corte, se hanno affermato, con la sentenza del 28 maggio 1997, Iacolare, che "non sono punibili, l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando è certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo", non hanno rimesso in discussione la costante giurisprudenza da questa suprema corte sulla nozione, con riferimento agli stupefacenti, di "detenzione", giurisprudenza che vuole che "tale detenzione prescinda dal contatto fisico immediato del detentore con la sostanza e vada, invece, identificata nella disponibilità della sostanza" disponibilità che significa "potere di fatto sulla sostanza, autonomo rispetto all'intervento altrui, cioè concreta ed autonoma disponibilità di fatto dello stupefacente".
Se questo caposaldo giurisprudenziale non è stato posto in discussione dalle ss.uu., consegue che il principio, affermato dalle stesse, della non punibilità di colui che acquisti stupefacente per sè e per altri, dai quali abbia ricevuto apposito mandato, per consumarlo tutti insieme, è principio che deve necessariamente essere compatibile con quel non smentito caposaldo. Deve, pertanto, affermarsi - sulla scia di autorevole dottrina - che, in tanto quell'acquirente va esente da pena, dovendosene ritenere depenalizzata la condotta di acquisto perché finalizzata al consumo di gruppo, in quanto possa dirsi, analizzando la fattispecie, che gli altri componenti del gruppo abbiano avuto, sin dall'origine, sin dal momento dell'acquisto da parte dell'acquirente, quell'autonomo potere di fatto sulla cosa, quella detenzione, di cui si è appena detto.
Ma, questa autonoma detenzione va certamente esclusa allorché, come nella specie, lo stupefacente risulti acquistato dall'acquirente a sua discrezione e, soprattutto, risulti detenuto, in casa o in altro luogo non accessibile ad libitum, senza, dunque, che coloro che dovrebbero esserne, sin dall'origine, gli ulteriori codetentori possano spiegare un qualsiasi controllo sulla sostanza, senza che si realizzi quella, ab origine, concreta disponibilità di fatto dello stupefacente da parte degli altri appartenenti al gruppo che è la ratio della depenalizzazione della condotta dell'acquirente. Questa mancanza di potere di fatto sullo stupefacente, di autonoma disponibilità della sostanza fa sì che l'acquirente, unico detentore dello stupefacente sino alla consegna, debba rispondere penalmente di quest'ultima allorché avvenga, risolvendosi la consegna, non in un irrilevante post factum, ma in una cessione punibile.
d - Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
la corte dichiara
il ricorso inammissibile e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2001