Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2000, n. 10745
CASS
Sentenza 29 novembre 2000

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"La condotta di un soggetto acquirente di sostanze stupefacenti può ritenersi non punibile perché finalizzata al consumo di gruppo solo quando possa accertarsi che gli altri componenti del gruppo abbiano avuto, fin dall'origine - e cioè fin dal momento dell'acquisto - quell'autonomo potere di fatto sulla cosa in cui si sostanzia la detenzione, con la conseguenza che in mancanza, l'acquirente deve considerarsi l'unico originario detentore e che la successiva consegna si configura come una cessione principale".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2000, n. 10745
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10745
    Data del deposito : 29 novembre 2000

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