Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R T S I G E PUBBLICA ITALIANA R LA FORTE SUPREM5404/ A D IN NOME DEL POPOLÓ ITALIANO. E T N E etto S E Regolamento di competenza SEZIONE TERZ CIVILE d'ufficio in giudizio di accertamento dell'obbligo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del terzo ex art. 548 c.p.c. R.G.N. 16536/98 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente - Dott. Luigi Francesco DI NANNI -Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO - Consigliere Cron..11681 - Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere Rep. Dott. Ennio Ud. 11/01/01 MALZONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di PALERMO, con ordinanza depositata il 21/09/98, nella causa iscritta al n°14254/199 vertente tra BANCA AMERICA ITALIA SPA;
COOP COMPARTIMENTALE SICILIANA FRA, MARSIGLIA PATRIK;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/01/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 2001 Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha chieso, si 37 dichiari la competenza del Tribunale di Palermo, con le 1 ulteriori statuizioni di legge.
1. Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato Cooperativa compartimentale siciliana fra portabagagli s.r.l. promosso dal creditore pigno- rante s.p.a. Banca d'America e d'Italia, il pretore di pretore di Palermo con ordinanza ha rimesso le parti davanti al tribunale della stessa città rilevando che l'ammontare del credito da accertare eccedeva i limiti della sua competenza.
2. Riassunta la causa davanti al tribunale, con or- dinanza del 21 settembre 1998, questi ha chiesto a que- sta Corte di regolare la competenza, ritenendo a sua volta la propria in competenza, poiché il credito da accertare trova origine da uno dei rapporti indicati nell'art. 409 co. proc. civ.
3. Il P.M., con requisitoria scritta, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del tribunale di Pa- lermo, quale giudice unico subentrato al pretore.
4. Alcuna delle parti ha depositato memorie. 3 5. La competenza deve essere regolata alla stregua delle disposizioni vigenti alla data di questa decisio- ne.
6. Con la istituzione del giudice unico di primo grado, avutasi con il d. 1. 24 maggio 1999, n. 145 con- vertito nella legge 22 luglio 1999 n. 234, e la sop- 2 pressione dell'ufficio del pretore, disposta dall'art. 49 d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, a decorrere dal 2 giugno 1999, il tribunale ordinario esercita la giuri- sdizione in primo grado [e in appello contro le senten- za pronunciate dal giudice di pace in materia civile] (art. 43 dell'ordinamento giudiziario come modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 51 del 1998 citato a decorre- re dal 2 giugno 1999) ed è il giudice competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giu- dice (articoli 9 cod. proc. civ., come sostituito dal- l'art. 50 del d. legs. n. 51 del 1998 prima citato, e 413, primo comma, dello stesso codice). Quindi, il tribunale è competente a decidere tutte le controversie civili in primo grado, che non siano espressamente devolute alla competenza di altro giudi- ce, anche quando esse attengono ad uno dei rapporti in- dicati dall'art. 409 cod. proc. civ.
7. Nella fattispecie non trovano applicazione le disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 51 del 1998, prima citato, riguardanti i giudizi pendenti alla data di efficacia delle disposizioni prima menzio- nate. Infatti, l'efficacia di queste disposizioni transi- torie si è definitivamente esaurita alla data dal 31 dicembre 1999, come disposto dagli artt. 132, 133 e 3 134-bis del citato decreto legislativo n. 51 del 1998, già citato.
8. Conclusivamente deve essere dichiarata la compe- tenza del tribunale di Palermo. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio di cassazione.
p. q. m.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, 1'11 gennaio 2001. Luigi Francesco Di NN, Est. My furs were Il Presidente Арифи IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 11 APR. 2001 - E N IL CANCELLIERE O CAS I Z S Giovanni Giambattista n v a s A A Z R I E T O T N R IS E O C G E R A D E T N E S E