Sentenza 11 maggio 2000
Massime • 2
Per la sussistenza del c.d. consumo di gruppo di sostanza stupefacente occorre che la sostanza venga acquisita da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti, di talché possa affermarsi che l'acquirente agisca come "longa manus" degli altri e che il successivo frazionamento della sostanza acquisita sia solo una operazione materiale di divisione senza trasferimento dall'uno all'altro di valore.
Non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra il comportamento, non sanzionato penalmente, di colui che acquista la sostanza stupefacente su preventivo mandato di altri insieme al quale poi la consuma e quello, invece qualificato come reato, di chi, senza mandato, cede ad altri la medesima sostanza per consumarla in comune; si tratta infatti di situazioni non omologabili il cui diverso trattamento è collegato alla non sanzionabilità penale della detenzione per uso personale rispetto alla detenzione per finalità di cessione a terzi, che costituisce invece illecito penale; nel consumo di gruppo tutti i consumatori detengono, fin dall'acquisto in comunione, la sostanza per uso personale in virtù dell'accordo preventivo e del mandato conferito ad uno dei partecipanti, mentre nell'altra ipotesi la detenzione si realizza solo da parte dell'acquirente che poi la cede ad altri escludendo così l'uso personale.
Commentario • 1
- 1. L' uso di gruppo degli stupefacenti: una panoramicaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2023
Nel TU 309/90, manca una definizione autentica dell'”uso di gruppo”, nonostante siffatta pratica sia assai diffusa presso la popolazione dedita al consumo di sostanze stupefacenti. Per conseguenza, la Dottrina e la Giurisprudenza si sono trovate, esse sole, ad avere il compito di allestire una disciplina organica in tema di consumazione collettiva di droghe. Sotto il profilo storico, i lemmi “uso di gruppo” vengono utilizzati, per la prima volta, in Cass., sez. pen. I, 21 aprile 1981, n. 5375. Tale Precedente statuiva che “nell'Art. 80 comma 2 L. 685/1975 [poi totalmente abrogata, ndr] la finalità dell'uso personale, anche non terapeutico, di modiche quantità di sostanze stupefacenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2000, n. 12001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12001 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 11/05/2000
1. Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. " SAVINO VITO Consigliere N. 1022
3. " MARZANO NC Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " BRUSCO CARLO GIUSEPPE Consigliere N. 18194/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) QU NC n. il 12.04.1964
2) AL CO n. il 25.06.1961
3) OR MI n. il 28.03.1972
4) CC RI n. il 08.05.1963
5) LI GIANRI n. il 29.02.1965
6) CA RD n. il 14.10.1959
7) HE IO n. il 23.03.1961
avverso la sentenza del 16.12.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. TATOZZI GIANFRANCO
Sentito il Proc. Gen. in persona del Dr. A. Frasso che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi dell'AC, del CC, del HE, del LI, del LI e del FA e per il rigetto di quello del TI;
sentiti per FA e LI l'avv.to Menzione e per LI l'avv.to Canovi che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
dato atto che nessuno è comparso per AC, CC, HE e TI;
Svolgimento del processo
A.) Nel corso di indagini relative all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta da NA ST successivamente deceduto, veniva tratto in arresto TT LO il quale, avendo deciso di collaborare con gli inquirenti, consentiva di far luce sulla attività del NA e di altri che con questi collaboravano o comunque avevano contatti tra cui AC SC, LI AN, TI SI, CC MA, FA AN MA, LI AR e HE GI.
Con sentenza in data 3.10.1996 il Gip del tribunale di Lodi, ad esito di giudizio abbreviato ex art. 442 C.P.P., dichiarava colpevoli dei reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 gli imputati condannando AC SC alla pena di mesi otto di reclusione e L.
3.000.000 di multa (ravvisata l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, 5^ C. D.P.R. 309/90), LI AN alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e L. 18.000.000 di multa (art. 73, 5^ C. e generiche), TI SI alla pena di mesi 3 di reclusione e L.
1.000.000 di multa (art. 73, 5^ c. e 81 c.p.), CC MA alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione e L. 18.000.000 di multa (73, 5^ c., 81 c.p.c. generiche), FA ANmario e LI AR alla pena di anni tre di reclusione e L. 12.000.000 di multa (73, 5 c., 81 c.p., generiche) ciascuno e HE GI alla pena di mesi 10 di reclusione e L.
4.000.000 di multa (81 C.P., 73, 5^ C.). La condanna dei suddetti imputati veniva confermata con sentenza del 16.12.1997 della Corte di Appello di Milano.
1. I giudici del merito, quanto all'AC, ne hanno ritenuta la responsabilità per la detenzione di gr. 254 di hashish, rinvenuti nella sua abitazione, escludendone la destinazione ad uso personale sulla base del quantitativo, eccessivo per tale scopo, trattandosi di sostanza deteriorabile nel tempo, e dei precedenti penali specifici.
2. La responsabilità del LI per reiterate cessioni di cocaina e l'offerta di pastiglie di ecstasy a ER UC è stata fondata sulle dichiarazioni accusatorie del TT, che aveva riferito di cessioni settimanali da parte del Prima di stupefacente destinato ad essere spacciato ai ragazzi di Sant'LO Lodigiano, riscontrate da quelle di GO OL, NO AN e OL IO, e dall'ammessa, assidua frequentazione del NA.
3. La responsabilità del TI veniva invece dedotta dalla confessione da questi resa in ordine alle plurime cessioni di hashish a OS UD, alcune delle quali per immediata assunzione in comune ed altre per assunzione successiva e separata da parte del cessionario e per le quali non si poneva quindi il problema della eventuale configurabiità del c.d. consumo in gruppo.
4. Le prove a carico del CC, per la cessione continuata di cocaina ed hashish riferita dal TT, sono costituite dalle dichiarazioni di quest'ultimo che, aiutando il NA nella illecità attività, era a conoscenza di questa anche per quanto riguardava gli acquirenti e dalle dichiarazioni di tali AR e GG circa l'acquisto dall'imputato di hashish;
conferma e riscontro a tali dichiarazioni erano costituite dalla ammissione di rapporti con NA e dalle intercettazioni di conversazioni telefoniche con linguaggio criptico.
5. FA ANmario, dopo avere ammesso ripetuti acquisti di cocaina dal NA, aveva tuttavia precisato che essi erano funzionali alla consumazione collettiva nel corso delle riunioni che a fine settimana si svolgevano nei locali della falegnameria di cui l'imputato era titolare con il LI.
I giudici del merito hanno ravvisato in tale attività intermediazione nell'acquisto di sostanze stupefacenti e non l'ipotesi del c.d. consumo di gruppo anche sulla base di quanto riferito da TR GI e AN RO circa cessioni di dosi di cocaina a pagamento e da consumarsi indipendentemente dalle riunioni della falegnameria.
6. La responsabilità del LI è stata affermata sulla base degli stessi elementi a carico del FA trattandosi di posizioni parallele.
7. A fondamento della condanna del HE, in ordine alla cessione di modiche quantità di cocaina, sono stati posti, oltre alle dichiarazioni dei coimputati FA e LI, i riscontri provenienti da quelle del teste GO che ha riferito dettagliatamente degli acquisti effettuati dall'imputato. B.) Avverso la sentenza della Corte di Appello propongono ricorso per Cassazione tutti gli imputati suindicati.
1. AC SC deduce che la esclusione della destinazione dell'hashish rinvenuto nella sua abitazione è stata dedotta dal quantitativo, eccessivo rispetto alla rapida deperibilità della sostanza;
tuttavia tale motivazione è in realtà priva di concreto significato argomentativo posto che muove da un presupposto erroneo;
nell'abitazione furono infatti rinvenuti solo 254 gr. di hashish nella disponibilità del ricorrente e di questi una parte era priva di efficacia stupefacente.
La motivazione inoltre per escludere la destinazione all'uso personale non indica alcun concreto elemento contrario ed è quindi carente su un punto fondamentale per affermare la responsabilità penale del ricorrente, pacificamente consumatore abituale di fumo. Con un ulteriore motivo l'AC deduce poi la mancanza di idonea motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della entità della pena.
2. LI AN deduce i seguenti motivi in rito: a) inutilizzabilità ai sensi dell'art. 63 C.P.P. delle dichiarazioni del TT rese senza le garanzie previste dall'art. 350 C.p.p.; b) inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni per lesione del diritto di difesa consistita nella omessa contestazione, in contrasto con l'art. 65 C.P.P., di tali elementi di prova nel corso dell'interrogatorio del ricorrente;
C) nullità della sentenza per violazione dell'art. 417 C.P.P. in relazione all'art. 185, C. 1, s.c. per assoluta indeterminatezza della contestazione;
d) nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 C.P.P. in quanto l'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle sole dichiarazioni del TT di cui non è stata valutata la attendibilità intrinseca ed in assenza di ulteriori riscontri.
3. TI SI con il primo motivo denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione esposta per giustificare la esclusione del c.d. "consumo di gruppo"; le dichiarazioni confessorie del ricorrente, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, indicano chiaramente che in nessun caso vi fu cessione senza contestuale assunzione;
inoltre i giudici del merito hanno omesso di procedere ad una precisa ricostruzione dei fatti senza la quale non avrebbe potuto pronunciarsi sentenza di condanna.
Con un secondo motivo di ricorso il TI denuncia violazione della legge penale giacché è stata ritenuta la sua responsabilità per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 nonostante che, a seguito del referendum abrogativo del 1993, debba escludersi la illiceità penale del consumo collettivo di sostanze stupefacenti da fumo. Con il terzo motivo si deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 73 D.P.R. 309/90 per contrasto con l'art. 3 della Cost. non sussistendo apprezzabili ragioni per discriminare sotto il profilo della illeceità penale il comportamento di chi acquista stupefacente su mandato di altri con cui poi lo consuma e di colui che, pur senza preventivo mandato, acquista la sostanza e poi la cede ad altri nell'ambito di un consumo di gruppo e nel contesto di speculari reciproci comportamenti.
4. Il CC con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 192 C.P.P., essendo stata ritenuta provata la responsabilità in base a dichiarazioni del TT, non solo prive di precisione, ma anche di riscontri;
con il secondo la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 546, lett. d) ed e), C.P.P. in relazione all'art. 178 s.c..
5. FA e LI con motivi comuni deducono la violazione dell'art. 73 D.P.R. 309/90 per essere stata ritenuta la loro penale responsabilità nonostante risultasse evidente dagli elementi in atti che gli acquisti venivano effettuati in vista della consumazione con altri in occasione delle riunioni di fine settimana nella falegnameria e quindi in funzione di un consumo di gruppo. Quanto alla dosimetria della pena denunciano mancanza di motivazione ed omesso esame dei criteri di cui all'art. 133 C.P.. 6. Anche il HE con l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 73 D.P.R. 309/90 giacché la illiceità penale della condotta avrebbe dovuto essere esclusa trattandosi di intermediazione per consumo di gruppo.
Motivi della decisione
C) I ricorsi sono tutti infondati e devono perciò essere rigettati non senza prima rilevare che il LI ed il FA in pendenza del ricorso hanno proposto istanza di patteggiamento per le quali il P.G. ha espresso parere contrario.
È opportuno esaminare per ragioni di pregiudizialità logico giuridica i motivi di ricorso proposti dal LI e dal CC per violazione di norme processuali.
1. Quanto alle deduzioni del primo ricorrente attinenti alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal TT senza la presenza del difensore e senza che il loro contenuto fosse stato contestato al coindagato nel corso del suo interrogatorio ex art. 65 C.P.P., è sufficiente ricordare, per escluderne la fondatezza, che il giudizio venne celebrato con il rito abbreviato di cui agli artt.438 e segg. C.P.P. la cui richiesta comporta la rinuncia delle parti a far valere eccezioni in ordine alla ritualità degli atti acquisiti al fascicolo del P.M., che, pertanto, sono tutti utilizzabili, nell'ambito del giudizio allo stato degli atti, anche se non sarebbero tali in un eventuale accertamento dibattimentale (Cfr. Cass. IV n. 1554 del 19.2.97). A non dissimili conclusioni di infondatezza deve pervenirsi in ordine all'ulteriore rilievo del LI circa la nullità della sentenza per assoluta indeterminatezza della enunciazione del fatto nella richiesta di rinvio a giudizio di cui all'art. 417 C.P.P.. Infatti nessuna norma processuale commina tale nullità e comunque l'imputato non ha subito lesione alcuna del diritto di difesa posto che questo è stato pienamente esercitato in relazione alla reiterate cessioni di cocaina e all'offerta di pastiglie di ecstasy a ER UC delle quali è stato ritenuto responsabile.
Per altro anche a tale riguardo vale quanto già detto, circa la rinunzia a far valere eccezioni relative alla ritualità degli atti conseguente alla richiesta del rito abbreviato.
Quanto alla nullità della sentenza impugnata per mancanza degli elementi di cui all'art. 546 C.P.P. e segnatamente delle conclusioni formulate dalle parti, eccepite dal CC, si rileva che essa non è prevista da alcuna norma e che comunque nella specie la richiesta delle parti sono riassunte nel corpo della motivazione e mediante il richiamo del verbale di udienza (cfr. Cass. VI n. 116 dell'1.2.96).
2. Passando all'esame degli altri motivi proposti dai ricorrenti, quanto ad AC SC la sentenza impugnata esclude la destinazione all'uso personale dell'hashish in suo possesso sia in base al quantitativo collegato e alla deperibilità della sostanza, che ai precedenti specifici del ricorrente per spaccio. Trattasi di motivazione che, pur nella sua concisione, esprime l'iter argomentativo seguito dal giudice del merito senza rivelare evidenti incongruenze logiche ed è pertanto sufficiente ad assolvere l'onere di cui all'art. 125 C.P.P.. Nè in contrario vale dedurre che il quantitativo di hashish nella effettiva disponibilità dell'AC fosse in realtà minore giacché trattasi, da un lato, di accertamento in fatto estraneo alla valutazione di legittimità e, dall'altro, di circostanza di cui i giudici del merito hanno tenuto conto, tanto che nell'incipit della trattazione specifica della posizione del ricorrente richiamano un quantitativo di 254 grammi secondo la prospettazione del ricorso. Le argomentazioni della Corte di merito non risultano compromesse nella loro congruità logica ove si tenga conto di tale minore quantitativo in quanto si tratterrebbe comunque di una entità ponderale eccedente, in relazione alla rapida deperibilità della sostanza, dalla provvista per uso personale.
Anche la motivazione del diniego per l'AC delle generiche è corretta essendo riferite ai precedenti penali, anche specifici, che costituisce uno dei criteri di cui all'art. 133 C.P.P.; il richiamo, sebbene espressamente riferito alle attenuanti generiche, è implicitamente estensibile anche alla determinazione della entità della pena, inflitta, peraltro, in misura non lontana dai minimi edittali e come tale non comportante un particolare appartato argomentativo.
3. Ai fini dell'esame dei motivi di ricorso proposti da TI, FA, LI e HE - che, sia pure sulla base di circostanze di fatto differenziate, prospettano comunque la scriminante del c.d. "consumo di gruppo", è necessario premettere i limiti e le condizioni richieste dalla giurisprudenza per escludere la ricorrenza della illiceità delle cessioni in tale contesto.
In particolare occorre che la sostanza stupefacente venga acquisita da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione, ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti, ditalché possa affermarsi che l'acquirente agisca come longa manus degli altri e che il successivo frazionamento della sostanza acquisita sia solo una operazione materiale di divisione senza trasferimento dall'uno all'altro di valore.
Solo a tali condizioni e nei detti limiti è consentito evocare la ricorrenza del c.d. consumo di gruppo.
Nella specie, sia per TI che per FA e LI, non è dato, sulla base della ricostruzione dei fatti proposta nella sentenza impugnata che vincola il giudice della legittimità, rinvenire alcun elemento atto a dimostrare, con la necessaria univocità, che a monte degli acquisti di sostanza vi fosse un accordo con gli altri consumatori ne' che questi abbiano predisposto in comune i mezzi finanziari occorrenti per cui le successive cessioni siano scadute in frazionamento materiale escludenti la illiceità penale delle stesse. In mancanza di tali certezze non può ritenersi la ricorrenza del c.d. "consumo di gruppo", anche se la sostanza sia stata, secondo la personale intenzione dell'acquirente, acquisita nella prospettiva di assumerla con conoscenti o amici in occasione di incontri o riunioni ed ai quali veniva ceduta gratuitamente o contro corrispettivo;
in tal caso il cedente risponde del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 cosi come correttamente ritenuto nei confronti del TI,
del FA, del LI e del HE nella sentenza impugnata. In tale contesto diviene irrilevante ai fini della configurabilità dell'illecito penale se il TI, come sostenuto nel ricorso, abbia ceduto l'hashish sempre al OS per assumerlo immediatamente con lui ovvero ciò sia accaduto solo in alcune occasioni mentre in altre l'assunzione da parte del cessionario sia avvenuta separatamente e successivamente: in ogni caso vi fu cessione in assenza di prove dell'accordo preventivo e di partecipazione anticipata alla spesa.
Altrettanto infondata è la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorso del TI, con riguardo all'art. 3 della Costituzione, ravvisante un'irragionevole disparità di trattamento tra il comportamento di colui che acquista sostanza stupefacente su preventivo mandato di altri insieme al quale poi la consuma, non sanzionata penalmente, e quello di chi senza mandato cede ad altri la medesima sostanza per consumarla in comune e che è qualificato invece come reato.
Si tratta infatti di situazioni di fatto non omologabili il cui trattamento è differenziato dall'ordinamento in funzione ed in ragione della scelta di fondo da questo operata di considerare illecito amministrativo la detenzione per uso personale della sostanza stupefacente ed illecito penale la detenzione della medesima sostanza per finalità di cessione comunque a terzi.
Nel consumo di gruppo tutti i consumatori detengono, fin dall'acquisto in comunione, la sostanza per uso personale in virtù dell'accordo preventivo e del mandato conferito ad uno dei partecipanti mentre in ipotesi di acquisto senza accordo e senza preventivo mandato, la detenzione si realizza solo da parte dello acquirente che poi la cede ad altri escludendo così l'uso personale. In un ordinamento che ha operato la scelta di politica criminale surrichiamata, sarebbe irragionevole la equiparazione di una situazione riconducibile alla detenzione per uso personale a quella qualificata invece dalla cessione a terzi e non l'inverso.
4. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso proposti dal LI e dal CC per violazione dell'art. 192 C.P.P. per avere la Corte di merito elevato ad elemento esclusivo di responsabilità nei loro confronti le chiamate in reità o correità del coimputato TT senza valutarne la attendibilità intrinseca ed in assenza di riscontri esterni, basta la lettura della sentenza impugnata per coglierne la infondatezza.
In più parti del provvedimento si legge infatti che le dichiarazioni del TT erano dettagliate, che questi, in qualità di coadiutore nell'attività di spaccio del defunto NA. era a conoscenza necessariamente di tutte le cessioni da questi effettuate a terzi e soprattutto che esse hanno sempre trovato, in altri elementi di riscontro, conferma;
in particolare le accuse del TT al LI hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di GO OL, NA AN, OL IO e FA ANmario e nelle ammissioni dello stesso ricorrente circa i contatti con il NA risultanti anche dal traffico telefonico;
quelle al CC risultano invece riscontrate, quanto all'acquisto di cocaina, dalla ammessa conoscenza del NA e dai frequenti contatti telefonici e dal linguaggio criptico usato nel corso di questi, oltreché dalla inattendibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato per fornire una spiegazione lecita a tali contatti con il NA. La sentenza impugnata contiene quindi un complesso di valutazioni e considerazioni che, integrate con quelle della sentenza di primo grado, dimostrano la piena aderenza ai criteri dettati dall'art. 192 C.P.P. in tema di chiamata di correo.
5. Il FA ed il LI hanno censurato la decisione anche per quanto riguarda il governo del regime sanzionatorio. Anche tali rilievi sono infondati giacché i giudici del merito hanno giustificato la pena inflitta avendo espresso riguardo alla reiterazione delle cessioni ed al numero dei cessionari;
dimostrando così di avere esercitato il potere discrezionale ad essi conferito in aderenza al disposto dell'art. 133 C.P. che indica nella gravità del fatto, desunta anche dalle modalità dell'azione, il criterio di valutazione per la determinazione della pena.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2000