Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2000, n. 12001
CASS
Sentenza 11 maggio 2000

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Massime2

Per la sussistenza del c.d. consumo di gruppo di sostanza stupefacente occorre che la sostanza venga acquisita da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti, di talché possa affermarsi che l'acquirente agisca come "longa manus" degli altri e che il successivo frazionamento della sostanza acquisita sia solo una operazione materiale di divisione senza trasferimento dall'uno all'altro di valore.

Non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra il comportamento, non sanzionato penalmente, di colui che acquista la sostanza stupefacente su preventivo mandato di altri insieme al quale poi la consuma e quello, invece qualificato come reato, di chi, senza mandato, cede ad altri la medesima sostanza per consumarla in comune; si tratta infatti di situazioni non omologabili il cui diverso trattamento è collegato alla non sanzionabilità penale della detenzione per uso personale rispetto alla detenzione per finalità di cessione a terzi, che costituisce invece illecito penale; nel consumo di gruppo tutti i consumatori detengono, fin dall'acquisto in comunione, la sostanza per uso personale in virtù dell'accordo preventivo e del mandato conferito ad uno dei partecipanti, mentre nell'altra ipotesi la detenzione si realizza solo da parte dell'acquirente che poi la cede ad altri escludendo così l'uso personale.

Commentario1

  • 1L' uso di gruppo degli stupefacenti: una panoramica
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 12 settembre 2023

    Nel TU 309/90, manca una definizione autentica dell'”uso di gruppo”, nonostante siffatta pratica sia assai diffusa presso la popolazione dedita al consumo di sostanze stupefacenti. Per conseguenza, la Dottrina e la Giurisprudenza si sono trovate, esse sole, ad avere il compito di allestire una disciplina organica in tema di consumazione collettiva di droghe. Sotto il profilo storico, i lemmi “uso di gruppo” vengono utilizzati, per la prima volta, in Cass., sez. pen. I, 21 aprile 1981, n. 5375. Tale Precedente statuiva che “nell'Art. 80 comma 2 L. 685/1975 [poi totalmente abrogata, ndr] la finalità dell'uso personale, anche non terapeutico, di modiche quantità di sostanze stupefacenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2000, n. 12001
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12001
Data del deposito : 11 maggio 2000

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