Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2004, n. 31456
CASS
Sentenza 3 giugno 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di stupefacenti, la sussistenza del cosiddetto "uso di gruppo" ravvisabile esclusivamente quando l'acquisto e la detenzione della droga, destinate all'uso personale, avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, presuppone che sia certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo. Invero, l'omogeneità teleologica della condotta del procacciatore rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizza la detenzione quale codetenzione ed impedisce che il primo si ponga in rapporto di estraneità e, quindi, di diversità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta quale cessione. (La Corte ha precisato che la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, sicché gli indici sintomatici della finalità di spaccio - da apprezzarsi sia nella detenzione individuale che in quella di gruppo - possono essere rappresentati dalla quantità, qualità e composizione della sostanza, anche in relazione alle condizioni di reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché dalla disponibilità da parte dell'agente di attrezzature per la pesatura o di mezzi per il confezionamento delle dosi).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2004, n. 31456
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31456
    Data del deposito : 3 giugno 2004

    Testo completo