Sentenza 3 giugno 2004
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la sussistenza del cosiddetto "uso di gruppo" ravvisabile esclusivamente quando l'acquisto e la detenzione della droga, destinate all'uso personale, avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, presuppone che sia certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo. Invero, l'omogeneità teleologica della condotta del procacciatore rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizza la detenzione quale codetenzione ed impedisce che il primo si ponga in rapporto di estraneità e, quindi, di diversità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta quale cessione. (La Corte ha precisato che la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, sicché gli indici sintomatici della finalità di spaccio - da apprezzarsi sia nella detenzione individuale che in quella di gruppo - possono essere rappresentati dalla quantità, qualità e composizione della sostanza, anche in relazione alle condizioni di reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché dalla disponibilità da parte dell'agente di attrezzature per la pesatura o di mezzi per il confezionamento delle dosi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2004, n. 31456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31456 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 03/06/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 920
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 28246/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AB e LL IR;
avverso la sentenza 31 ottobre 2002 della Corte di appello di Roma. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vito Monetti, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 31 ottobre 2002 la Corte di appello di Roma confermava la decisione 3 maggio 2002 del Tribunale di Latina che aveva ritenuto LL AB e LL IR responsabili del delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Osservava la Corte territoriale che LL AB, che era alla guida della vettura fermata per un controllo, fu colto nell'atto di disfarsi di una confezione contenente stupefacente, passandola al fratello IR il quale tentò di distruggerla;
in dosso a costui vennero rinvenute altre tre confezioni contenenti eroina e nella loro abitazione 38 pezzetti di plastica e polvere di thè; più precisamente, a loro disposizione era stata rinvenuta droga, sicuramente destinata allo spaccio, corrispondente a 21 dosi.
2. Ricorrono per cassazione gli LL denunciando mancanza di motivazione in punto di responsabilità. Si deduce, più in particolare:
a) l'acclarato stato di tossicodipendenza degli imputati documentata dalla certificazione rilasciata dall'ASL di Priverno;
b) la corrispondenza tra gli ovuli contenenti stupefacente sequestrati ed il numero delle persone presenti a bordo dell'auto ove gli imputati vennero sorpresi, e, quindi, la destinazione ad uso esclusivamente personale della droga detenuta;
c) l'assenza di qualsivoglia dato probatorio nei riguardi di AB LL;
d) l'assoluta irrilevanza implicitamente ritenuta del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa l'uso di gruppo;
e) l'omessa valutazione delle giustificazioni fornite dagli imputati in ordine al possesso di materiale per il confezionamento. I ricorsi sono inammissibili.
2. Con puntuale richiamo alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha enunciato gli elementi probatori che escludono la sussistenza del cd. "uso di gruppo" delle sostanze stupefacenti, ravvisabile esclusivamente quando l'acquisto la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando è certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo. L'omogeneità teleologica della condotta del procacciatore rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizza la detenzione quale codetenzione ed impedisce che il primo si ponga in rapporto di estraneità e, quindi, di diversità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta quale cessione. Qualora, invece, l'acquirente-detentore non sia anche assuntore, ovvero non abbia avuto alcun mandato all'acquisto o alla detenzione non è ravvisabile la situazione di fatto sopra rammentata. In più, poiché, per effetto dell'esito referendario (di cui al d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171), è caduta qualsiasi limitazione quantitativa come distinzione tra l'ambito penale e quello amministrativo per le ipotesi di importazione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi di cui alla lettera e, dell'art. 606 c.p.p. Cosicché gli indici sintomatici della finalità di spaccio - da apprezzarsi sia nella detenzione individuale che in quella di gruppo - possono essere rappresentati dalla quantità, qualità e composizione della sostanza, anche in relazione alle condizioni di reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché dalla disponibilità da parte dell'agente di attrezzature per la pesatura o di mezzi per il confezionamento delle dosi (Sez. un., 28 maggio 1997, Iacolare).
Ma, a parte ciò, la situazione di fatto descritta dalla sentenza denunciata la quale, con giudizio di fatto, incensurabile in questa sede - e con puntuale richiamo alla decisione di primo grado - ha enunciato gli elementi sintomatici della destinazione allo spaccio della droga sequestrata, si sottrae ad ogni verifica comparativa con i principi di diritto sopra rammentati, altra essendo la vicenda ravvisata dalla Corte territoriale, in grado di escludere comunque che la sostanza rinvenuta fosse destinata al consumo personale degli imputati.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di loro ad una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004