Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6166
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Sentenza 19 giugno 1999

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Poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, quando si realizzano le condizioni previste, gli atti dell'istituto assicuratore che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione - rispetto ai quali, pertanto, non è configurabile un potere di autotutela (decisoria) che si estrinsechi in annullamento o revoca di essi. Tanto più che, essendo l'istituto assicuratore un soggetto pubblico e trattandosi di materia indisponibile, la volontà dello stesso di obbligarsi non può desumersi per implicito da fatti o atti più o meno indicativi di una aspirazione o inclinazione intenzionale, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge. Ne consegue che all'art. 55 della legge n. 88 del 1989, nella parte in cui contempla la possibilità di porre riparo in qualunque momento agli errori di qualsiasi natura commessi nell'erogazione delle prestazioni, deve essere attribuita una portata meramente ricognitiva di dati normativi già presenti nell'ordinamento. A tale norma, quindi, l'INAIL può fare ricorso nell'ipotesi in cui dopo aver riconosciuto il diritto alla rendita si renda conto, prima della liquidazione della prestazione, di un errore di valutazione e quindi non provveda ad erogarla.

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 39754 del 13
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 13/12/2021), n.39754 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25412-2020 proposto da: INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROMEO, che lo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6166
Data del deposito : 19 giugno 1999

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