Sentenza 19 giugno 1999
Massime • 1
Poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, quando si realizzano le condizioni previste, gli atti dell'istituto assicuratore che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione - rispetto ai quali, pertanto, non è configurabile un potere di autotutela (decisoria) che si estrinsechi in annullamento o revoca di essi. Tanto più che, essendo l'istituto assicuratore un soggetto pubblico e trattandosi di materia indisponibile, la volontà dello stesso di obbligarsi non può desumersi per implicito da fatti o atti più o meno indicativi di una aspirazione o inclinazione intenzionale, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge. Ne consegue che all'art. 55 della legge n. 88 del 1989, nella parte in cui contempla la possibilità di porre riparo in qualunque momento agli errori di qualsiasi natura commessi nell'erogazione delle prestazioni, deve essere attribuita una portata meramente ricognitiva di dati normativi già presenti nell'ordinamento. A tale norma, quindi, l'INAIL può fare ricorso nell'ipotesi in cui dopo aver riconosciuto il diritto alla rendita si renda conto, prima della liquidazione della prestazione, di un errore di valutazione e quindi non provveda ad erogarla.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39754 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 13/12/2021), n.39754 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25412-2020 proposto da: INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROMEO, che lo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6166 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IE TT AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CITTÀ DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANILO MINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, PASQUALE VARONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3397/96 del Tribunale di BRESCIA, emessa il 21/11/96 pubblicata il 1/2/97 R.G.N. 2180/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/3/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato BOTTIGLIERI per delega MARTINO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Brescia ha rigettato la domanda proposta dalla sig.ra AN EN RA nei confronti dell'INAIL per ottenere il pagamento dei ratei della rendita dovuta ai superstiti di GI EN, deceduto il 29 giugno 1991 a causa di malattia professionale.
L'appello della RA, cui aveva resistito l'Istituto assicuratore, negando di avere riconosciuto alla stessa il diritto preteso, è stato rigettato dal locale Tribunale con sentenza in data 21 novembre 1996. In motivazione, il Giudice di appello ha osservato:
a) che nessuno degli elementi probatori acquisiti "è costitutivo del diritto la cui esecuzione è pretesa dall'appellante";
b) che l'INAIL, in particolare con la comunicazione del 3 febbraio 1994, aveva sì riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti, ma non aveva proceduto alla sua liquidazione;
c) che la detta comunicazione "se vale come atto ricognitivo ex art.1988 c.c., non opera come provvedimento attributivo del diritto,
bensì soltanto come atto procedimentale strumentale alla futura attribuzione della rendita";
d) che ciò non giustificava - di per sè - la pretesa dei superstiti dell'assicurato ad ottenere la condanna dell'Istituto all'adempimento della prestazione, perché questa non era stata (ancora) costituita in loro favore.
La cassazione della sentenza del Tribunale è chiesta dalla sig.ra AN EN RA con ricorso affidato ad un unico, complesso motivo, illustrato da memoria.
L'INAIL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia con l'unico motivo violazione e falsa applicazione: a) degli artt. 2114 cod. civ. e 409 cod. proc. civ. La lettera del 24 settembre 1993, deve essere considerata una comunicazione ufficiale, proveniente dal rappresentante dell'INAIL, nonostante il Tribunale l'abbia ritenuta una comunicazione informale;
Tribunale che, peraltro, ha erroneamente affermato che la concessione di una prestazione previdenziale è il risultato finale di una serie di provvedimenti distinti ed autonomi. Così come proviene dal rappresentante dell'INAIL la lettera del 3 febbraio 1994, confermativa della sussistenza del diritto preteso dalla ricorrente;
b) dell'art. 443 cod. proc. civ.;
Il diniego del diritto doveva, quindi, essere oggetto di un apposito provvedimento, contro cui la vedova superstite dell'assicurato poteva proporre reclamo;
c) dell'art. 2907 cod. civ. Una volta ottenuto il riconoscimento del diritto, la superstite dell'assicurato - per ottenerne l'adempimento - non poteva fare altro che agire giudizialmente;
d) degli artt. 1175 e 1337 cod. civ. Il Tribunale non ha, poi, tenuto in considerazione la violazione delle regole della buona fede oggettiva da parte dell'INAIL, il quale - nonostante il riconoscimento del diritto in favore dell'attuale ricorrente - non vi ha dato successiva esecuzione;
e) dell'art. 424, richiamato dall'art. 442 cod. proc. civ. L'INAIL ha contestato che l'assicurato GI EN fosse affetto da silicosi. Conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto d'ufficio disporre una consulenza tecnica, medico-legale;
f) dell'art. 2697 cod. civ. Il Tribunale non ha comunque tenuto presente che la prova dell'esistenza della silicosi era stata già acquisita al giudizio con la C.T.U. espletata nel precedente procedimento;
g) dell'art. 1965 cod. civ. In quest'ultimo procedimento era stata conclusa una vera e propria transazione scritta (lettera INAIL 24 settembre 1997), cui era stata data "iniziale esecuzione con l'erogazione dell'assegno funerario". Su di essa si era, perciò, formato il giudicato;
h) dell'art. 115 cod. proc. civ. Il giudice di appello ha omesso di rilevare che l'INAIL non aveva dato alcuna prova sull'inesistenza della silicosi, da cui era affetto GI EN, poi defunto;
i) dell'art. 55 legge n. 88 del 1989. Tale norma ha salvi gli effetti verificatisi anteriormente alla contestazione - da parte dell'Ente assicuratore - all'assicurato di un eventuale errore. In ogni caso, l'INAIL avrebbe dovuto erogare l'indennità richiesta sino al 24 gennaio 1995, data di deposito, in Pretura, della memoria di costituzione, con la quale l'Istituto aveva - per la prima volta - dedotto l'errore nella valutazione della silicosi.
Sotto vari profili, la ricorrente, dunque, afferma, per un verso, che il diritto alla rendita in favore dei superstiti era stato attribuito transattivamente, di guisa che l'INAIL non poteva far ricorso all'art. 55 della legge n. 88 del 1989, che ha concesso allo stesso Istituto il potere di rettificare "in qualunque momento" "le prestazioni "a qualunque titolo erogate", in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle medesime.
Per converso, poi, sostiene che l'Ente assicuratore aveva già riconosciuto il diritto alla rendita per effetto, appunto, della transazione giudiziale formalizzata - nel corso del giudizio instaurato dall'attuale ricorrente al fine di ottenere le prestazioni di legge dovute a seguito della morte del marito a seguito di silicosi - con lettera in data 24 settembre 1993, non potendosi applicare "al rito previdenziale" le ipotesi di provvedimenti distinti ed autonomi" forse ravvisabili nel rito amministrativo ordinario".
La Corte ritiene che, sotto tutti i profili la linea argomentativa della ricorrente non possa essere condivisa.
Va, anzitutto, premesso - a proposito delle regole legali di ermeneutica contrattuale, dettate negli artt. 1362 e seg. cod. civ. (applicabili ex art. 1324 cod. civ. anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale: cfr. Cass. n. 7178/95) - che l'interpretazione implica l'accertamento degli elementi rilevanti ai fini della verifica del significato contrattuale. Anche la rilevazione dell'avvenuta conclusione del contratto rientra nell'operazione interpretativa, essendo diretta a verificare se le azioni delle parti abbiano assunto il significato dell'impegno contrattuale.
In senso ampio, si parla di interpretazione con riguardo pure alla qualifica giuridica dell'atto. Infatti, in giurisprudenza è frequente il riferimento ad una nozione di interpretazione (o di processo interpretativo) comprensiva appunto della qualificazione giuridica, pur restando quest'ultima nettamente differenziata rispetto all'interpretazione in senso proprio (cfr. fra le tante:
Cass. n. 5893/96; n. 5387/97). Il procedimento ermeneutico volto alla rilevazione dell'avvenuta conclusione (o no) del contratto e all'accertamento dell'esatta qualificazione giuridica di esso è espressione dell'attività tipica del giudizio di merito, il cui risultato, concretandosi in un accertamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità (salvo il limite dell'inadeguatezza della motivazione e della potente violazione delle regole codicistiche di interpretazione). Perfettamente in linea con tali principi, la sentenza impugnata ha esattamente escluso che tra le parti fosse stata conclusa una transazione, attributiva del diritto preteso dalla ricorrente. La pronunzia ha, infatti, motivato tale esclusione con richiamo ai documenti prodotti ed alle espressioni in essi adoperate dalle parti stesse, in particolare alla lettera del 24 settembre 1993 "che ha contenuto di comunicazione informale tra i legali delle parti", ed alla comunicazione del 3 febbraio 1994, con cui l'INAIL "ha sì riconosciuto la spettanza a rendita superstiti, ma non si è della stessa fatta liquidazione"; pervenendo alla condivisibile conclusione che l'anzidetta comunicazione costituisce un atto interno "all'iter procedimentale, non idoneo a spiegare efficacia attributiva del diritto, proprio solo dell'atto finale di liquidazione della rendita".
Conclusione questa che trova un sicuro conforto nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nascendo il diritto alla prestazione previdenziale dalla legge, quando si realizzano le condizioni previste, gli atti dell'Istituto assicuratore che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione - rispetto ai quali, pertanto, non è configurabile un potere amministrativo di autotutela (decisoria) che si estrinsechi in annullamento o revoca di essi (Cass. n. 6785/91; n. 6231/94; v. anche: Cass. Sez. Un. N. 6479/88). Oggetto di un giudizio sul rapporto assicurativo-previdenziale è, invero, l'esistenza del diritto e quello alla prestazione previdenziale, in particolare indipendentemente da qualsiasi determinazione dell'ente (trattandosi, del resto, per il soggetto pubblico, di materia indisponibile, il che comporta che la volontà di obbligarsi dell'ente non può desumersi per implicito da fatti o atti - come nella specie - più o meno indicativi di una sua aspirazione o inclinazione intenzionale, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge: cfr. Cass. n. 9762/94). Con la conseguenza che alla legge 9 marzo 1989 n. 88 (ristrutturazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), che, all'art. 55 contempla la possibilità di porre riparo in qualunque momento agli errori di qualsiasi natura commessi nell'erogazione delle prestazioni, deve essere attribuita una portata meramente ricognitiva di dati normativi già presenti nell'ordinamento (Cass. n. 6785/91, cit.). In quest'ordine di idee, come ritenuto dal Tribunale, non era, perciò, precluso all'INAIL il ricorso al menzionato art. 55 allorché, ancor prima della liquidazione della rendita esso si renda conto di un errore di valutazione, giacché oggetto del giudizio, instaurato a seguito di rifiuto di concessione della prestazione, è l'esistenza dell'obbligazione ex "lege". Nemmeno sotto altro profilo, si può pervenire a soluzione diversa. L'art. 55 prevede soltanto che non vi è luogo a recupero delle somme già corrisposte, salvo il dolo dell'interessato, ma non impone all'INAIL di corrispondere la prestazione fino al provvedimento di rettifica. Nè, infine, il Tribunale avrebbe dovuto disporre una consulenza medico-legale d'ufficio al fine di accertare se l'assicurato GI EN fosse (o meno) affetto da silicosi polmonare, da cui era derivato il decesso, poiché ciò esulava dai limiti della controversia circoscritti all'oggetto della domanda. Il ricorso, quindi, va rigettato.
Nessuna statuizione sulle spese di questo giudizio di cassazione deve essere adottata, non essendosi la pretesa della ricorrente - concernente una prestazione previdenziale obbligatoria - appalesata manifestamente infondata e temeraria (art. 152 disp. att. cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma l'8 marzo 1999.