Sentenza 16 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2002, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' fot REPUBBLICA0 22 82702 N NOME DE POP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 24511/00 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 5535 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 07/11/01 Dott. UI VIDIRI Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: FFSS S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IZ VA;
- intimato avverso la sentenza n. 3680/00 della Corte suprema di2001 4270 cassazione di ROMA, depositata il 27/03/00 R. G. N. -1- 14224/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/11/01 dal Consigliere Dott. UI VIDIRI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso chiedendo, che codesta Corte, in camera di consiglio, voglia dichiarare inammissibile 11 ricorso, con le pronunce seguenti per legge. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con sentenza del 20 marzo 2000 n. 3680 questa Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nei riguardi di IZ AT avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che, con decisione del 2 luglio 1997 aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società contro la sentenza del Pretore della stessa città, con la quale era stata accolta la domanda del suddetto AT IZ al pagamento delle differenze retributive. Nel pervenire a tale conclusione i giudici di legittimità hanno in punto di fatto rilevato che la AI HE notificazione del ricorso è stata eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 149 c.p.c. ed il relativo avviso di ricevimento non risulta essere stato depositato nella cancelleria della Corte. In linea di diritto gli stessi giudici hanno, poi, affermato che per la validità e la stessa esistenza della notificazione eseguita ai sensi del citato art. 149 c.p.c. è necessario che la parte produca l'avviso di ricevimento del plico raccomandato e che ai sensi dell'art. 372, comma 2, c.p.c. il deposito dei documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso, se non effettuato contestualmente al deposito del ricorso 1 stesso, può essere eseguito in un tempo successivo mediante deposito in cancelleria purchè sia preceduto dalla notifica "mediante elenco alle altre parti". Avverso tale sentenza la s.p.a. Ferrovie dello Stato propone ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. Il Procuratore Generale ha depositato in data 8 marzo 2001 le sue richieste. MOTIVI DELLA DECISIONE La s.p.a. Ferrovie dello Stato nel ricorso per la revocazione afferma che declaratoria di inammissibilità è stata resa sul presupposto errato UI Koles dell'omesso deposito in giudizio della cartolina attestante la ricezione del ricorso per cassazione da parte di AT IZ presso il domicilio eletto in sede di gravame. Dal modulo prestampato della nota di deposito degli atti presso la Corte recante la data del 4 marzo 1998 si evinceva, invece, che l'avviso di ricevimento era in atti, e da tale avviso era possibile desumere che il ricorso per cassazione era stato regolarmente ricevuto dala controparte. Aggiunge la società che nella sentenza per la quale si richiede la revocazione sono state svolte numerose osservazioni a titolo di obiter dictum e secondo le quali il deposito della cartolina comprovante 2 l'avvenuta notifica, se non effettuata contestualmente al ricorso, avrebbe dovuto realizzarsi mediante le procedure previste dall'art. 372 c.p.c. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, nella fattispecie in esame non ricorre l'ipotesi di errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c. consistente, sulla base di un consolidato indirizzo giurisprudenziale in un errore di percezione o in una svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza ° l'inesistenza di un fatto decisivo la cui insussistenza O sussistenza risulti invece in modo UI KO incontestabile dagli atti di causa sempre che il fatto stesso non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunziato (cfr. ex plurimis: Cass. nn. 14256/2000,6388/1999,3317/98) idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze. Dall'esame degli atti di causa si ricava con certezza che l'avviso di ricevimento non è stato acquisito agli atti al momento del deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c.(nella relativa nota di deposito viene dato atto soltanto che la notifica del ricorso è stata effettuata ai sensi dell'art. 149 c.p.c.) ma che è stata deposita solo successivamente. Orbene, la semplice considerazione del ricorrente 3 che la sentenza di cui si chiede la revocazione abbia dato atto che "l'avviso di ricevimento non risulta essere stato depositato nella cancelleria" in contrasto con quanto è accaduto nella realtà fattuale, non è sufficiente per accogliere l'istanza di revocazione atteso che da tale fatto storico non deriva un errore che ha avuto carattere determinante sulla decisione, mancando l'esistenza di un rapporto causale tra l'affermazione contenuta nella sentenza, oggetto della richiesta di revocazione, e la declaratoria di inammissibilità cui essa è pervenuta. revocazione nei casi in cui rimangono integre1971 Guide Viole In altri termini, nel caso di specie rimane valido il presupposto sul quale la sentenza di inammissibilità si basa (per l'inammissibilità del ricorso per gli elementi su cui si fonda la sentenza,cfr. Cass., Sez. Un., n. 561/2000, e Cass. n. 8118/1997), in quanto la decisività dell'errore, e cioè l'esistenza di un nesso causale tra affermazione contraria al vero e decisum, è esclusa in radice dall'argomentazione espressa nella sentenza in esame secondo la quale l'unica forma rituale per procedere (una volta effettuato il deposito del ricorso per cassazione senza che vi sia accluso l'avviso di ricevimento della relativa notifica) al deposito dell'avviso di ricevimento del 4 ricorso imponeva il rispetto del disposto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. (il che nella specie, anche per quanto sostenuto nella società ricorrente, non risulta essere avvenuto). Per concludere, poichè nell'iter motivazionale della sentenza in esame al deposito dell'avviso di ricevimento non effettuato contestualmente al ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. va equiparato il deposito tardivo in cancelleria se non accompagnato dal rispetto delle formalità indicate nel comma 2 dell'art. 372 c.p.c. del resto in linea con quanto - già statuito da questa Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 4248/2000) va dichiarata, come già detto, l'inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese stante la mancata costituzione di IZ AT.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 7 novembre 2001. Gu sto Viole IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE A 0 2 S 1 I 3 S . D 5 A I T , T D R . O , A L N A ' A L S T L E S Shel O L 3 P B E 7 O S - D P I 8 I - N M S I 1 IL CANCELLIERE G 1 N Depositato in Cancelleria O A E D S A E I E D 5 G T A E G N , oggi, 16 FEB. 2002 E O E O L T S R T E T I S IL CANCELLIERE A R I I L G L CANCE D E E R O D O T N