Sentenza 17 marzo 2000
Massime • 1
Per il principio di tassatività, non ricorre alcuna nullità qualora il provvedimento del giudice collegiale sia stato redatto e sottoscritto dal solo presidente. (Fattispecie concernente ordinanza emessa dal Tribunale del riesame all'esito del relativo procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2000, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 17.03.2000
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 2045
3.Dott. DE NARDO PP " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 46965/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VA PP n. il 01.01.1968
2) AF EL n. il 18.06.1967
avverso ordinanza del 11.10.1999 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr.ssa Anna Maria De Sandro, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti Antonio Managò per AR e VA TT per ambedue i ricorrenti, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 11/10/1999 il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza 24/9/1999 del G.I.P. in sede, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AR IU e DI AR, sottoposti a indagini, unitamente ad altre persone, per l'omicidio aggravato in danno di NC EB e per i reati connessi relativi alle anni. Il Tribunale preliminarmente disattendeva l'eccezione sollevata dal difensore dello DI relativa alla incompleta trasmissione degli atti al Tribunale, osservando che non vi era prova che il verbale relativo al sequestro della felpa appartenente allo DI fosse stato acquisito al procedimento, ne' che su detta felpa fossero stati eseguiti esami di laboratorio.
Nel merito il Tribunale desumeva l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati dalle chiamate di correo dei collaboranti UG AN, ES AN e UG OR, nonché dalla dichiarazione resa "de relato" dal collaborante MI AN, che aveva appreso i fatti direttamente da UG OR. In particolare dalle convergenti dichiarazioni dei suddetti collaboranti, tutti ritenuti intrinsecamente attendibili, era emerso che lo AR, su richiesta di UG AN, che si trovava con lui detenuto in carcere, aveva chiesto ed ottenuto da CA EA, responsabile della zona per conto della famiglia DA, l'autorizzazione a commettere l'omicidio e, quindi, nella qualità di responsabile della squadra operante in NO, aveva fornito mezzi ed uomini per la commissione dell'omicidio. Lo DI, invece, aveva partecipato direttamente alla commissione dell'omicidio insieme a UG OR ed al ES. Tutte la suddette dichiarazioni venivano ritenute attendibili, in quanto, oltre a trovare tra loro un reciproco riscontro, avevano trovato ulteriore riscontro nella autopsia e negli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, nonché nella accertata causale, costituita dal desiderio di UG AN di vendicare la morte della figlia SA, uccisa nel cimitero di Catania unitamente al quattordicenne OT VA. Il Tribunale riteneva, altresì, che le discordanze segnalate dal difensore erano di scarso rilievo e, comunque, tali da non poter infirmare il quadro indiziario, tanto più che le stesse potevano essere chiarite nel corso del dibattimento.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il concreto pericolo di reiterazione dei reati della stessa indole, tenuto conto della gravità delle modalità del fatto, inquadrabile in un contesto mafioso, nonché della intensità del dolo dimostrata dagli autori dell'omicidio, tanto che misura idonea a fronteggiare tale pericolo non poteva che essere quella della custodia in carcere.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto separati ricorsi entrambi gli interessati a mezzo del loro difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il primo motivo, comune ad entrambi gli interessati, con il quale si deduce la violazione dell'art. 546 co. 2 e 3 c.p.p. sul rilievo che l'ordinanza deve considerarsi nulla, essendo stata sottoscritta dal solo presidente, che non risulta essere l'estensore del provvedimento.
Invero, in mancanza di designazione del giudice estensore, deve ritenersi che estensore del provvedimento sia lo stesso presidente del collegio, che ha sottoscritto il provvedimento, tenuto conto che ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p. il presidente, nel caso non abbia designato un estensore tra i componenti del collegio, "provvede personalmente alla redazione della motivazione". Ne consegue che, atteso il principio di tassatività delle nullità sancito dall'art.177 c.p.p., non ricorre alcuna nullità nel caso che il provvedimento del giudice collegiale sia stato redatto e sottoscritto dal solo presidente.
Parimenti inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 309 co. 5 e 10 sul rilievo che non erano stati trasmessi al Tribunale del riesame gli atti favorevoli relativi al verbale di sequestro della felpa dello DI ed agli esami svolti sulla felpa stessa.
Invero - premesso che ai sensi del comma quinto dell'art. 309 c.p.p. devono essere trasmessi al Tribunale del riesame solo gli atti presentati a norma dell'art. 291 co. 1 c.p.p., nonché gli elementi favorevoli sopravvenuti - è assorbente nel caso di specie la circostanza che non risulta che detti atti siano stati presentati al G.I.P. al momento della richiesta di applicazione della misura cautelare, di guisa che non vi era alcun obbligo di trasmissione dei suddetti atti al Tribunale del riesame. D'altra parte, se detti atti fossero effettivamente esistenti, gli stessi potranno essere valutati mediante presentazione al G.I.P. di richiesta di revoca della misura, trattandosi di elementi nuovi non esaminati in sede di applicazione della misura e di riesame della stessa.
Quanto al merito il difensore ha dedotto i seguenti motivi con riferimento alla posizione di ciascun indagato.
Nell'interesse dello GL il difensore ha dedotto la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, rilevando che nei suoi confronti vi era solo la chiamata di correo di UG AN, priva di riscontri individualizzanti e contraddetta dalle dichiarazioni rese dal figlio e dal ES, che avevano riferito che era stata altra persona a metterli in contatto con i due soggetti di NO. Inoltre non era stato chiarito come lo AR, benché detenuto, avesse comunicato con l'esterno, convincendo il reggente della zona a dare il permesso alla commissione dell'omicidio, ed avesse anche organizzato dal carcere l'omicidio stesso. Nell'interesse dello DI il difensore ha dedotto la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, rilevando alcune discordanze emerse dalle dichiarazioni dei collaboranti con riferimento alle modalità dell'omicidio, al luogo di abitazione dello DI e della convivente del NC. Secondo il difensore il chiarimento di tali discordanze di notevole rilievo non poteva essere rinviato al momento dibattimentale come affermato dal Tribunale. Tali motivi sono infondati.
Invero gli indizi richiesti dall'art. 273 c.p.p. per l'applicazione di una misura cautelare non coincidono con quelli indicati dall'art. 192 c.p.p., che stabilisce i criteri di valutazione della prova logica indiziaria, necessaria per l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli. Non è quindi richiesto in questa fase il requisito della precisione e della concordanza, ma solo quello della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere con elevato grado di probabilità l'attribuzione del reato all'indagato. Alla luce di tale orientamento la chiamata in correità, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, può essere anche costituito da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il dubbio di reciproche influenze.
Nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio circa la gravità degli indizi alle convergenti ed autonome dichiarazioni dei chiamanti in correità UG AN, UG OR e ES AN, i quali, avendo partecipato all'omicidio seppure con ruoli diversi, avevano diretta conoscenza dei fatti e delle persone che vi avevano concorso. Tali dichiarazioni, oltre a costituire tra loro un reciproco riscontro, hanno trovato ulteriore riscontro nella attendibile dichiarazione del MI, nonché in altri specifici elementi emersi a seguito di vari accertamenti eseguiti nel corso delle indagini (modalità del fatto, comune detenzione dello AR e di UG AN, accertata causale, ecc.), la cui valutazione è stata operata dal Tribunale sulla base di criteri non suscettibili di censura in questa sede. Inoltre, quanto alla mancanza di riscontri alla chiamata di correo di UG AN nei confronti dello AR, è sufficiente rilevare che tale censura giustamente è stata disattesa dal Tribunale, in quanto il riscontro è costituito proprio dalle dichiarazioni di UG OR e del ES, che presero contatto con gli uomini della zona, che facevano parte della squadra dello AR. D'altra parte le divergenze segnalate dal difensore non incidono minimamente sul grave quadro indiziario descritto dal Tribunale che giustamente ha rinviato all'esame dibattimentale il momento di chiarimento di eventuali discrasie, peraltro già ritenute di scarso rilievo ai fini della esatta ricostruzione della vicenda in esame.
Pertanto il giudizio espresso dal Tribunale - sorretto da motivazione immune da vizi logici e conforme al consolidato orientamento di questa Corte anche in relazione alle ritenute esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura - non può essere censurato in questa sede, tanto più che alcune delle censure dedotte (vedi in particolare la dedotta impossibilità da parte dello AR di impartire ordini dal carcere), riguardando questioni di fatto non proponibili in questa sede, non sono comunque idonee ad infirmare il grave quadro indiziario emerso a carico dei due indagati.
Ne consegue che, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, i ricorsi devono essere rigettati con la conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 127-606-616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1 ter norme att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000