Sentenza 15 gennaio 2010
Massime • 1
Non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ovvero quella di incaricato di pubblico servizio, il componente del consiglio di amministrazione di un'azienda speciale aeroportuale, che abbia come scopo sociale quello di promuovere il completamento delle strutture dell'aeroporto ed incrementare le attività turistiche e commerciali ad esso collegate, stante la natura privatistica dell'ente, privo di poteri autoritativi o certificativi e costituito per atto pubblico a norma dell'art. 12 cod. civ. (abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 70 del 1975, il cui art. 4 dispone che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito se non per legge. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la configurabilità del delitto di usurpazione di funzioni pubbliche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2010, n. 6427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6427 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 15/01/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Francesco - Consigliere - N. 88
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 42552/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AN IO N. IL 10/01/1931;
contro
1) DE SE N. IL 11/03/1954;
2) AJ GO N. IL 25/01/1937;
3) DI MA IO N. IL 03/01/1943;
4) LI SE N. IL 28/07/1960;
5) SO AN N. IL 06/02/1950;
avverso la sentenza n. 426/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del 18/04/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Tamburino Tommaso che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore avv. Randazzo Ettore per UD, SS, IA, AN e Di AU che ha concluso per la inammissibilità del ricorso o in subordine per il rigetto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese difensive. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza, con la quale il Pretore in sede aveva dichiarato UD SE, AN GO, Di AU TO, IA SE, SS AN colpevoli il primo dei reati di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e art. 347, art. 81 c.p., comma 2 e art.347 c.p.; art. 61 c.p., n. 2 e art. 471 c.p. e gli altri del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2 e art. 347 c.p. e condannati alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore di Di AN IO, costituito parte civile, assolveva tutti i predetti imputati, perché il fatto non sussiste. Secondo l'impostazione accusatoria lo UD, componente del Consiglio di Amministrazione dell'ASAC - Azienda Speciale Aeroporto di Catania - nominato con delibera in data 4/12/1996 della Camera di Commercio in sostituzione di altro consigliere deceduto, successivamente revocata, nella riunione del 24/1/1997, nella quale si doveva discutere dell'iter procedurale per la trasformazione dell'azienda in società per azioni, avvalendosi del contributo dei consiglieri AN, Di AU, IA e SS, usurpando la funzione pubblica revocatagli, e avvalendosi indebitamente delle prerogative proprie di tale carica faceva votare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente dell'Ente NO IO e si faceva nominare Presidente del Consiglio di amministrazione, di cui poi indebitamente si arrogava le prerogative, disponendo la convocazione del C.d.A., e a tale scopo faceva uso a profitto suo del sigillo destinato dell'Ente, destinato alla pubblica autenticazione degli atti di provenienza del medesimo.
In motivazione la corte distrettuale dopo avere rigettato le eccezioni in rito sollevate dalla difesa dei vari imputati, affrontava il tema centrale dominante, relativo alla natura pubblicistica dell'ASAC, il cui scopo sociale era quello di promuovere il completamento delle strutture dell'aeroporto di Catania e incrementare le attività turistiche e commerciali ad esso collegate, escludendo tale qualifica in base a vari argomenti in fatto e in diritto.
In ogni caso, ad avviso della corte di merito, anche a voler attribuire all'ente natura pubblica non poteva dirsi che esso fosse titolare di funzioni pubbliche ai sensi dell'art. 357 c.p., comma 2, come novellato dalla L. n. 86 del 1990 e L. n. 181 del 1992, avuto riguardo al contenuto dell'attività, posta in essere nella sua rilevanza globale sia pure in vista della realizzazione di un fine di interesse pubblico, non potendo attribuirsi all'ente funzioni o poteri autoritativi o certificativi, giacché la sua attività si esprimeva in forma privatistica e non attraverso modelli organizzativi, propri del diritto pubblico;
ciò che determinava il venir meno del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo, senza peraltro contare che la delibera di revoca della nomina dello UD, consigliere di amministrazione, era da considerarsi atto inesistente e privo di qualsiasi effetto, secondo quanto stabilito nell'ordinanza del T.A.R., emessa a seguito di ricorso dello stesso UD contro detta delibera.
Contro tale decisione e ai soli effetti della responsabilità civile ricorre il Di AN IO, costituito parte civile, il quale nell'unico articolato motivo denuncia l'inosservanza e erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in riferimento agli artt. 347 e 471 c.p.. Secondo la difesa ai fini della qualificazione pubblica di un ente occorreva una valutazione operata alla stregua di una pluralità di indici sia formali che sostanziali, i quali, riferiti alla realtà del regime dell'ente, ne indicassero la migliore qualificazione dal punto di vista effettuale. Nel caso in esame la sentenza impugnata solo apparentemente si era attenuto a tale criterio, sopravvalutando gli indici che deponevano nel senso del carattere privato dell'ASAC, e sottovalutando gli indici che orientavano verso la qualifica di ente pubblico. Erano da censurare i giudici del gravame, i quali avevano negato la configurabilità del reato di cui all'art. 347 c.p., sostenendo che l'ente de quo non svolgerebbe funzioni pubbliche, dimenticando che, nonostante che l'attività fosse organizzata in forma privatistica, un ente qualificabile come pubblico non può non essere destinatario di una disciplina di diritto pubblico, cui non osta affatto la circostanza che l'ente operi attraverso gli strumenti del diritto privato. Censurabile infine era per la difesa anche la ritenuta inesistenza giuridica della delibera di revoca della nomina dello UD a componente del C.d.A., non essendo ravvisabile in tale atto la presenza di tali patologie, da conferirgli la natura di atto inesistente.
Con le memorie depositate in data 7/1/2010 i difensori degli imputati AN GO e Di AU TO chiedevano la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti del primo, deceduto in data 18/8/2009, e nei confronti di entrambi, essendo stata l'impugnazione proposta senza osservare le formalità e rispettare i presupposti previsti dall'art. 576 c.p.p., comma 1, atteso che la parte civile si era limitata a chiedere l'annullamento della sentenza di assoluzione senza alcun riferimento all'azione risarcitoria, contestando l'esclusione della qualifica di ente pubblico dell'ASAC e la mancanza di titolarità o esercizio di funzioni pubbliche, senza fare alcun riferimento a quali conseguenze civili avrebbe portato la condotta degli imputati alla parte civile, in subordine il rigetto per infondatezza, essendo la sentenza impugnata immune da censure, e non offrendo il ricorso elementi per affermare la sussistenza di una responsabilità degli imputati, tanto meno agli effetti civili. Tanto premesso in punto di fatto, osserva il collegio anzitutto che il ricorso nei confronti di AN GO, deceduto, come da certificato in atti, deve essere dichiarato inammissibile. Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che ampiamente si condivide, a mente del quale, in tema di azione civile, esercitata nel processo penale, deve ritenersi che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del (rapporto processuale in sede penale, che del rapporto processuale in sede civile, inserito nel processo penale, giacché l'esistenza e la permanenza in vita dell'imputato funge da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale anche civilistico (Cass. Sez. 4^ 14/10-7/12/2005 n. 44663 Rv. 232620;
8/11/2000-9/1/2001 n. 58 Rv. 219149).
Ancora in via preliminare va detto che il ricorso è ammissibile e le censure di inosservanza delle formalità di cui all'art. 576 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), proposte dai difensori degli imputati sono destituite di fondamento, non essendo rilevabile dalla lettura dell'atto di impugnazione alcuna violazione delle regole dettate dalle norme suindicate, avendo il ricorrente limitato la richiesta di annullamento dell'impugnata decisione ai soli effetti della responsabilità civile e evidenziato già in sede di costituzione in primo grado gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla contestata condotta criminosa.
Nel merito il ricorso non merita di essere accolto, in quanto la sentenza impugnata è immune dalle doglianze lamentate dal ricorrente, le stesse già valutate e respinte dal giudice del gravame.
Ed invero ciò che conduce all'affermazione della natura privata dell'ASAC è l'istituzione dell'ente, che nel caso in esame è avvenuta a norma dell'art. 12 cod. civ. previg., che disciplinava la costituzione degli enti di diritto privato per atto pubblico, nonché la sua costituzione per atto pubblico, stipulato in data 23/3/1981, in epoca cioè successiva all'entrata in vigore della L. n. 70 del 1975, che all'art. 4 dispone che nessun nuovo ente pubblico può
essere istituito se non per legge.
Nè a favore della tesi sostenuta dal ricorrente può valere il richiamo al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, art. 23. Tale norma, pur attribuendo la facoltà alle Camere di Commercio di fondare o esercitare aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, industria, commercio o partecipare ad aziende o servizi speciali, non le conferisce alcun potere di istituire enti di natura pubblica, giacché la creazione dell'ente non promana direttamente dalla norma citata, bensì da un atto della Camera di Commercio, che si avvale della prerogativa, che la norma stessa le attribuisce.
Va poi rimarcato che lo scopo perseguito dall'art. 2 dello statuto dell'ente, pur rispondendo ad un interesse collettivo, non costituisce fine pubblico e tale non diventa, sol perché dallo stesso statuto viene definito di interesse pubblico, così come i controlli cui l'ente è sottoposto non sono indice di per sè di natura pubblicistica, ma costituiscono il corollario della partecipazione dell'ente pubblico al capitale sociale. Logico corollario della natura privata dell'ente de quo, e quindi dell'esclusione di qualsiasi potere autoritativo o certificativo proprio di una pubblica funzione in capo all'ASAC, è l'insussistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati, come correttamente affermata dalla corte distrettuale e l'infondatezza del ricorso proposto dalla parte civile.
Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre le spese sostenute dagli imputati possono ritenersi compensate tra le parti, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'impugnazione nei confronti di AN GO per morte del medesimo. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dichiara compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010