Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
ее 67030 CORTE SUPRE04268 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALI Oggetto IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA agevolazioni sisma 1984 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A I F R.G.N. 22078/99 "Dott. Michele - Presidente Relatore CANTILLO Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 9935 Dott. Giulio Consigliere GRAZIADEI Rep. Consigliere Dott. Stefano MONACI Ud. 06/12/01 Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 67030 есецN. sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona elettivamente domiciliato in del Ministro pro tempore, 12, ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
EL SS;
intimato avversO la sentenza n. 10/99 della Commissione 2001 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 2505 11/02/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/12/01 dal Presidente Relatore Dott. Michele CANTILLO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che chiede che la Corte ai sensi dell'art. 375 c.p.c., in camera di consiglio;
rigetti il ricorso per essere manifestamente infondato. Svolgimento del processo MA AR, residente in uno dei comuni col- piti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver benefi- ciato della sospensione dal pagamento delle imposte di- rette, previsot dall'art. 13 quinques del d.l. 26 mag- gio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta so- spesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di paga- mento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. 2 Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministro delle Finanze, denunciando la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 28, della leg- ge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 di- cembre 1977, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DRP 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i re- sidenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell' ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. i 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in rela- zione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, 3 deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ridetermi- nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospen- sione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per di- scostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ri- corso deve essere rigettato, senza che occorra provve- dere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vit- toriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Michele Enrico Altieri менш IL CANCELLIERE C1 NO TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 25 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 NO TI