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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 14314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14314 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26183/2021 R.G. proposto da: SO IV, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ANTONIA BOCCATO unitamente all’avvocato NICOLA DI PIERRO -ricorrente- contro GAR.BER. DI GA & BE SNC, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO POLATO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 518/2021 pubblicata il 04/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2025 dal Consigliere AV DE IO Civile Sent. Sez. 2 Num. 14314 Anno 2026 Presidente: AS IL Relatore: DE IO AV Data pubblicazione: 14/05/2026 2 Udito il P.M. in persona della Sostituta Procuratrice dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso Udita l’avv. Maria Antonia Boccato, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso Udito l’avv. Massimo Campanella, in sostituzione dell’avv. Paolo Polato, per la controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA AN BA ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 14.06.2012 dal Tribunale di Venezia – Sezione Distaccata di San Donà di Piave, decreto con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore della società Gar.Ber. s.n.c. di IN & ER dell’importo di euro 64.302,11, a saldo di due fatture relative ad un contratto di fornitura e posa di serramenti, oltre interessi e spese. In proposito, egli ha contestato il credito fatto valere dalla società, sostenendo che la stessa era inadempiente alle obbligazioni assunte. L’opponente ha anche proposto domanda riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento di somme dovute a vario titolo. La società opposta si è costituita in giudizio domandando dichiararsi improcedibile l’opposizione per tardività e, in ogni caso, rigettarsi la medesima, in quanto infondata. Con sentenza n. 3749/2015, il Tribunale di Venezia ha revocato il decreto opposto, ha pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento dell’opposta ed ha rigettato le ulteriori domande delle parti, compensando fra le stesse le spese processuali. Impugnata detta sentenza da parte di Gar.Ber. s.n.c. di IN & ER, nella resistenza di AN BA che aveva proposto, a sua volta, appello incidentale, la Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello principale, rigettando l’opposizione e confermando il decreto opposto, ha rigettato l’appello incidentale ed ha condannato AN BA al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. 3 Nella motivazione della sentenza in questione, per quanto di interesse in questa sede, la Corte distrettuale, premesso che era pacifica la mancata ultimazione delle opere, mentre ne era controversa la responsabilità, ha osservato che il mancato completamento dei lavori impediva l’applicazione delle norme in tema di responsabilità per vizi in materia di appalto, dovendosi, piuttosto, fare riferimento alla disciplina comune in tema di risoluzione del contratto per inadempimento. Ciò posto, il giudice del merito ha rilevato che l’opponente non aveva mosso contestazioni nei confronti della controparte fino alla raccomandata del 09.05.2012, risalente a circa quattro anni dopo la consegna del materiale, lamentando solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo la non corretta esecuzione della posa in opera degli infissi ed il mancato completamento dei lavori;
peraltro, con detta raccomandata, il committente aveva dato atto della fornitura ricevuta, ad eccezione di zanzariere ed oscuranti, e si era dichiarato disponibile ad un incontro onde verificare la possibilità di un accordo, sostenendo di non poter procedere al pagamento, in quanto in attesa di importanti incassi dalla sua clientela. Secondo la Corte d’appello, la fornitura doveva considerarsi accettata così come consegnata, mentre l’opponente non aveva provato, come invece era suo onere, né l’esistenza dei vizi, né che essi fossero stati causa dell’interruzione del rapporto, né la loro tempestiva denuncia, con conseguente configurabilità della decadenza dalla garanzia prevista dalla legge. In ogni caso, doveva ritenersi che i vizi lamentati non fossero neppure così gravi da determinare la risoluzione del contratto, in considerazione della consegna di quarantanove infissi e della loro parziale installazione. Sulla scorta delle risultanze delle prove testimoniali espletate, la Corte di merito ha ritenuto, inoltre, che il mancato completamento dei lavori fosse addebitabile non già all’appaltatore, bensì al committente che non aveva assicurato al primo la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro 4 pattuito, sicché erronea doveva essere ritenuta la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dell’opposta. AN BA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di sette motivi. La Gar.Ber. s.n.c. di IN & ER ha resistito con controricorso. Fissata la trattazione del ricorso in pubblica udienza, il P.M. ha presentato conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è rubricato come segue: Violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 e 5, c.p.c. - in relazione all'art. 1453 II° co. c.p.c., 1453 e 1458 cod. civ., dell'art. 112 e art. 329 cod. proc. civ. In particolare, il ricorrente sostiene che, avendo la società appaltatrice formulato domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, la stessa non avrebbe più potuto richiedere ed ottenere l’adempimento dell’obbligazione contrattuale di pagamento del corrispettivo a carico della committente, come invece stabilito nella sentenza impugnata. Inoltre, poiché la sentenza di primo grado aveva ritenuto inammissibile, proprio per tale motivo, la domanda di adempimento formulata dall’opposta e tale pronuncia non era stata oggetto di appello, se non nella parte in cui non si era tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 1671 e 1672 c.c., sul punto in questione si era formato il giudicato interno. Il motivo in esame è infondato. 1.1. In proposito, deve rilevarsi, in primo luogo, che, con i primi due motivi di appello, la società opposta ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia di risoluzione del contratto per il proprio inadempimento e tale prospettazione è stata condivisa dalla Corte distrettuale, sicché deve escludersi che sul capo in questione si sia formato un giudicato interno. 5 1.2. In secondo luogo, premesso che, come si evince dall’esame sia della sentenza di primo grado che di quella di appello, la domanda di risoluzione del contratto è stata proposta dalla società opposta soltanto in corso di causa ed in via subordinata rispetto a quella di condanna della controparte al pagamento del corrispettivo pattuito, deve osservarsi che l'art. 1453 c.c. non impedisce la contestuale proposizione della domanda di adempimento del contratto e della domanda di risoluzione, la prima in via principale e la seconda in via subordinata, con la conseguenza in tale ipotesi che, negato per qualsiasi ragione l'accoglimento della domanda principale di adempimento contrattuale, il giudice può e deve provvedere alla disamina della subordinata domanda di risoluzione (cfr.: Cass. n. 5235/1986; Cass. n. 2065/1975). Analogamente, anche per l’ipotesi inversa, si è affermato che il divieto posto dall'art. 1453, secondo comma, c.c. di chiedere l'adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto, incontra un limite nel comportamento processuale dell'adempiente, il quale, invece di proporre la sola domanda di risoluzione (manifestando la sua mancanza di interesse alla esecuzione del contratto), può proporre contestualmente tale domanda e quella di adempimento, la prima in via principale e la seconda in subordine, con la conseguenza che al giudice non è precluso l'esame della domanda (subordinata) di adempimento nei casi in cui per ragioni di ordine sostanziale, o anche meramente processuale, non possa essere accolta la domanda (principale) di risoluzione (cfr.: Cass. n. 6005/1982; Cass. n. 20899/2013). Infatti, il principio dell'inammissibilità della domanda di adempimento proposta successivamente a quella di risoluzione (art. 1453 c.c.) deve ritenersi applicabile alla duplice condizione: 1) che la domanda di risoluzione sia stata proposta senza riserve, in quanto, alla luce del principio di buona fede oggettiva, il comportamento del contraente che chieda incondizionatamente la risoluzione è valutato dalla legge come 6 manifestazione di carenza di interesse al conseguimento della prestazione tardiva - sicché l'esercizio dello "ius variandi" deve, per converso, ritenersi consentito quando la domanda di risoluzione e quella di adempimento siano proposte nello stesso giudizio in via subordinata;
2) che esista un interesse attuale dell'istante alla declaratoria di risoluzione del rapporto negoziale - di talché, quando tale interesse venga meno per essere stata la domanda di risoluzione rigettata o dichiarata inammissibile, la preclusione "de qua" non opera, essendo venuta meno la ragione del divieto di cui al ricordato art. 1453 c.c. (cfr.: Cass. n. 1077/2005). Ora, come innanzi si è visto, la domanda di risoluzione del contratto è stata proposta soltanto nel corso della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché «in subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere revocato e/o annullato o comune reso inefficace», con la conseguenza che non può ritenersi che essa sia stata avanzata senza riserve. Ne deriva che la domanda di adempimento era ammissibile e che la decisione della Corte d’appello, che l’ha accolta, non è viziata da violazione del secondo comma dell’art. 1453 c.c. 2. Il secondo motivo è rubricato come segue: Error in procedendo in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per essere la sentenza munita di motivazione apparente in relazione all'asserita genericità e mancanza di data certa delle fotografie di cui al "dossier fotografico" - vizio e/o difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Violazione dell'art. 360 1° comma, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. - motivazione abnorme. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia deciso la causa con motivazione apparente e sulla scorta di un esame solo parziale delle prove offerte in corso di causa;
in particolare, a parere del 7 medesimo: - sarebbero stati ignorati i dossier fotografici ed altri documenti che si assumono decisivi ai fini dell’accertamento della gravità dei vizi ed omissioni;
- non si sarebbe tenuto conto del fatto che il committente non aveva l’onere di contestare dei vizi che erano stati riconosciuti;
- la Corte distrettuale avrebbe travisato i documenti e si sarebbe basata su testimonianze contraddittorie. Quanto, in particolare, al prospetto riepilogativo la cui efficacia probatoria era stata messa in discussione dal giudice d’appello, la sua produzione in giudizio sopperiva alla mancanza di firma e comunque si trattava di un documento non contestato dalla controparte «con tutto ciò che ne discende ex art. 115 c.p.c. in termini di autenticità e opponibilità». Infine, del tutto illogica doveva ritenersi l’asserzione della Corte d’appello secondo cui «se si fosse trattato di inadempimento della appaltatrice, la committente avrebbe saputo come ovviare al mancato completamento». Il motivo è infondato. 2.1. Poiché con esso è stato denunciato un vizio di motivazione, deve premettersi, in generale, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione 8 (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022). 2.2. Ora, considerato che, con il motivo in esame, il ricorrente ha dedotto che la motivazione adottata dal giudice del merito sarebbe solo apparente, occorre osservare che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020). Inoltre, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025). In concreto, deve osservarsi che la motivazione adottata dalla Corte d’appello contiene una compiuta indicazione delle circostanze di fatto considerate rilevanti, nonché un analitico esame delle prove poste a fondamento della decisione e delle ragioni giuridiche di quest’ultima. Al riguardo, deve ulteriormente rilevarsi che, in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (cfr.: Cass. n. 14762/2019). 9 Ciò posto, è evidente che la motivazione della Corte d’appello non sia né meramente assertiva, né riferita solo complessivamente alle produzioni in atti, come peraltro si evince dalle stesse deduzioni del ricorrente, che ne ha riportato degli stralci. 2.3. Quanto alla doglianza relativa all’omesso esame di elementi e materiale probatorio acquisiti agli atti, deve osservarsi che il giudice del merito, avvalendosi del potere di valutazione delle prove attribuitogli dall'art. 116 cod. proc. civ., è libero di formare il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori ritenuti rilevanti per la decisione;
non è quindi tenuto - per ottemperare all'obbligo della motivazione - a prendere in esame tutte le risultanze processuali ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificatamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata, salvo che l'omesso esame degli uni e delle altre riguardi elementi decisivi della controversia (cfr.: Cass. n. 3505/1984; Cass. n. 4735/1987). 2.4. Neppure può parlarsi, nella specie, di travisamento delle prove. Invero, tale vizio ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria (cfr.: Cass. n. 13085/2025), mentre, in concreto, quanto al prospetto riepilogativo menzionato nella sentenza impugnata, la Corte d’appello si è limitata a valutarne l’efficacia probatoria. 2.5. Ancora, quanto alla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c. lamentata dalla parte con riferimento alla mancata contestazione del documento, deve osservarsi che il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla 10 definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (cfr.: Cass. n. 17261/2025). 2.6. Infine, l’asserzione della Corte d’appello secondo cui «se si fosse trattato di inadempimento della appaltatrice, la committente avrebbe saputo come ovviare al mancato completamento» non assume carattere decisivo nell’iter argomentativo svolto ai fini dell’accoglimento dell’appello, che si fonda su altre ragioni. 2.7. A ben vedere, le doglianze della parte, più che riguardare una mera apparenza o una grave insufficienza della motivazione, mirano in realtà ad ottenere in questa sede una rivalutazione del materiale probatorio acquisito al fine di pervenire ad un risultato differente da quello della decisione impugnata. Ciò, tuttavia, è precluso in questa sede. Infatti, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (cfr.: Cass. n. 37382/2022). In particolare, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in 11 cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (cfr.: Cass. n. 20553/2021). In concreto, le argomentazioni del ricorrente non risultano idonee a far emergere l’omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto che, se esaminato, avrebbe condotto a una diversa decisione. Invero, mentre egli si duole della mancata utilizzazione, ai fini dell’operatività della garanzia, del prospetto riepilogativo, in quanto privo di data e firma, nonché dell’omesso esame di altri documenti prodotti, la decisione si fonda, invece, sul fatto che erano stati consegnati quarantanove infissi e che i vizi non erano così gravi da giustificare la risoluzione del contratto, dal momento che gli infissi erano stati utilizzati. 3. Il terzo motivo è rubricato come segue: Violazione dell'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 1453 e 1667/1669 c.c. sotto il diverso profilo dell'inversione dell'onere della prova. In particolare, il ricorrente, con un’esposizione il cui iter argomentativo risulta di non facile comprensione, si duole, in primo luogo, del fatto che la Corte d’appello, nel ritenere pacifica l’avvenuta interruzione del rapporto prima dell’ultimazione delle opere, non abbia specificato né il tempo di tale interruzione né la sua causa, sicché si verterebbe in tema di motivazione apparente. 12 In secondo luogo, la censura del ricorrente riguarda la parte della motivazione della sentenza impugnata in cui è stata ritenuta sussistente la decadenza dalla garanzia per vizi, motivazione di cui si assume l’illegittimità sia perché, non essendo state completate le opere, non era applicabile la disciplina di cui agli artt. 1667 e ss. c.c., sia perché in ogni caso i vizi dovevano ritenersi riconosciuti dalla controparte. In terzo luogo, le doglianze della parte riguardano l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla missiva del 9 maggio 2012, nonché le conseguenze che ne sono state tratte. 3.1. Il quarto motivo è rubricato come segue: Violazione dell'art. 360 co. 1° n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 c.c., 1669 c.c. e 1453 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto irrilevante la verifica dello stato dei luoghi e delle opere (tanto quelle appaltate quanto quelle che l’arch. BA era tenuto a fare) alla data di risoluzione del contratto, nonché del momento nel quale essa sarebbe intervenuta. E ai sensi dell'art. 360 co 1° n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, costituito dalla data di risoluzione del contratto. Con lo stesso, la parte lamenta nuovamente l’erronea applicazione della disciplina in tema di garanzia per i vizi nel contratto di appalto, anche sotto il profilo dell’onere della prova, sostenendo la tesi della nullità della sentenza impugnata per erronea ricostruzione dei fatti e per mancanza assoluta di motivazione. I due motivi, da trattarsi congiuntamente attesa la loro connessione, a parte ogni considerazione circa la relativa ammissibilità, sono infondati. 3.2. Quanto alla doglianza relativa alla mancata specificazione del tempo e delle cause dell’interruzione del rapporto, premesso che non è contestato il fatto che l’esecuzione della prestazione dell’appaltatrice sia stata incompleta, come constatato dalla Corte d’appello, le lacune lamentate dalla parte non si traducono in un vizio motivazionale per le ragioni già indicate nell’esame del secondo motivo. 13 3.3. Quanto alle censure relative alla pretesa violazione delle norme in tema di garanzia per i vizi nel contratto di appalto, deve rilevarsi che effettivamente la Corte d’appello, dopo aver correttamente escluso l’applicabilità della disciplina in questione alla luce della solo parziale esecuzione della prestazione da parte dell’appaltatore (si veda, in proposito, tra le altre: Cass. n. 5771/2025), ha poi accertato l’avvenuta decadenza. Va tuttavia osservato che il rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dall’opponente è stato motivato sia con il carattere non particolarmente rilevante dell’inadempimento ascritto all’appaltatrice - desunto, a sua volta, dal fatto che i vizi non erano stati ritenuti gravi e dall’avvenuta consegna del materiale occorrente per l’esecuzione dell’opera - sia con la valutazione di prevalenza dell’inadempimento posto in essere dal committente. Tali considerazioni non hanno nulla a che fare con la decadenza, sono autonomamente idonee a sorreggere la decisione ed anzi l’esame della questione da parte della Corte distrettuale induce a ritenere che non sia stato l’accertamento della decadenza medesima a determinare il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta dall’opponente. 3.4. Quanto alle censure relative all’interpretazione della lettera in data 09.05.2012, deve osservarsi che, come affermato da questa Corte in materia di interpretazione del contratto - ma lo stesso principio vale anche nel caso di specie -, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito;
nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi 14 nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr.: Cass. n. 10131/2006; Cass. n. 22899/2006; Cass. n. 26690/2006; Cass. n. 3644/2007). Ebbene, nella specie, la parte non indica i canoni ermeneutici che assume non osservati e si limita a contrapporre la propria interpretazione a quella del giudice del merito, che tuttavia risulta in sé logica e plausibile. Quanto all’asserita erronea ricostruzione dei fatti, la tesi del ricorrente si fonda sulle medesime argomentazioni già indicate in relazione ai precedenti motivi, sicché vanno qui richiamate le considerazioni innanzi esposte. 4. Il quinto motivo è rubricato come segue: Violazione dell'art. 360 comma 1, n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1453 cc. 1667 e segg. cc. e c.c., per aver attribuito valore decisivo ed univoco a deposizioni testimoniali contraddittorie, in contrasto con i documenti fotografici acquisiti in atti. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia posto a fondamento della decisione le deposizioni rese dai testi NA e IN, testi dei quali erano state da lui eccepite l’incapacità e l’inattendibilità e le cui dichiarazioni erano risultate contraddittorie, oltre che in contrasto con ulteriori risultanze istruttorie (bolle accompagnatorie;
deduzioni confessorie effettuate in atti dall’opposta; deposizione della teste RU). 15 Il ricorrente, sul punto, aggiunge che almeno una delle deposizioni rese dai testi NA e IN doveva essere ritenuta falsa, mentre quella della teste RU doveva essere considerata attendibile e legittima;
quest’ultima non era censurabile in assenza di eccezioni della controparte. Il motivo in questione è inammissibile. 4.1. In proposito, si è già visto che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (cfr.: Cass. n. 20553/2021). 4.2. Inoltre, una volta esclusa la possibilità di considerare sussistente la violazione di legge, deve osservarsi che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non 16 integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; in senso conforme, tra le altre, si vedano anche: Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024). In concreto, premesso che il vizio relativo all’omesso esame riguarda i fatti storici e non le prove in sé, deve in ogni caso considerarsi che gli elementi istruttori indicati dal ricorrente sono stati esaminati dalla Corte d’appello, con ragionamento e conclusioni che, ancorché non condivisi dalla parte, risultano logici e plausibili, né le doglianze del ricorrente possono essere volte ad ottenere in questa sede una revisione delle valutazioni di merito, revisione che la parte stessa riconosce essere qui preclusa (cfr.: ricorso, a pagina 26, terzultimo rigo). 5. Il sesto motivo è rubricato come segue: Error in procedendo, in relazione all'art. 360, 1° comma, n.
5. c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per essere la sentenza munita di una mera motivazione apparente in relazione all'entità e alla conformazione delle uu.ii. dell’arch. BA - Vizio e/o difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio errore di fatto. Violazione dell'art. 360 1° comma, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. In primo luogo, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui si era affermato che egli era proprietario di quattro palazzine, anziché di quattro unità collegate tra loro, in tal modo minimizzando l’inadempimento della controparte. In secondo luogo, premesso che la bolla del 17.12.2008 non era sottoscritta e quella precedente era stata disconosciuta, sicché la prova dell’effettiva consegna dei serramenti derivava dalle testimonianze sopra 17 menzionate, doveva osservarsi che era impossibile che i materiali fossero stati consegnati nella data del 17.12.2008, che i testi avevano mentito e che non vi era alcuna prova dell’avvenuta consegna dei quarantanove serramenti indicati dalla Corte d’appello. Il motivo è infondato. 5.1. Come si evince dall’esame della sentenza impugnata, dalla circostanza relativa alla composizione del compendio immobiliare di proprietà dell’opponente non è stata tratta alcuna particolare conseguenza in relazione alla decisione, la quale si fonda, invece, su dati diversi ed ulteriori, né può dirsi che la considerazione di una diversa composizione degli immobili avrebbe condotto la Corte d’appello ad una decisione di segno opposto. 5.2. Per il resto, non può che ribadirsi che non è ammissibile un motivo che tenda ad ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove in questa sede, visto che in tal modo si renderebbe il giudizio di legittimità un terzo grado del processo di merito. 6. Il settimo motivo è rubricato come segue: condanna alle spese. Non si tratta di un motivo vero e proprio, visto che il ricorrente, lungi dal censurare la sentenza impugnata, chiede la revoca della condanna alle spese per i gradi di merito quale conseguenza dell’accoglimento degli ulteriori motivi. 7. Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 8. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
18 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla società controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025. Il Consigliere est. AV DE IO Il Presidente IL AS
peraltro, con detta raccomandata, il committente aveva dato atto della fornitura ricevuta, ad eccezione di zanzariere ed oscuranti, e si era dichiarato disponibile ad un incontro onde verificare la possibilità di un accordo, sostenendo di non poter procedere al pagamento, in quanto in attesa di importanti incassi dalla sua clientela. Secondo la Corte d’appello, la fornitura doveva considerarsi accettata così come consegnata, mentre l’opponente non aveva provato, come invece era suo onere, né l’esistenza dei vizi, né che essi fossero stati causa dell’interruzione del rapporto, né la loro tempestiva denuncia, con conseguente configurabilità della decadenza dalla garanzia prevista dalla legge. In ogni caso, doveva ritenersi che i vizi lamentati non fossero neppure così gravi da determinare la risoluzione del contratto, in considerazione della consegna di quarantanove infissi e della loro parziale installazione. Sulla scorta delle risultanze delle prove testimoniali espletate, la Corte di merito ha ritenuto, inoltre, che il mancato completamento dei lavori fosse addebitabile non già all’appaltatore, bensì al committente che non aveva assicurato al primo la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro 4 pattuito, sicché erronea doveva essere ritenuta la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dell’opposta. AN BA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di sette motivi. La Gar.Ber. s.n.c. di IN & ER ha resistito con controricorso. Fissata la trattazione del ricorso in pubblica udienza, il P.M. ha presentato conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è rubricato come segue: Violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 e 5, c.p.c. - in relazione all'art. 1453 II° co. c.p.c., 1453 e 1458 cod. civ., dell'art. 112 e art. 329 cod. proc. civ. In particolare, il ricorrente sostiene che, avendo la società appaltatrice formulato domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, la stessa non avrebbe più potuto richiedere ed ottenere l’adempimento dell’obbligazione contrattuale di pagamento del corrispettivo a carico della committente, come invece stabilito nella sentenza impugnata. Inoltre, poiché la sentenza di primo grado aveva ritenuto inammissibile, proprio per tale motivo, la domanda di adempimento formulata dall’opposta e tale pronuncia non era stata oggetto di appello, se non nella parte in cui non si era tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 1671 e 1672 c.c., sul punto in questione si era formato il giudicato interno. Il motivo in esame è infondato. 1.1. In proposito, deve rilevarsi, in primo luogo, che, con i primi due motivi di appello, la società opposta ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia di risoluzione del contratto per il proprio inadempimento e tale prospettazione è stata condivisa dalla Corte distrettuale, sicché deve escludersi che sul capo in questione si sia formato un giudicato interno. 5 1.2. In secondo luogo, premesso che, come si evince dall’esame sia della sentenza di primo grado che di quella di appello, la domanda di risoluzione del contratto è stata proposta dalla società opposta soltanto in corso di causa ed in via subordinata rispetto a quella di condanna della controparte al pagamento del corrispettivo pattuito, deve osservarsi che l'art. 1453 c.c. non impedisce la contestuale proposizione della domanda di adempimento del contratto e della domanda di risoluzione, la prima in via principale e la seconda in via subordinata, con la conseguenza in tale ipotesi che, negato per qualsiasi ragione l'accoglimento della domanda principale di adempimento contrattuale, il giudice può e deve provvedere alla disamina della subordinata domanda di risoluzione (cfr.: Cass. n. 5235/1986; Cass. n. 2065/1975). Analogamente, anche per l’ipotesi inversa, si è affermato che il divieto posto dall'art. 1453, secondo comma, c.c. di chiedere l'adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto, incontra un limite nel comportamento processuale dell'adempiente, il quale, invece di proporre la sola domanda di risoluzione (manifestando la sua mancanza di interesse alla esecuzione del contratto), può proporre contestualmente tale domanda e quella di adempimento, la prima in via principale e la seconda in subordine, con la conseguenza che al giudice non è precluso l'esame della domanda (subordinata) di adempimento nei casi in cui per ragioni di ordine sostanziale, o anche meramente processuale, non possa essere accolta la domanda (principale) di risoluzione (cfr.: Cass. n. 6005/1982; Cass. n. 20899/2013). Infatti, il principio dell'inammissibilità della domanda di adempimento proposta successivamente a quella di risoluzione (art. 1453 c.c.) deve ritenersi applicabile alla duplice condizione: 1) che la domanda di risoluzione sia stata proposta senza riserve, in quanto, alla luce del principio di buona fede oggettiva, il comportamento del contraente che chieda incondizionatamente la risoluzione è valutato dalla legge come 6 manifestazione di carenza di interesse al conseguimento della prestazione tardiva - sicché l'esercizio dello "ius variandi" deve, per converso, ritenersi consentito quando la domanda di risoluzione e quella di adempimento siano proposte nello stesso giudizio in via subordinata;
2) che esista un interesse attuale dell'istante alla declaratoria di risoluzione del rapporto negoziale - di talché, quando tale interesse venga meno per essere stata la domanda di risoluzione rigettata o dichiarata inammissibile, la preclusione "de qua" non opera, essendo venuta meno la ragione del divieto di cui al ricordato art. 1453 c.c. (cfr.: Cass. n. 1077/2005). Ora, come innanzi si è visto, la domanda di risoluzione del contratto è stata proposta soltanto nel corso della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché «in subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere revocato e/o annullato o comune reso inefficace», con la conseguenza che non può ritenersi che essa sia stata avanzata senza riserve. Ne deriva che la domanda di adempimento era ammissibile e che la decisione della Corte d’appello, che l’ha accolta, non è viziata da violazione del secondo comma dell’art. 1453 c.c. 2. Il secondo motivo è rubricato come segue: Error in procedendo in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per essere la sentenza munita di motivazione apparente in relazione all'asserita genericità e mancanza di data certa delle fotografie di cui al "dossier fotografico" - vizio e/o difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Violazione dell'art. 360 1° comma, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. - motivazione abnorme. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia deciso la causa con motivazione apparente e sulla scorta di un esame solo parziale delle prove offerte in corso di causa;
in particolare, a parere del 7 medesimo: - sarebbero stati ignorati i dossier fotografici ed altri documenti che si assumono decisivi ai fini dell’accertamento della gravità dei vizi ed omissioni;
- non si sarebbe tenuto conto del fatto che il committente non aveva l’onere di contestare dei vizi che erano stati riconosciuti;
- la Corte distrettuale avrebbe travisato i documenti e si sarebbe basata su testimonianze contraddittorie. Quanto, in particolare, al prospetto riepilogativo la cui efficacia probatoria era stata messa in discussione dal giudice d’appello, la sua produzione in giudizio sopperiva alla mancanza di firma e comunque si trattava di un documento non contestato dalla controparte «con tutto ciò che ne discende ex art. 115 c.p.c. in termini di autenticità e opponibilità». Infine, del tutto illogica doveva ritenersi l’asserzione della Corte d’appello secondo cui «se si fosse trattato di inadempimento della appaltatrice, la committente avrebbe saputo come ovviare al mancato completamento». Il motivo è infondato. 2.1. Poiché con esso è stato denunciato un vizio di motivazione, deve premettersi, in generale, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione 8 (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022). 2.2. Ora, considerato che, con il motivo in esame, il ricorrente ha dedotto che la motivazione adottata dal giudice del merito sarebbe solo apparente, occorre osservare che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.: Cass. n. 3819/2020). Inoltre, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. n. 1986/2025). In concreto, deve osservarsi che la motivazione adottata dalla Corte d’appello contiene una compiuta indicazione delle circostanze di fatto considerate rilevanti, nonché un analitico esame delle prove poste a fondamento della decisione e delle ragioni giuridiche di quest’ultima. Al riguardo, deve ulteriormente rilevarsi che, in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (cfr.: Cass. n. 14762/2019). 9 Ciò posto, è evidente che la motivazione della Corte d’appello non sia né meramente assertiva, né riferita solo complessivamente alle produzioni in atti, come peraltro si evince dalle stesse deduzioni del ricorrente, che ne ha riportato degli stralci. 2.3. Quanto alla doglianza relativa all’omesso esame di elementi e materiale probatorio acquisiti agli atti, deve osservarsi che il giudice del merito, avvalendosi del potere di valutazione delle prove attribuitogli dall'art. 116 cod. proc. civ., è libero di formare il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori ritenuti rilevanti per la decisione;
non è quindi tenuto - per ottemperare all'obbligo della motivazione - a prendere in esame tutte le risultanze processuali ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificatamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata, salvo che l'omesso esame degli uni e delle altre riguardi elementi decisivi della controversia (cfr.: Cass. n. 3505/1984; Cass. n. 4735/1987). 2.4. Neppure può parlarsi, nella specie, di travisamento delle prove. Invero, tale vizio ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria (cfr.: Cass. n. 13085/2025), mentre, in concreto, quanto al prospetto riepilogativo menzionato nella sentenza impugnata, la Corte d’appello si è limitata a valutarne l’efficacia probatoria. 2.5. Ancora, quanto alla pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c. lamentata dalla parte con riferimento alla mancata contestazione del documento, deve osservarsi che il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla 10 definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (cfr.: Cass. n. 17261/2025). 2.6. Infine, l’asserzione della Corte d’appello secondo cui «se si fosse trattato di inadempimento della appaltatrice, la committente avrebbe saputo come ovviare al mancato completamento» non assume carattere decisivo nell’iter argomentativo svolto ai fini dell’accoglimento dell’appello, che si fonda su altre ragioni. 2.7. A ben vedere, le doglianze della parte, più che riguardare una mera apparenza o una grave insufficienza della motivazione, mirano in realtà ad ottenere in questa sede una rivalutazione del materiale probatorio acquisito al fine di pervenire ad un risultato differente da quello della decisione impugnata. Ciò, tuttavia, è precluso in questa sede. Infatti, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (cfr.: Cass. n. 37382/2022). In particolare, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in 11 cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (cfr.: Cass. n. 20553/2021). In concreto, le argomentazioni del ricorrente non risultano idonee a far emergere l’omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto che, se esaminato, avrebbe condotto a una diversa decisione. Invero, mentre egli si duole della mancata utilizzazione, ai fini dell’operatività della garanzia, del prospetto riepilogativo, in quanto privo di data e firma, nonché dell’omesso esame di altri documenti prodotti, la decisione si fonda, invece, sul fatto che erano stati consegnati quarantanove infissi e che i vizi non erano così gravi da giustificare la risoluzione del contratto, dal momento che gli infissi erano stati utilizzati. 3. Il terzo motivo è rubricato come segue: Violazione dell'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 1453 e 1667/1669 c.c. sotto il diverso profilo dell'inversione dell'onere della prova. In particolare, il ricorrente, con un’esposizione il cui iter argomentativo risulta di non facile comprensione, si duole, in primo luogo, del fatto che la Corte d’appello, nel ritenere pacifica l’avvenuta interruzione del rapporto prima dell’ultimazione delle opere, non abbia specificato né il tempo di tale interruzione né la sua causa, sicché si verterebbe in tema di motivazione apparente. 12 In secondo luogo, la censura del ricorrente riguarda la parte della motivazione della sentenza impugnata in cui è stata ritenuta sussistente la decadenza dalla garanzia per vizi, motivazione di cui si assume l’illegittimità sia perché, non essendo state completate le opere, non era applicabile la disciplina di cui agli artt. 1667 e ss. c.c., sia perché in ogni caso i vizi dovevano ritenersi riconosciuti dalla controparte. In terzo luogo, le doglianze della parte riguardano l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla missiva del 9 maggio 2012, nonché le conseguenze che ne sono state tratte. 3.1. Il quarto motivo è rubricato come segue: Violazione dell'art. 360 co. 1° n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 c.c., 1669 c.c. e 1453 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto irrilevante la verifica dello stato dei luoghi e delle opere (tanto quelle appaltate quanto quelle che l’arch. BA era tenuto a fare) alla data di risoluzione del contratto, nonché del momento nel quale essa sarebbe intervenuta. E ai sensi dell'art. 360 co 1° n. 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, costituito dalla data di risoluzione del contratto. Con lo stesso, la parte lamenta nuovamente l’erronea applicazione della disciplina in tema di garanzia per i vizi nel contratto di appalto, anche sotto il profilo dell’onere della prova, sostenendo la tesi della nullità della sentenza impugnata per erronea ricostruzione dei fatti e per mancanza assoluta di motivazione. I due motivi, da trattarsi congiuntamente attesa la loro connessione, a parte ogni considerazione circa la relativa ammissibilità, sono infondati. 3.2. Quanto alla doglianza relativa alla mancata specificazione del tempo e delle cause dell’interruzione del rapporto, premesso che non è contestato il fatto che l’esecuzione della prestazione dell’appaltatrice sia stata incompleta, come constatato dalla Corte d’appello, le lacune lamentate dalla parte non si traducono in un vizio motivazionale per le ragioni già indicate nell’esame del secondo motivo. 13 3.3. Quanto alle censure relative alla pretesa violazione delle norme in tema di garanzia per i vizi nel contratto di appalto, deve rilevarsi che effettivamente la Corte d’appello, dopo aver correttamente escluso l’applicabilità della disciplina in questione alla luce della solo parziale esecuzione della prestazione da parte dell’appaltatore (si veda, in proposito, tra le altre: Cass. n. 5771/2025), ha poi accertato l’avvenuta decadenza. Va tuttavia osservato che il rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dall’opponente è stato motivato sia con il carattere non particolarmente rilevante dell’inadempimento ascritto all’appaltatrice - desunto, a sua volta, dal fatto che i vizi non erano stati ritenuti gravi e dall’avvenuta consegna del materiale occorrente per l’esecuzione dell’opera - sia con la valutazione di prevalenza dell’inadempimento posto in essere dal committente. Tali considerazioni non hanno nulla a che fare con la decadenza, sono autonomamente idonee a sorreggere la decisione ed anzi l’esame della questione da parte della Corte distrettuale induce a ritenere che non sia stato l’accertamento della decadenza medesima a determinare il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta dall’opponente. 3.4. Quanto alle censure relative all’interpretazione della lettera in data 09.05.2012, deve osservarsi che, come affermato da questa Corte in materia di interpretazione del contratto - ma lo stesso principio vale anche nel caso di specie -, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito;
nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi 14 nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr.: Cass. n. 10131/2006; Cass. n. 22899/2006; Cass. n. 26690/2006; Cass. n. 3644/2007). Ebbene, nella specie, la parte non indica i canoni ermeneutici che assume non osservati e si limita a contrapporre la propria interpretazione a quella del giudice del merito, che tuttavia risulta in sé logica e plausibile. Quanto all’asserita erronea ricostruzione dei fatti, la tesi del ricorrente si fonda sulle medesime argomentazioni già indicate in relazione ai precedenti motivi, sicché vanno qui richiamate le considerazioni innanzi esposte. 4. Il quinto motivo è rubricato come segue: Violazione dell'art. 360 comma 1, n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1453 cc. 1667 e segg. cc. e c.c., per aver attribuito valore decisivo ed univoco a deposizioni testimoniali contraddittorie, in contrasto con i documenti fotografici acquisiti in atti. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia posto a fondamento della decisione le deposizioni rese dai testi NA e IN, testi dei quali erano state da lui eccepite l’incapacità e l’inattendibilità e le cui dichiarazioni erano risultate contraddittorie, oltre che in contrasto con ulteriori risultanze istruttorie (bolle accompagnatorie;
deduzioni confessorie effettuate in atti dall’opposta; deposizione della teste RU). 15 Il ricorrente, sul punto, aggiunge che almeno una delle deposizioni rese dai testi NA e IN doveva essere ritenuta falsa, mentre quella della teste RU doveva essere considerata attendibile e legittima;
quest’ultima non era censurabile in assenza di eccezioni della controparte. Il motivo in questione è inammissibile. 4.1. In proposito, si è già visto che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (cfr.: Cass. n. 20553/2021). 4.2. Inoltre, una volta esclusa la possibilità di considerare sussistente la violazione di legge, deve osservarsi che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non 16 integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; in senso conforme, tra le altre, si vedano anche: Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024). In concreto, premesso che il vizio relativo all’omesso esame riguarda i fatti storici e non le prove in sé, deve in ogni caso considerarsi che gli elementi istruttori indicati dal ricorrente sono stati esaminati dalla Corte d’appello, con ragionamento e conclusioni che, ancorché non condivisi dalla parte, risultano logici e plausibili, né le doglianze del ricorrente possono essere volte ad ottenere in questa sede una revisione delle valutazioni di merito, revisione che la parte stessa riconosce essere qui preclusa (cfr.: ricorso, a pagina 26, terzultimo rigo). 5. Il sesto motivo è rubricato come segue: Error in procedendo, in relazione all'art. 360, 1° comma, n.
5. c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per essere la sentenza munita di una mera motivazione apparente in relazione all'entità e alla conformazione delle uu.ii. dell’arch. BA - Vizio e/o difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio errore di fatto. Violazione dell'art. 360 1° comma, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. In primo luogo, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui si era affermato che egli era proprietario di quattro palazzine, anziché di quattro unità collegate tra loro, in tal modo minimizzando l’inadempimento della controparte. In secondo luogo, premesso che la bolla del 17.12.2008 non era sottoscritta e quella precedente era stata disconosciuta, sicché la prova dell’effettiva consegna dei serramenti derivava dalle testimonianze sopra 17 menzionate, doveva osservarsi che era impossibile che i materiali fossero stati consegnati nella data del 17.12.2008, che i testi avevano mentito e che non vi era alcuna prova dell’avvenuta consegna dei quarantanove serramenti indicati dalla Corte d’appello. Il motivo è infondato. 5.1. Come si evince dall’esame della sentenza impugnata, dalla circostanza relativa alla composizione del compendio immobiliare di proprietà dell’opponente non è stata tratta alcuna particolare conseguenza in relazione alla decisione, la quale si fonda, invece, su dati diversi ed ulteriori, né può dirsi che la considerazione di una diversa composizione degli immobili avrebbe condotto la Corte d’appello ad una decisione di segno opposto. 5.2. Per il resto, non può che ribadirsi che non è ammissibile un motivo che tenda ad ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove in questa sede, visto che in tal modo si renderebbe il giudizio di legittimità un terzo grado del processo di merito. 6. Il settimo motivo è rubricato come segue: condanna alle spese. Non si tratta di un motivo vero e proprio, visto che il ricorrente, lungi dal censurare la sentenza impugnata, chiede la revoca della condanna alle spese per i gradi di merito quale conseguenza dell’accoglimento degli ulteriori motivi. 7. Alla luce di quanto precede, il ricorso va interamente rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 8. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
18 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla società controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025. Il Consigliere est. AV DE IO Il Presidente IL AS