Sentenza 16 aprile 2012
Massime • 1
L'assenza di contraffazione del marchio, per la diversità di quello utilizzato, non esclude di per sé la configurabilità del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2012, n. 23104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23104 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana Presidente del 16/04/2012
Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro Consigliere N. 446
Dott. SABEONE Gerardo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. rel. Consigliere N. 37086/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI RIMINI;
nei confronti di:
1) DI RR CO N. IL 21/03/1974 C/;
avverso l'ordinanza n. 61/2011 TRIB. LIBERTÀ di RIMINI, del 27/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. STABILE.
1. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Carmine Stabile, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico ministero presso il tribunale di Rimini propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame il 27 luglio 2011, con la quale è stato revocato il provvedimento di sequestro probatorio eseguito in danno di Di ER RA (indagato per i reati di cui agli artt. 473, 474, 648 e 517 cod. pen.) ed avente ad oggetto 61 magliette.
2. Sostiene il Pubblico ministero che il tribunale abbia commesso una violazione dell'art. 517 cod. pen. e che abbia assunto una motivazione contraddittoria in quanto, dopo aver ritenuto che non era possibile ritenere la contraffazione per la mancanza di fotografie a colori degli oggetti sequestrati e di quelli asseritamente contraffatti, ha poi proceduto ad un raffronto fra le due categorie di prodotti, operando una approfondita valutazione di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, per le ragioni che seguono. Non sconosce, questo Collegio, che la Sezione ha già trattato una questione analoga all'udienza del 30.11.2011, con un esito diverso. Allora il ricorso del P.M. fu rigettato sulla considerazione che il Tribunale di Rimini, pur omettendo in motivazione un riferimento specifico all'art. 517 cod. pen., aveva ritenuto insussistente il presupposto comune sia al 474 che al 517 e cioè che il fatto ricadesse su un elemento del bene avente funzione identificativa del prodotto.
2. Si era ricordato, in quella sede, che anche per la configurabilità del reato di cui all'artì colo 517 del codice penale è necessario che l'induzione in inganno sia prodotta da "nomi, marchi o segni distintivi" (Sez. 3, n. 27986 del 09/04/2008, Andriulo), mentre nel caso di specie la potenziale induzione in errore circa la provenienza dei prodotti sembrava dipendere non tanto dall'uso di segni distintivi equivoci, quanto piuttosto dalla asserita riproduzione dei motivi estetici sulle magliette (Sez. 3, n. 28159 del 19/05/2006, Ronchi).
3. Sotto tale profilo la Corte osservava che non si doveva confondere il marchio figurativo, che è un segno distintivo del bene, dall'elemento estetico di natura figurativa, che è invece una caratteristica del prodotto. Mentre il marchio (che può essere verbale o figurativo, cioè composto da semplici successioni di lettere, ovvero anche da colori e forme caratterizzate da una determinata disposizione cromatica e spaziale) serve ad identificare la provenienza del bene da un determinato produttore, l'elemento estetico ha lo scopo di incontrare i gusti dei consumatori, incrementandone l'apprezzamento e dunque le vendite.
4. Un margine più sottile di distinzione sussiste nei casi di riproduzione, come motivo estetico del prodotto, del marchio figurativo (si pensi ad un noto marchio del lusso che produce borse da passeggio), ma il caso in esame è totalmente diverso, dato che sulle magliette venivano riportate delle semplici scritte che nulla hanno a che fare con II marchio del produttore.
5. Orbene, fatta questa dovuta premessa, per spiegare che non vi è contrasto con la precedente decisione di questa stessa sezione, ritiene questo Collegio che, fermi restando i principi di diritto consolidati in materia di tutela penale dei segni distintivi, si debba invero censurare l'ordinanza del tribunale di Rimini sotto il profilo della motivazione, che, a fronte delle questioni trattate, risulta inadeguata al punto da poter essere definita apparente, specie considerato che non contiene una parola in merito alla escludibilità del reato di cui all'art. 517 c.p., pur in costanza di uno specifico motivo di ricorso del P.M..
6. Sotto questo profilo, ritiene questo Collegio che non sia possibile ritenere implicitamente esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 517 cod. pen., laddove l'ordinanza - parlando, invero impropriamente, di "contraffazione" relativa alle scritte di fantasia - sembra escludere l'esistenza di un'attività di contraffazione diretta contro un segno distintivo del prodotto.
7. Ed invero, osta a tale interpretazione la duplicità della motivazione, laddove prima si riferisce al marchio d'impresa apposto sul prodotto (ponendo a confronto i marchi HAPPYNESS e HAPPY STAR), e poi parla dell'elemento figurativo che caratterizza l'estetica del prodotto (scritte "la vita è bella" e "after party"); sotto il primo profilo il Tribunale ritiene che non vi sia contraffazione del marchio (per la diversità di nome e forma tra i marchi HAPPYNESS e HAPPY STAR), ma omette di valutare se sia invece possibile che i due marchi, pur diversi, presentino analogie tali (anche in correlazione alla imitazione dell'estetica del prodotto, che solo in questo senso può assumere una qualche rilevanza sotto il profilo penale) da poter indurre in errore il consumatore sulla provenienza del bene (v. Sez. 5, n. 38068 del 09/03/2005, Lauri).
8. Il tribunale, in sede di rinvio, dovrà dunque compiere questa vantazione, ovviamente a livello di mera configurabilità del "fumus" del reato, livello sufficiente ai fini della legittimità della misura. Infine, va sottolineato che il richiamo di cui al provvedimento impugnato alla mancanza di una perizia per poter valutare la situazione è in conferente ed erroneo in linea di principio poiché il sequestro probatorio può essere disposto e mantenuto proprio ai fini di procedere ad accertamenti per stabilire gli aspetti tecnici della condotta denunciata, al fine della stessa configurabilità del reato ipotizzato (Cass. 6.5.99, n. 1716; Cass.5.03.2009, n. 14411; Cass. 28.01.2009, n. 5402).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012