Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2014, n. 844
CASS
Sentenza 25 febbraio 2014

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Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione della istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603 cod.proc.pen., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 Cedu, tra la disposizione dell'art. 175, comma secondo, e art. 603, comma quarto, cod.proc.pen.

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    Il condannato in contumacia, una volta che sia stato restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603 c.p.p., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 Cedu, tra le disposizioni previste dall'art. 175, comma 2 e art. 603, comma 4: la reintegrazione non può essere effettiva se non integrale e svincolata da oneri o restrizioni di sorta, soprattutto ove l'imputato rimesso in termini abbia richiesto la riassunzione delle prove dichiarative assunte in primo grado, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2014, n. 844
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 844
Data del deposito : 25 febbraio 2014

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