Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la riproduzione di una figura o di un personaggio di fantasia di per sé costituente marchio o segno distintivo del prodotto (cosiddetto marchio figurativo) impone, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 517 cod. pen., che detta raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce risultante dal marchio apposto e regolarmente registrato; diversamente, il "fumus" del predetto reato non è ipotizzabile ove la riproduzione abusiva delle immagini apposte sugli oggetti ha solo la funzione di richiamare l'interesse dei possibili acquirenti per venire incontro ai gusti della clientela. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di grembiuli recanti immagini riproducenti personaggi di fumetti o cartoni animati).
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, sez. III, sentenza 09/07/2008 n° 27986Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 settembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2008, n. 27986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27986 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 09/04/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 401
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 39302/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL PE, n. a Francavilla Fontana il 25.10.1969;
avverso l'ordinanza in data 19.9.2007 del Tribunale di Brindisi, con la quale è stato confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di grembiuli emesso dal P.M. in data 4.8.2007;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di grembiuli emesso dal P.M. nei confronti di UL PE in relazione al reato di cui all'art. 517 c.p.. Il sequestro dei grembiuli era stato eseguito dalla GG.FF. presso la ditta New Baby s.r.l., di cui è legale rappresentante l'indagato, in quanto recanti immagini che riproducono personaggi dei fumetti (Superman, RM, Batman) o dei cartoni animati (Yu-Gi-Ou ed altri) in violazione delle norme sul diritto d'autore. Il tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di cui all'art. 517 c.p. in base al rilievo che si tratta di prodotti idonei a trarre in inganno il consumatore circa la loro provenienza, essendo abusiva la riproduzione di tali immagini;
che a nulla rileva in contrario il fatto che sui grembiuli era riportato il marchio "Montefiore", regolarmente registrato, di proprietà della ditta produttrice Gi Effe Moda S.p.A..
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, che la denuncia per violazione di legge con tre motivi di gravame.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 517 c.p.. Si deduce che i giudici di merito hanno ritenuto erroneamente l'abusiva riproduzione di immagini tutelate dal diritto d'autore equivalente all'uso di nomi, marchi ed altri segni distintivi di cui alla fattispecie penale prevista dall'art. 517 c.p.. Si osserva in proposito che le immagini di cui è stata rilevata la riproduzione abusiva non rappresentano un marchio, un nome di impresa e tanto meno un segno distintivo;
che la disposizione citata punisce chiunque pone in vendita prodotti industriali con nomi, marchi o segni mendaci e non già chi appone sui detti prodotti immagini di fantasia altrui senza averne titolo.
Con il secondo mezzo di annullamento si reitera la denuncia per violazione e falsa applicazione dell'art. 517 c.p.. Si osserva che tutti i grembiuli sequestrati recano il marchio Montefiore, regolarmente registrato, appartenente alla ditta GI Effe Moda S.p.A. presso la quale l'UL si era rifornito. Si deduce, quindi, che le immagini di cui alla contestazione non sono di per sè riferibili ad un determinato produttore, mentre il marchio apposto sui grembiuli garantisce l'origine della merce in relazione alla ditta che la ha prodotta, sicché non poteva ritenersi sussistente alcuna possibilità che il consumatore venisse tratto in inganno circa la provenienza della merce dall'azienda produttrice della stessa.
Con l'ultimo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 253 c.p.p. e dell'art. 125 c.p.p., comma 3. Si deduce che il decreto di convalida emesso dal P.M. è sostanzialmente carente della indicazione della finalità probatoria in funzione della quale era stato disposto il sequestro;
che dinanzi al tribunale del riesame era stato formulata una specifica doglianza sul punto ma il provvedimento impugnato ha totalmente omesso di esaminare il citato motivo di impugnazione.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Preliminarmente la Corte rileva che l'ultimo, ma pregiudiziale, motivo di gravame non è fondato.
Il decreto di convalida di sequestro emesso dal P.M., invero, si palesa sufficientemente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie che hanno giustificato la misura reale, essendo stato evidenziato nel provvedimento che sulle cose di cui è stata disposta l'apprensione devono essere espletati ulteriori accertamenti necessari per la prosecuzione delle indagini in ordine al reato ipotizzato.
A nulla rileva, pertanto, la carenza di motivazione, pur sussistente, sulla specifica doglianza formulata dall'istante per il riesame sul punto.
Sono, invece, fondati per quanto di ragione i due primi motivi di gravame.
Il reato ex art. 517 c.p. ha per oggetto la tutela dell'ordine economico ed è finalizzato ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti.
La fattispecie prevista dalla norma è, pertanto, integrata dalla vendita o dal fatto di mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti segni mendaci, atti ad indurre in inganno il compratore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, individuate dal legislatore nella origine, provenienza o qualità dello stesso.
Pertanto, una raffigurazione apposta sulla merce posta in vendita o altrimenti in circolazione che non esplichi la funzione di attestare le qualità essenziali del prodotto nei sensi precisati, in modo da ingenerare la possibilità di confusione da parte dei consumatori in ordine alla origine, provenienza e qualità dello stesso, non integra il reato di frode in commercio.
Alla luce di tali rilievi si deve, perciò, distinguere la riproduzione di una figura o di un personaggio di fantasia, che costituisce esso stesso marchio o segno distintivo del prodotto (cosiddetto marchio figurativo), non necessariamente registrato, ed è, quindi, idoneo a certificare la provenienza della merce da una determinata azienda o da una determinata area geografica ovvero la qualità della stessa, dalla riproduzione di immagini che, seppure oggetto di tutela in base alle norme sul diritto d'autore, possono essere apposte sugli oggetti più diversi ed esplicano solo la funzione di richiamare l'interesse dei possibili acquirenti, venendo incontro ai loro gusti.
Orbene, l'ordinanza impugnata si è limitata a rilevare che la riproduzione dei personaggi di fantasia precisati in narrativa è abusiva, essendo gli stessi tutelati dalle norme sul diritto d'autore, senza che, peraltro, risulti precisata, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 517 c.p., la idoneità di tali raffigurazioni ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce sequestrata diversa da quella altrimenti risultante dal marchio regolarmente registrato, apposto sulla stessa, secondo quanto risulta dallo stesso provvedimento impugnato. Per completezza va inoltre rilevato, che, in ogni caso, il giudice del riesame può, nella valutazione della legittimità del decreto di sequestro, attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella ipotizzata in detto provvedimento, stante il richiamo contenuto nell'art. 324 c.p.p., comma 7, all'art. 309 c.p.p., comma 9, (cfr. sez. 5^, 200449376, Manieri, RV 230428).
La ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo giudizio che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2008