Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/1998, n. 13645
CASS
Sentenza 6 novembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di frode processuale, prevista dall'art. 374 cod. pen., l'immutazione dei luoghi non integra il reato solo quando sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista da non essere idonea a indurre in errore nessuno, non comportando il pericolo implicato dalla norma incriminatrice, pericolo che esiste invece ogni qual volta l'immutazione sia percepibile soltanto a un esame non superficiale e possa sfuggire a un occhio non particolarmente esperto. (Fattispecie riguardante un immobile sul quale era stata disposta perizia per l'accertamento di vizi redibitori, derivanti da difetti dell'impianto idrico causativi di umidità nei muri, immobile del quale l'imputato aveva provveduto a ritinteggiare le pareti, così da occultare dette tracce, rilevabili solo da un occhio esperto e a seguito di attento esame).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/1998, n. 13645
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13645
    Data del deposito : 6 novembre 1998

    Testo completo