Sentenza 6 novembre 1998
Massime • 1
In tema di frode processuale, prevista dall'art. 374 cod. pen., l'immutazione dei luoghi non integra il reato solo quando sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista da non essere idonea a indurre in errore nessuno, non comportando il pericolo implicato dalla norma incriminatrice, pericolo che esiste invece ogni qual volta l'immutazione sia percepibile soltanto a un esame non superficiale e possa sfuggire a un occhio non particolarmente esperto. (Fattispecie riguardante un immobile sul quale era stata disposta perizia per l'accertamento di vizi redibitori, derivanti da difetti dell'impianto idrico causativi di umidità nei muri, immobile del quale l'imputato aveva provveduto a ritinteggiare le pareti, così da occultare dette tracce, rilevabili solo da un occhio esperto e a seguito di attento esame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/1998, n. 13645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13645 |
| Data del deposito : | 6 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 6/11/1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 1502
3. " Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Serpico " N. 25077/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CI ON
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 28.4.1998, con la quale veniva confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 374 capo e per altri reati
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost.Proc.Gen. dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Rocco Maggi che ha concluso per il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese;
o s s e r v a
Con sentenza in data 28.4.1998, Corte d'Appello di Lecce confermava la condanna di CI ON per il reato di cui all'art. 374 c.p., ravvisato nell'avere lo CI, custode di un immobile sul quale nel corso di una causa civile era stata disposta perizia per accertare l'esistenza di vizi redibitori, modificato lo stato dei luoghi per eliminare tracce di umidità presenti sui muri. Confermava altresi la condanna dello CI per i reati di violenza privata, ingiurie, percosse e minacce commessi in danno del legale di parte attrice in occasione di un sopralluogo. Riteneva la Corte che la condotta dello CI (tinteggiatura delle pareti) fosse idonea ad integrare gli estremi della frode processuale;
e che la prova degli altri reati si desumesse dalle deposizioni di pressoché tutti i testimoni presenti.
Ricorre lo CI, deducendo erronea applicazione dell'art. 374 c.p.. Egli si sarebbe limitato infatti ad una superficiale pulizia delle pareti che non aveva avuto neppure l'effetto di rendere invisibili le tracce di umidità, ma solo quello di eliminare le formazioni di muffa dall'umidità provocate: la sua condotta non sarebbe stata, quindi, idonea a trarre alcuno in inganno, data anche la natura dell'indagine demandata al perito. Deduce inoltre erronea applicazione delle norme di diritto sostanziale prevedenti gli altri reati contestatigli, secondo lui esclusi dalle stesse deposizioni testimoniali richiamate nella sentenza.
Sono infondati i rilievi del ricorrente relativi alla pretesa erronea applicazione dell'art. 374 c.p. Va premesso che, come risulta dalle sentenze di merito, pendeva all'epoca del fatto una causa civile avente ad oggetto l'esistenza di vizi redibitori afferenti all'immobile in argomento, di proprietà dello CI e di altre persone;
ed era stato demandato al c.t.u. l'accertamento relativo alla presenza di tracce di umidità sui muri e all'esistenza di difetti dell'impianto idrico, causa probabile dell'umidità. Dopo il primo accesso il consulente constatò che le vistose tracce di umidità in quell'occasione riscontrate etano scomparse a seguito della tinteggiatura delle pareti e risultavano tuttora percepibili soltanto ad un occhio esperto e ad un esame attento.
Al contrario di quanto dal ricorrente dedotto, la condotta accertata integra gli estremi del reato di cui all'art. 374 c.p., che sono esclusi soltanto quando l'immutazione dei luoghi sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista da non essere idonea ad indurre in errore nessuno, non comportando perciò il pericolo richiesto dalla norma incriminatrice: pericolo che esiste invece in ogni diversa ipotesi, e cioè quando l'immutazione sia percepibile soltanto grazie ad un esame non superficiale e possa sfuggire ad un occhio non particolarmente esperto. È fuori discussione anche l'incidenza potenziale della condotta dell'imputato ad influire sugli accertamenti peritali in corso. dato che l'indagine demandata al c.t.u., come si è già visto, atteneva proprio alla situazione dell'impianto idrico, del cui eventuale cattivo stato le tracce di umidità assumevano evidente valore sintomatico. A nulla rileva poi, è appena il caso di osservare, che inganno non vi sia stato in effetti, perché il reato in esame è tipico reato di pericolo, ad integrare gli estremi del quale non si richiede l'effettiva induzione in errore ma è sufficiente la sua astratta possibilità.
I rilievi relativi agli altri reati attengono a profili di fatto insuscettibili di considerazione nella presente sede, a, fronte di una motivazione congrua e del tutto immune da vizi logici, che ne ha ritenuto la sussistenza sulla base di deposizioni testimoniali concordi e attendibili.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le Conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese, che si liquidano come da dispositivo, in favore delle parti civili EL LM e PA DO.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Lo condanna inoltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in L. 2.560.000, di cui L.
2.000.000 per onorari, oltre I.V.A. e C.A. Così deciso in Roma, all'udienza, il 6 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1998