Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10396
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Sentenza 30 luglio 2001

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In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le Professioni sanitarie, per aversi mutamento del fatto con Riferimento al principio di correlazione tra addebito contestato e sentenza, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali (naturalisticamente intesi, come comprensivi delle caratteristiche spaziali e temporali), del fatto concreto, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'addebito da cui scaturisca una reale violazione del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'incolpato, attraverso l'iter del processo, abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

Nei procedimenti disciplinari svolgentisi innanzi agli ordini professionali in fase giurisdizionale (nella specie, Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie) vige il generale principio del rispetto del contraddittorio e della tutela del diritto di difesa, e, pertanto, l'incolpato ha diritto di richiedere che le prove siano rinnovate in sua presenza; peraltro, se lo stesso non si sia avvalso di tale facoltà e abbia accettato che l'incolpazione fosse decisa sulla base delle prove raccolte nell'inchiesta preliminare, non può più revocare detta scelta.

L'assegnazione agli ordini professionali della titolarità e del potere di intraprendere e decidere le azioni disciplinari ai professionisti appartenenti alla stessa categoria trova origine nelle rispettive leggi e fondamento nella necessità di raggiungere in concreto i fini istituzionali che gli appartenenti ad una determinata collettività professionale sono tenuti a perseguire. Pertanto, non possono applicarsi alle azioni disciplinari promosse dagli ordini professionali, non essendo fondate su violazioni dei doveri connessi al pubblico impiego, la disciplina stabilita per il procedimento disciplinare dei pubblici dipendenti ed, in particolare, le norme di cui agli artt.103 e 120 del T.U. n.3 del 1957 relative all'estinzione del potere sanzionatorio per decorso del termine di novanta giorni tra gli atti infraprocedimentali.

La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 51 del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti professioni sanitarie è interrotta con effetto istantaneo ai sensi dell'art. 2945, primo comma, cod. civ., dal promovimento della detta azione disciplinare in sede amministrativa, mentre per la fase giurisdizionale davanti alla Commissione Centrale è applicabile il secondo comma del menzionato art. 2945 che prevede l'effetto permanente dell'interruzione (Nella specie, il principio è stato affermato in relazione a procedimento disciplinare a carico di un odontoiatra).

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme istitutive della Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie (e, in particolare, dell'art. 74 del d.P.R. 221 del 1950) per presunta violazione dei principi di autonomia, indipendenza ed inamovibilità degli organi giurisdizionali conseguente alla attribuzione della facoltà di nomina e revoca dei membri della Commissione stessa al potere esecutivo. Le modalità secondo le quali tale facoltà risulta disciplinata sono, difatti, tali da non ledere l'autonomia dei membri dell'organo, risultando, per converso, del tutto funzionali allo scopo di garantirne il perseguimento dei fini istituzionali e di tutelare la dignità dell'Ordine medico, senza risultare, in alcun modo, espressione di mera discrezionalità o di arbitrio, poiché la pronuncia di revoca presuppone un procedimento (di cui risultano investiti i massimi organi dello Stato, sentiti gli ordini professionali) nel quale è garantito, tra l'altro, il contraddittorio con gli interessati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10396
    Data del deposito : 30 luglio 2001

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