Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
L'ampliamento di una servitù di passaggio, ai sensi dello art. 1051 cod. civ., trova limite nella valutazione delle contrapposte esigenze dei fondi, in quanto il pregiudizio per il fondo servente non deve essere superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante e l'apprezzamento in concreto in ordine alla ricorrenza del requisito obiettivo delle esigenze del fondo e della idoneità o meno dell'ampliamento richiesto alle esigenze suddette, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se adeguatamente e correttamente motivato.
Commentario • 1
- 1. Le servitù coattivehttps://www.studiocataldi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. DE JULIO SArio - rel. Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BOSCHETTO 27, presso lo studio dell'avvocato ENRICO LA BRUNA, difeso dall'avvocato REMIGIO LA BRUNA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN RO, AN SS, AN FE, tutti coeredi di GIUDICE CONCETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell'avvocato ELIO BENIGNI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1315/99 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 09/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/02 dal Consigliere Dott. SArio DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 1988, AN SA, quale mandataria di Giudice Concetta, proprietaria di un fondo rustico in S. Potito Ultra, località Solaro, conveniva in giudizio davanti al pretore di Avellino EL IO, proprietario di fondo confinante, a favore del quale sussisteva servitù di passaggio gravante sul fondo della Giudice, per la larghezza di cm. 80, perché aveva arbitrariamente ampliato il passaggio, per sentirlo condannare al ripristino dei luoghi.
Il EL resisteva alla domanda e spiegava domanda riconvenzionale per ottenere ai sensi dell'art. 1051 c.c. l'ampliamento della servitù di passaggio.
Il Pretore di Avellino accoglieva la domanda proposta dalla Giudice e rigettava la domanda riconvenzionale con sentenza del 5 febbraio 1990, compensando le spese di lite. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il EL eccependo la nullità della decisione per non essergli stato comunicato l'assegnazione della causa al Pretore di Avellino a seguito della soppressione della Pretura di Chiusano S. Domenico. Nel merito eccepiva l'errata interpretazione dello art. 1051 c.c, così come operata al primo giudice.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1315 del 9 nov. '99, dichiarava la nullita' della sentenza del Pretore ed accoglieva la domanda proposta dalla Giudice rigettando la domanda riconvenzionale proposta dal EL. Dichiarava che il viottolo doveva avere la larghezza di cm. 80 e condannava il EL al ripristino dello stato dei luoghi.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione EL IO con due motivi di gravame, illustrati con memoria;
resiste con controricorso AN SA, che ha depositato anche memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1051 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte (art. 360 n. 5 c.p.c), per avere la sentenza impugnata respinto la domanda riconvenzionale ritenendo non applicabile nella ipotesi in esame il disposto dell'art. 1051 cod.civ. Deduce il ricorrente che il C.T.U. ha chiarito che il suo terreno era intercluso;
che l'unico accesso ed anche il più comodo era quello menzionato nell'atto di divisione del 23.9.1938 del notaio Titomanlio, nel quale si parla di un passaggio di cm. 80 nella proprietà di Giudice Concetta;
che sarebbe stato opportuno ampliare il viottolo esistente perché non solo era l'unica via "di accesso al fondo ma anche la più comoda;
che l'ampliamento era necessario per consentire l'accesso con mezzi pesanti, indispensabili per la coltivazione del terreno e per raggiungere il fabbricato costruito dal EL;
che se il fondo era incolto, ciò dipendeva dalla circostanza che non gli era consentito il passaggio con mezzi meccanici.
Il motivo è infondato e va disatteso.
Invero l'art. 1051 cod. civ. disciplina in maniera unitaria l'ipotesi di costituzione ex novo della servitù di passaggio e quella di ampliamento di passaggio preesistente, per cui anche nella seconda ipotesi l'indagine del giudice deve accertare se ricorra l'utilità dell'ampliamento nei limiti fissati dal comma secondo (cfr. Cass. n. 2841/1997). Presupposti per l'ampliamento della servitù di passaggio sono, tra l'altro, che l'ampliamento non rappresenti una mera comodità, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo dominante nella destinazione preesistente o in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare;
che sia possibile ottenere l'ampliamento in modo da arrecare il minor danno al fondo servente (cfr. Cass. n 3973/1997). Motiva la sentenza impugnata che tali due requisiti non sono stati provati dal EL, perché il c.t.u. "ha evidenziato che il fondo di proprietà EL è completamente incolto e l'appellato non ha provato i motivi di tale stato e quale sia o quale dovrebbe essere il normale uso del fondo stesso, con correlativa indispensabilità del chiesto ampliamento del passaggio".
Motiva ancora il Tribunale che il c.t.u. ha previsto il passaggio quasi al centro della particella 53, frazionandola eccessivamente, oltre che nei prezzi del fabbricato che su detta particella insiste;
che non vi è prova che il fondo servente non subirebbe grave pregiudizio;
che non sussiste altra soluzione importante minor danno per il fondo servente.
In definitiva il Tribunale ha escluso l'ampliamento perché il fondo servente sarebbe in maniera notevole penalizzato, senza che il EL abbia dimostrato le necessità dell'ampliamento del viottolo largo 80 cm.; e perché il EL aveva ottenuto una delibera favorevole in data 19 aprile 1982 dal Comune di Chiusano S. Domenico, proprietario del fondo attiguo a quello suo, per la permuta di una striscia di terreno, che gli consentiva un agevole accesso alla strada pubblica senza alcuna spesa.
Del resto l'art. 1051 cod. civ. presuppone la impossibilità del richiedente di procurarsi il passaggio senza eccessivo dispendio o disagio.
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n 4526/1990, n 3279/1981, n 1948/1982) che lo ampliamento di una servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., trova limite nella valutazione delle contrapposte esigenze dei fondi, in quanto il pregiudizio per il fondo servente non deve mai essere superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante.
E l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, in concreto, del requisito obiettivo delle esigenze del fondo e della idoneità o meno dell'ampliamento richiesto alle esigenze suddette, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione (cfr., in modo conforme, Cass. 4 aprile 1962 n. 705, 16 giugno 1989 n. 2903). Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norma di diritto e vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c), in relazione all'art. 91 c.p.c, per non avere il giudice di appello compensato le spese, avendo rigettato sia l'appello principale che quello incidentale.
Il motivo è incensurabile, perché censura una valutazione discrezionale del giudice di merito, che non richiede specifica motivazione, salvo che non risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte completamente vittoriosa (cfr., ex multis, Cass. n. 5988/2001; n. 5390/2000). Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1591,00, di cui euro 1.500,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2003