Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3184
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

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Massime1

L'ampliamento di una servitù di passaggio, ai sensi dello art. 1051 cod. civ., trova limite nella valutazione delle contrapposte esigenze dei fondi, in quanto il pregiudizio per il fondo servente non deve essere superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante e l'apprezzamento in concreto in ordine alla ricorrenza del requisito obiettivo delle esigenze del fondo e della idoneità o meno dell'ampliamento richiesto alle esigenze suddette, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se adeguatamente e correttamente motivato.

Commentario1

  • 1Le servitù coattive
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3184
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3184
Data del deposito : 4 marzo 2003

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