Sentenza 21 gennaio 2014
Massime • 1
Risponde di appropriazione indebita e non di truffa il direttore di un istituto bancario, che, in collusione con un cliente ed omettendo i doverosi controlli interni, metta a disposizione dello stesso somme di denaro, accreditando sul di lui conto o pagando direttamente assegni privi di provvista. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la qualità di direttore consente all'agente un'ampia e materiale disponibilità delle somme depositate in banca, rispetto alle quali, con l'attribuzione diretta o l'accreditamento al terzo, egli si comporta "uti dominus").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2014, n. 6603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6603 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 21/01/2014
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 200
Dott. BELTRANI GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 28558/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL GI nato a [...] il [...];
2) HI AN nato in [...] [...];
avverso la sentenza del 19/12/2012 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. ANIELLO Roberto che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
udito per l'imputato LL GI l'avv. Piccolo Domenico che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19/12/2012, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 30/11/2011, riduceva la pena inflitta a HI AN ed a LL GI in ordine al reato loro ascritto di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 11, artt. 110 e 646 cod. pen., ad anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa ciascuno.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati ed in particolare quello proposto dal HI in ordine all'insussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del delitto di appropriazione indebita ed in ordine alla qualificazione giuridica del fatto;
nonché quello proposto dal LL in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
LL GI.
2.1. violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 110 e 646 cod. pen.. Si evidenzia, al riguardo, l'insussistenza degli elementi idonei ad integrare il concorso morale o materiale del ricorrente nel reato nonché la carenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato contestato.
2.2. mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 62 bis, 81, 132 e 133 cod. pen. con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, all'eccessività dell'aumento per la continuazione ed all'eccessività della pena inflitta.
HI Salvatore.
2.3. contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della consapevolezza in capo al ricorrente che la condotta dei direttori dell'agenzia, identificati nei coimputati IO e Conti, per i quali si è proceduto separatamente, esorbitasse dalle loro attribuzioni.
2.4. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 646 e 640 cod. pen. con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti contestati. Rappresenta, al riguardo, che la condotta consistita nella messa in disponibilità, da parte del direttore dell'agenzia, di somme prima dell'effettivo pagamento da parte del trattario va qualificata come truffa, in quanto realizzata attraverso un artifizio contabile.
2.5. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 62 bis cod. pen., con riguardo al diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi devono essere entrambi dichiarati inammissibili, per essere tutti i motivi proposti manifestamente infondati.
3.1. Quanto al primo motivo proposto da LL GI, la sentenza impugnata contiene un'analitica descrizione ed analisi, alla luce delle censure mosse con l'atto di appello, degli elementi di fatto emersi nel giudizio di primo grado in base ai quali il ricorrente è stato ritenuto concorrente nelle accertate appropriazioni indebite, reato del quale è stata accertata la presenza dell'elemento materiale e di quello psicologico. Segnatamente la Corte d'Appello, con argomentare privo di contraddittorietà o manifeste illogicità, ha dato atto delle risultanze probatorie in base alle quali era emerso un diretto coinvolgimento del ricorrente nella gestione del conto corrente della società Eri ed un collegamento dello stesso con il HI. Il ricorso, invece, si limita a reiterare in modo generico doglianze le doglianze sollevate con l'atto di appello, a fronte di una motivazione che risulta puntuale in fatto e corretta in diritto.
3.2. Passando al secondo motivo proposto dal LL GI, il giudice di appello ha ritenuto di ridimensionare il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, ritenendola congrua la pena sopra indicata alla luce dell'entità del danno in concreto riportato dalla persona offesa. Nel ricorso non si prospettano ulteriori argomentazione meritevoli di valutazione in ordine al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice nella concreta commisurazione della pena da infliggere sulla base dei criteri fissati nell'art. 133 cod. pen.. Inoltre il giudice di appello ha rilevato di non potere concedere le attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di ragioni peculiare idonee a giustificare una riduzione del trattamento sanzionatorio, avendo tenuto conto della gravità della condotta delittuosa posta in essere per un periodo di diversi mesi. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
3.3. Passando all'esame del ricorso proposto dal HI, quanto al primo motivo, la sentenza impugnata contiene un articolato passaggio in cui viene affrontata con argomentazioni prive di contraddittorietà o manifeste illogicità, la questione, proposta con i motivi di appello, relativa alla ritenuta sussistenza in capo al ricorrente dell'elemento psicologico del delitto di appropriazione indebita. In tal senso viene, ragionevolmente, valorizzato il carattere di estrema e plateale scorrettezza delle operazioni che il ricorrente, unitamente al LL, continuamente chiedeva ed otteneva che venissero eseguite da parte dei funzionari preposti;
tali circostanze hanno comportato, ad avviso della Corte territoriale, una necessaria consapevolezza da parte del ricorrente che, attraverso le operazioni descritte nella sentenza impugnata, si verificasse un illegittima disposizione di beni della banca a vantaggio dello stesso.
3.4. Ed anche la problematica relativa alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, di cui si occupa il secondo motivo proposto dal HI, è stata affrontata in modo esaustivo dalla Corte territoriale;
in tal senso si è ritenuto che l'indebita appropriazione si fosse già realizzata e consumata allorquando veniva consentito l'immediato accredito ed la conseguente possibilità di utilizzo delle somme portate dai titoli privi di copertura, considerandosi le ulteriori condotte scorrette poste in essere dai funzionari come attività volte soltanto a nascondere l'appropriazione già posta in essere. In tal senso ci si è rifatti in modo pertinente ad una precedente affermazione di questa Corte, in base alla quale deve ravvisarsi il delitto di appropriazione indebita e non quello di truffa nella condotta del direttore di un istituto bancario, il quale, in collusione con un cliente ed omettendo i doverosi controlli interni, metta a disposizione dello stesso somme di denaro, accreditando sul di lui conto o pagando direttamente assegni privi di provvista;
ciò in quanto la qualità del direttore consente all'agente un'ampia e materiale disponibilità delle somme depositate in banca, rispetto alle quali, con l'attribuzione diretta o l'accreditamento al terzo, egli si comporta uti dominus (sez. 6 n. 8179 del 28/6/1988, Rv. 178881; sez. 5 n. 2337 del 21/1/1994, Rv. 197574).
3.5. Quanto all'ultimo motivo proposto dal HI, inerente la mancata concessione delle attenuanti generiche ci si può riportare a quanto sopra detto in relazione all'analoga doglianza proposta dal LL, rilevandosi come la sentenza impugnata contenga una motivazione più che adeguata in ordine alle ragioni di fatto che hanno determinato il diniego del beneficio.
4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014