Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2005, n. 46600
CASS
Sentenza 26 ottobre 2005

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Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 307, comma secondo, cod. proc. pen. per il ripristino della custodia cautelare è richiesto un previo formale provvedimento di scarcerazione, attestante l'avvenuto decorso del termine di custodia, prima dell'emissione di altra ordinanza cautelare. (La Corte ha precisato, al riguardo, che il presupposto indispensabile per il ripristino dello stato detentivo è il pericolo di fuga, e, affinchè questo ricorra, è necessario che vi sia una condizione, quanto meno potenziale e virtuale, di libertà dell'imputato e tale non è la presenza dell'imputato in carcere, in attesa dell'espletamento delle formalità burocratiche per la scarcerazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2005, n. 46600
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46600
    Data del deposito : 26 ottobre 2005

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