Sentenza 31 maggio 2006
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della regola di retrodatazione delle ulteriori ordinanze dispositive della medesima misura cautelare per lo stesso fatto o per fatti qualificatamente connessi, stabilita dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non possono considerarsi come uno stesso fatto (e pertanto non può operare la retrodatazione) reati associativi contestati in due procedimenti autonomi, che siano diversi nei loro aspetti oggettivi e, quindi, nel dato temporale e negli ambiti operativi territoriali. (Nella specie, la Corte ha osservato che la formulazione dell'imputazione di una prima associazione di tipo mafioso "fino alla data attuale" non può valere a farla ritenere estesa a un rapporto associativo diverso e più ampio nei suoi elementi essenziali, relativo al tempo di commissione dei reati, nonché alle caratteristiche e dimensioni del sodalizio criminoso, in modo da poter configurare un reato unico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2006, n. 34697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34697 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 31/05/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1245
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 010048/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CU AN, N. IL 19/01/1957;
avverso ORDINANZA del 31/01/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANNINO SAVERIO FELICE;
Sentita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Dr. Giovanni GALATI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. STAIANO Salvatore, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro 31 gennaio 2006 nel proc. n. 1191/05 R.R. Pers. - con la quale è stato rigettato l'appello da lui proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia 28 novembre 2005, di rigetto della richiesta di dichiarazione d'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere - AN NC ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione al divieto di contestazioni a catena,
di cui il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistenti i presupposti.
a) perché non ricorrebbe l'identità del fatto in considerazione del diverso periodo temporale, in quanto non vi è coincidenza tra la fattispecie contestata al ricorrente con riferimento all'anno 2000 e quella contestata nel presente procedimento riguardo agli anni 2001 - 2003, trascurando di considerare che nel caso di specie, se è vero che il provvedimento cautelare emesso nel processo denominato Genesi riconosceva l'esistenza dell'associazione dagli anni novanta alla fine del decennio, mentre quella afferente al procedimento in esame ricostruisce la struttura associativa della famiglia mafiosa dal 2001 fino ad oggi, non poteva disconoscersi la continuità fattuale rappresentata, sebbene successivamente arricchita, laddove si riferivano, peraltro, a imputazioni aggravate dalla metodologia mafiosa collocate anche in epoca antecedente al 2001;
b) carenza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) per difetto di un apparato motivatorio congruo e per contraddittorietà delle affermazioni contenute nel provvedimento impugnato.
Secondo l'art. 297 c.p.p., comma 3, si ha contestazione a catena e i termini di custodia cautelare decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza applicativa della misura cautelare, venendo commisurati all'imputazione più grave:
1. se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato;
2. se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la misura per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, connessi per concorso formale o per continuazione o per connessione ideologica nel caso di reati commessi per eseguire gli altri, salvo che le ordinanze successive riguardino fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto connesso (Cass., Sez. U, 22 marzo 2005 n. 21957, ric. P.M. in proc. Rahulia ed altri). Nel caso di specie il ricorrente - premesso che il 22 agosto 2000 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro nel proc. pen. ed Genesi n. 4204/00 R.G.N.R. aveva applicato a AN NC la misura cautelare della custodia in carcere per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p., commi 1 e 4, commesso in Vibo Valentia e altrove dal 1990 al
2000 fino alla data attuale: che il 3 agosto 2003 lo stesso G.i.p. nel proc. pen. c.d. Dinasty n. 3204/02 R.G.N.R. aveva emesso nei confronti del NC altra ordinanza per il medesimo reato, commesso in Limbadi e nei comuni limitrofi di Nicotera, Vibo Marina, Tropea e comunque nell'intera provincia vibonese, dall'ottobre del 2001 all'ottobre del 2003; e che in entrambi i casi era stato disposto il rinvio a giudizio del NC, rispettivamente in data 29 novembre 2003 e 1 ottobre 2004 - deduce il collegamento sostanziali, probatorio e soggettivo tra i due procedimenti, nei quali l'attività d'indagine aveva ad oggetto il controllo della presunta cosca denominata NC, operante, secondo la ricostruzione accusatoria, in territorio circoscritto dal 1990 al 2003, in quanto il delitto era essenzialmente identico e solo apparentemente diverso il dato temporale, che in realtà rappresentava la presunta continuità criminosa e investigativa;
e concludeva che la partecipazione associativa contestata al NC si rifletteva in tutti i suoi elementi identicamente nelle due ordinanze, a nulla rilevando il dato temporale, trattandosi di reato permanente. Ora, con riferimento all'impugnazione dedotta deve tenersi presente che la tutela che va sotto il nome del divieto della contestazione a catena riguarda fatti criminosi e non titoli di reato, per cui la disposizione di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, non trova applicazione quando i vari reati, che possono legittimare l'adozione di più misure cautelari, siano obiettivamente e storicamente diversi, anche se in sede di cognizione vengano apprezzati come reato unico sotto il profilo della permanenza. Ed invero la norma richiamata postula l'identità del fatto e non l'identità del reato, sicché non può trovare applicazione quando i fatti restino obiettivamente diversi, seppure tali da integrare gli estremi di un reato unico la cui consumazione si protragga nel tempo, come nel caso dell'art. 416 bis c.p. (Cass., Sez. 6^, 1 luglio 1999 n. 2529, ric. Meduri). Deve, quindi, escludersi, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, che l'identica qualificazione giuridica di fenomeni associativi diversi, per denominazione e composizione soggettiva, comporti identità del fatto, ai fini del computo della durata massima della custodia, nel caso che vengano adottate distinte misure cautelari con riguardo alle singole fattispecie criminose (Cass., Sez. 6^, 9 gennaio 2004 n. 19601, ric. Longobardi). In altri termini, la tutela dell'art. 297 c.p.p., comma 3, postula una distinzione fra il reato permanente come figura giuridica e il rapporto associativo come elemento di fatto, per cui il divieto della contestazione multipla, a catena, che ha la finalità di impedire la duplicazione di interventi cautelari in relazione al medesimo fatto o a fatti anteriormente commessi e connessi con quello, purché desumibili dagli atti, opera solo in relazione a fatti determinati commessi nel quadro di un determinato rapporto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che li fa ritenere compresi nel reato permanente.
Pertanto ai fini del divieto dell'art. 293 c.p.p., comma 3, non possono considerarsi come uno stesso fatto i reati associativi rispettivamente contestati in due procedimenti penali autonomi, i quali appaiono diversi nei loro aspetti oggettivi e, quindi, nel dato temporale, che nel primo va dal 1990 al 2000 e nel secondo dall'ottobre del 2001 all'ottobre del 2003, e negli ambiti operativi territoriali, che nel primo procedimento riguardano la città di Vibo Valentia e, nel secondo, il comune di Limbadi e quelli limitrofi di Nicotera, Vibo Marina, Tropea e comunque l'intera provincia vibonese. La contestazione del primo reato associativo come permanente fino alla data attuale non può estendersi a un rapporto associativo che appare diverso e più ampio nei suoi elementi essenziali, relativi al tempo di commissione e alle caratteristiche e alle dimensioni del gruppo associato, per considerarlo come compreso in un reato unico, al quale applicare il divieto della contestazione multipla, a catena, con riferimento a fatti successivamente commessi nel nuovo contesto e fatti oggetto di una nuova ordinanza di custodia cautelare. Infatti, la proiezione del primo reato associativo, prospettato per effetto della contestazione aperta come permanente con le medesime caratteristiche, viene assorbita nella successiva contestazione di un rapporto associativo diverso perché di dimensioni più vaste e territorialmente diffuse e in quest'ambito diversamente qualificata nel più ampio contesto del rapporto associativo, che decorre dalla data dei nuovi fatti contestati in relazione al reato associativo preesistente.
È come dire che ai fini della c.d. contestazione a catena, non opera la disposizione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, in riferimento a fatti successivi alla applicazione della prima misura cautelare allorché due successive ordinanze di custodia cautelare siano state adottate in riferimento al reato di cui all'art. 416 bis c.p., perché il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è di natura permanente ma ciascun atto di partecipazione è da solo sufficiente ad integrarlo, sicché i fatti rilevanti ai sensi dell'art. 416 bis c.p., sono plurimi. Ne consegue che le condotte susseguenti alla adozione della prima ordinanza cautelare possono legittimare la adozione di una misura non soggetta a retrodatazione, poiché l'art.297 c.p.p., comma 3, richiede la unicità del fatto non l'unicità
del reato (Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2005 n. 3098 ric. Lanzino). Pertanto il ricorso non può ritenersi fondato.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2006