Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2006, n. 34697
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Sentenza 31 maggio 2006

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Ai fini dell'applicazione della regola di retrodatazione delle ulteriori ordinanze dispositive della medesima misura cautelare per lo stesso fatto o per fatti qualificatamente connessi, stabilita dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non possono considerarsi come uno stesso fatto (e pertanto non può operare la retrodatazione) reati associativi contestati in due procedimenti autonomi, che siano diversi nei loro aspetti oggettivi e, quindi, nel dato temporale e negli ambiti operativi territoriali. (Nella specie, la Corte ha osservato che la formulazione dell'imputazione di una prima associazione di tipo mafioso "fino alla data attuale" non può valere a farla ritenere estesa a un rapporto associativo diverso e più ampio nei suoi elementi essenziali, relativo al tempo di commissione dei reati, nonché alle caratteristiche e dimensioni del sodalizio criminoso, in modo da poter configurare un reato unico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2006, n. 34697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34697
    Data del deposito : 31 maggio 2006

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