Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1443
CASS
Sentenza 30 gennaio 2003

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La liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1443
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1443
Data del deposito : 30 gennaio 2003

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