Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
La liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC RI, titolare della DITTA MABY CINEMATOGRAFICA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAIO CANULEIO 127, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO DELLARCIPRETE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDC COMPUTER SERVICES SRL, in persona dell'Amm.re p.t.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 10686/00 proposto da:
EDC COMPUTER SERVICES SRL, in persona del suo legale rapp.te p.t.;
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 160, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRINI RAFFAELLO che lo difende per procura speciale del Dott. ENZO CHIALAMBERTO REP. N. 51177 del 29/07/02;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NC RI, titolare della MABY CINEMATOGRAFICA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3362/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
Preliminarmente la Corte, su conforme richiesta del P.M., dispone la riunione dei procedimenti trattandosi di ricorsi proposti avverso la stessa sentenza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La TA Maby Cinematografica di RI NC chiese ed ottenne decreto ingiuntivo nei confronti della E.D.C. Computers S.r.l. per il pagamento del corrispettivo della prestazione resa durante una manifestazione tenutasi in un Hotel di Roma per la quale la E.D.C, aveva richiesto il noleggio di apparecchiature per riprese e proiezioni televisive a circuito chiuso al fine di fornire ai soci del "Rotary Club" una dimostrazione di efficienza dei mezzi informatici e della propria esperienza ed affidabilità di rivenditore specializzato. Insoddisfatta del servizio, la E.D.C, fece opposizione al decreto chiedendo il risarcimento dei danni che aveva conseguito per l'insuccesso della manifestazione. Il Pretore sospese il giudizio di opposizione rimise al Tribunale la causa di risoluzione del contratto e risarcimento danni. Il Tribunale rigettò la relativa domanda.
La Corte di Appello di Roma, adita dalla E.D.C. Computers, con sentenza del 26.11.1999, notificata il 18.2.2000, accolse, al contrario, la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando la Maby Cinematografica al risarcimento dei danni quantificati in L.
1.850.000 oltre interessi.
Osservò la Corte che sussisteva appieno l'inadempimento del contratto addebitabile alla Maby poiché le immagini che, durante la prove erano risultate d disturbate la decifrabili, nel corso della manifestazione erano peggiorate sino ad essere illeggibili sui teleschermi, nonostante che il tecnico avesse assicurato, durante le prove, che, con l'utilizzo di schermi più grandi, gli inconvenienti - che, al contrario, si erano aggravati - sarebbero stati trascurabili, cosa che era stata colpevolmente taciuta dalla fornitrice.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione NC RI, titolare della TA Maby, con tre motivi.
La E.D.C. Computerà S.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi principale ed incidentale vanno preliminarmente riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. siccome proposti contro la stessa sentenza.
Nel primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli artt. 2226, 1427 e 1453 c.c.; omessa ed insufficiente motivazione. Non poteva, si assume, pronunciarsi la risoluzione poiché l'Amministratore della società committente, pur a conoscenza degli inconvenienti manifestatisi durante le prove, aveva espressamente chiesto che l'esecuzione "dell'opera". La Corte di Appello non aveva, nonostante ciò, dato conto delle ragioni per cui il consenso dell'Amministratore dovesse ritenersi viziato e perché il AN, avendo conosciuto i difetti delle riprese, aveva inteso fruire del servizio.
Nel secondo motivo si deduce mancanza di prove circa la tempestiva denunzia dei vizi;
ancora violazione dell'art. 2226 c.c. ed omessa motivazione. La difesa della NC aveva eccepito che i vizi non erano stati denunciati e che l'opera era stata accettata e la Corte di Appello non aveva motivato su tale punto decisivo. Nel terzo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c;
insufficiente e contraddittoria motivazione. Il motivo esordisce enunciando l'asserito risultato della prova che sarebbe contrastante con l'assunto decisorio, indi riesamina la testimonianze per giungere a conclusioni che ammettono in parte la difficoltosa visibilità delle immagini durante la manifestazione adducendo, tuttavia, la illogicità del ritenuto peggioramento che non troverebbe alcun riscontro probatorio.
Nel primo motivo del ricorso incidentale l'intimata società deduce violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. lamentando che a fronte delle numerose voci di danno addotte, la sentenza abbia liquidato solo pagata alla SIP per il collegamento del Jolly Hotel al CED delle E.D.P. Il fallimento della serata ampiamente pubblicizzato aveva recato nocumento alla, società non solo in termini di costi per la pubblicizzazione e la preparazione ma par l'acquisizione di nuovi clienti e fruitori del servizio le negatività dell'immagine derivatane in un contesto di possibile utenza molto qualificato e di alta risonanza. Il comportamento della TA Maby, caratterizzato dal dolo (per avere omesso di riferire che i difetti delle proiezioni si sarebbero amplificati), faceva sorgere in capo ala stessa anche un obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale e con la possibilità di raccordare, nella liquidazione del danno, gli artt. 1226 e 2056 c.c. e la conseguente possibilità per il giudice di valutare e liquidare il danno ed il lucro cessante con equo apprezzamento, partendo dagli elementi certi acquisiti in giudizio.
Nel secondo motivo si deduce omessa e contraddittoria motivazione. Il Giudice censurato aveva addotto la mancanza di dati di fatto a sostegno di ulteriori danni e per disporre una eventuale CTU, così contraddicendo le richieste istruttorie avanzate nel primo giudizio e reiterate in appello. Il ricorso principale non merita accoglimento.
Quanto al primo mezzo di censura occorre dire che la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente e con coerenza ineccepibile coerenza logica sul perché non possa implicare accettazione tacita dell'opus il fatto che l'Amministratore, pur senza accettare espressamente la prestazione, abbia chiesto che la manifestazione avesse seguito non essendo ormai più possibile rinviarla. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.
Il secondo, infatti, introduce in questa sede un tema di indagine del tutto nuovo poiché nella sentenza di primo grado non vi è alcun cenno alla denunzia dei vizi ed alla tempestività di essa ne' di tanto si parla nella comparsa di costituzione in appello della Maby Cinematografica.
II terzo motivo censura, con tutta evidenza, il merito, tentando di accreditare con la riletture delle prove una diversa ricostruzione dei fatti favorevole alla ricorrente. Anche il ricorso incidentale va rigettato.
Quanto al primo motivo di esso, la Corte osserva che il giudice di merito ha mostrato di aver valutato tutti gli elementi e le circostanze (soggettive ed oggettive) risultanti dagli atti di causa e, sebbene con motivazione stringata ed essenziale, è pervenuto alla conclusione di non poter trarre da essi elementi di giudizio conducenti alla sussistenza di ulteriori ed apprezzabili danni, soprattutto da lucro cessante, come reclamati dalla ricorrente incidentale.
Non può, al riguardo tralasciarsi di dire che anche il danno da lucro cessante reclamato dalla ricorrente, sebbene possa essere liquidato equitativamente, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. n. 518/89), abbisogna comunque della prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, poiché mancando tale prova non vi è spazio per nessuna forma di attribuzione patrimoniale, sia pure sotto forma di liquidazione equitativa di un preteso danno.
Occorre, quindi, che siano provati o almeno risultanti dagli atti elementi oggettivi di carattere lesivo di cui sia certa la proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto e che si traducano in termini di lucro cessante o in perdita di chances (nella specie, commerciali), in un pregiudizio economicamente apprezzabile e valutabile che, tuttavia, non deve essere meramente potenziale o possibile ma, anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit, deve apparire connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
Ebbene, nel caso di specie, alla valutazione negativa fatta dalla Corte capitolina il Collegio non può, rivalutando il materiale probatorio, sovrapporre in alcun modo il proprio convincimento riformulando il giudizio di merito sulla base di un difforme apprezzamento dei fatti.
Quanto al secondo motivo, in cui si deduce che il convincimento dei giudici di merito basato sulla mancanza di elementi di fatto sarebbe viziato poiché in conflitto con richieste istruttorie ritualmente articolate, è il caso di ribadire la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la denunzia di vizio di motivazione per la mancata assunzione di mezzi istruttori ritualmente prodotti e che si assumono decisivi non può essere fatta attraverso un richiamo generico agli atti ed, addirittura, alle deduzioni, che si assumono disattese, delle pregresse fasi processuali ma presuppone la indicazione precisa e circostanziata delle prove che si ritengono indebitamente pretermesse acciocché la Corte di legittimità possa valutarne la concludenza e le decisività sulla base dello stesso atto di ricorso che, anche in questo caso, deve essere dotato di autosufficienza non essendo la Corte sia tenuta ad esperire indagini sugli atti per sopperire alle indicazioni mancanti. Ebbene, i requisiti che consentano alla Corte la verifica di legittimità sulla mancata ammissione delle prove sono nel motivo addotto sicuramente mancanti.
Giusti motivi soccorrono, ad avviso del Collegio, per disporre la totale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
dichiara interamente compensate le spese tra le parti. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2003