Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5677 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
0062882 056 7 7 /0 2 REPUBBLICA ITA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.920.99 Composta dai Magistrati: Cron.
1.16915 Dott. UN SACCUCCI PRESIDENTE Rep. Dott. GIOVANNI PAOLINI CONSIGLIERE CC.14.1.02 Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE OGGETTO: registro CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA benefici CONSIGLIERE Dott. SALVATORE DI PALMA decadenza ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente CAMPIONE CIVILE contro .N. 62882 NN AT E GL UN res. in Mondovi intimati, non costituiti avverso la sentenza n.353.15.97 in data 8.10.97 della Commissione depositata in data. 12.11.97; Tributaria Regionale del Piemonte, 72 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.1.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto che ha concluso per Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, l'accoglimento del ricorso;
rilevato che veniva notificato avviso di liquidazione per ai contribuenti presentazione della denuncia di avveramento delle mancata condizioni di cui alla Legge n. 408.49 sugli immobili trasferiti con atto registrato il 9.1.73; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del UA e della Bongiovanni;
proponeva appello l'ufficio e la Commissione Tributaria Regionale lo respingeva, ritenendo che il ritardo di oltre un anno dall'ultimazione dei lavori nella presentazione della denuncia suddetta non sia colpito da decadenza;
1'Amministrazione ha proposto ricorso per SA ' deducendo, con unico motivo, che detto Finanziaria dello Stato termine è stabilito a pena di decadenza;
il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto la presentazione della denuncia di avveramento della condizione costituisce un obbligo del contribuente e non una semplice facoltà; in tal senso è univoca la giurisprudenza di questa Corte di laSA: vedi le sentenze nn. 10.253.99, 11239.93, 3772.94; fruizione delle agevolazioni tributarie concesse dalla citata legge n. 408.49 e succ. modd. è subordinata alla presentazione, entro un anno dall'ultimazione dei lavori, di apposita denuncia corredata dalla documentazione attestante l'adempimento degli obblighi imposti da detta fruizione;
tale termine è perentorio;
la causa può essere decisa nel merito non risultando necessari 1 accertamenti, mediante il rigetto dell'originario ulteriori ricorso in primo grado presentato dai contribuenti;
le spese possono essere compensate, sussistendo giusti moti inerenti al diverso indirizzo seguito da varie Commissio Tributarie di merito;
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PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti;
compensa le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 14 gennaio 2002. IL PRESIDENTE SACCUCCIDOTT. UN SACCUCCIзимо речиси IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 ZO BA Oggi IL CANCELLTERE C1 OC TA