Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/1999, n. 5327
CASS
Sentenza 1 giugno 1999

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L'autonomia dell'istituto del riconoscimento della causa di servizio rispetto al diritto alla rendita per malattia professionale non esclude che il provvedimento relativo al primo possa assumere rilevanza ai fini della decorrenza del termine prescrizionale triennale cui è subordinato l'esercizio del secondo. Infatti, la "consapevolezza" della manifestazione della malattia - al cui avverarsi, sulla base della giurisprudenza costituzionale e ordinaria ormai consolidate, è legata la decorrenza del termine suindicato - non implica certamente l'acquisita certezza della sussistenza del diritto anche nei profili tecnico-giuridici, dal momento che soltanto l'accertamento giudiziale può dare tale certezza. (Fattispecie relativa ad un dipendente delle Ferrovie dello Stato).

La rendita per malattia professionale, prevista dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, compete, ove ne sussistano i presupposti, anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato; essi, infatti, ancorché non assicurati presso l'INAIL ottengono le corrispondenti prestazioni dall'Amministrazione di appartenenza in base all'art. 56 della legge n. 425 del 1958 sul quale non hanno influito le successive normative disciplinanti la trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato prima in ente pubblico economico e poi in società per azioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/1999, n. 5327
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5327
    Data del deposito : 1 giugno 1999

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