Sentenza 1 giugno 1999
Massime • 2
L'autonomia dell'istituto del riconoscimento della causa di servizio rispetto al diritto alla rendita per malattia professionale non esclude che il provvedimento relativo al primo possa assumere rilevanza ai fini della decorrenza del termine prescrizionale triennale cui è subordinato l'esercizio del secondo. Infatti, la "consapevolezza" della manifestazione della malattia - al cui avverarsi, sulla base della giurisprudenza costituzionale e ordinaria ormai consolidate, è legata la decorrenza del termine suindicato - non implica certamente l'acquisita certezza della sussistenza del diritto anche nei profili tecnico-giuridici, dal momento che soltanto l'accertamento giudiziale può dare tale certezza. (Fattispecie relativa ad un dipendente delle Ferrovie dello Stato).
La rendita per malattia professionale, prevista dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, compete, ove ne sussistano i presupposti, anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato; essi, infatti, ancorché non assicurati presso l'INAIL ottengono le corrispondenti prestazioni dall'Amministrazione di appartenenza in base all'art. 56 della legge n. 425 del 1958 sul quale non hanno influito le successive normative disciplinanti la trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato prima in ente pubblico economico e poi in società per azioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/1999, n. 5327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5327 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Ianniruberto - Presidente
" Alberto Spanò - Consigliere
" NI Mazzarella "
" Francesco Antonio Maiorano "
" Pasquale Picone Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AT NI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marsala, n.9, presso l'Ufficio legale centrale dell'Associazione nazionale invalidi e famiglie dei caduti F.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Di Berardino e Francesco V. Papadia in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. - Società di trasporti e servizi in azioni - in persona del procuratore Maria RE Fantola, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sesto.
Rufo, n. 25, presso l'avvocato Nicola Corbo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n^ 768 in data 22 marzo 1996 (R.G. 721/95).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.3.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Lucio Moscarini per delega dell'avv. Nicola Corbo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi.
Svolgimento del processo
Il Pretore di Bari, dopo aver disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale, ha rigettato la domanda proposta da NI TO, dipendente della Ferrovie dello Stato SpA, diretta ad ottenere il riconoscimento del carattere professionale dell'artrosi cervico-lombo-sacra1e da quale era affetto.
L'appello proposto dal TO è stato respinto dal Tribunale di Bari.
Il Tribunale ha preliminarmente osservato che il Pretore aveva errato nel rigettare implicitamente l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalle Ferrovie in primo grado ai sensi dell'art. 112, comma 1^, t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 116 dell'8 luglio 1969, giacché, su istanza del lavoratore dell'11 giugno 1982, era intervenuto in data 27 giugno 1984 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio proprio dell'artrosi cervico - cervico-lombo- sacrale, infermità ascritta alla tabella A, 8^ categoria, allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, con accertata riduzione, quindi, della capacità lavorativa in misura superiore al 10%, mentre la domanda di rendita per malattia professionale era stata presentata soltanto in data 27 febbraio 1989.
Il Tribunale ha comunque motivato la decisione di rigetto dell'impugnazione anche con l'infondatezza nel merito della pretesa, posto che il tema controverso consisteva nel decidere se la malattia da cui era affetto il lavoratore fosse suscettibile di essere qualificata come malattia professionale, e ciò era stato correttamente escluso dal consulente tecnico, tenuto conto che può essere considerata tale anche la malattia non "tabellata", purché contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa, attività comportante, quindi il rischio dell'insorgenza di una malattia specifica, con onere della prova del nesso causale a carico dell'interessato, che nulla aveva provato o chiesto di provare circa la potenzialità morbigena del lavoro espletato.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso per quattro motivi il TO;
resiste con controricorso la Ferrovie Stato SpA. Entrambe:
le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 t.u. 1124/65, anche nella lettura della sentenza n. 116/69 della Corte costituzionale, in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che le Ferrovie
avessero proceduto alla valutazione dei postumi dell'infermità accertata in termini di riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 10%, mentre in realtà nessun documento della causa forniva di ciò la prova;
in realtà, la delibera delle Ferrovie dello Stato concerneva soltanto la tabellazione dell'infermità, mentre la valutazione della menomazione attiene alla successiva fase della richiesta di equo indennizzo ed inoltre le norme del testo unico prevedono una particolare procedura per l'accertamento dei postumi;
incombeva comunque al convenuto l'onere di provare l'avvenuta valutazione dei postumi in epoca precedente. Con il secondo motivo si denunzia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la sentenza condiviso le valutazioni dell'appellante disattendendo, senza chiarirne i motivi e senza procedere ad ulteriori accertamenti tecnici, le risultanze della consulenza tecnica che aveva ben evidenziato i rischi lavorativi ai quali il TO era stato esposto, accogliendone le contraddittorie conclusioni. Secondo il ricorrente, altra motivazione non vi era se non la considerazione che la malattia accertata poteva colpire indifferentemente qualunque categoria di persone, motivazione in contrasto con la possibilità che proprio l'attività lavorativa avesse prodotto il meccanismo morboso e con l'ammissibilità, sancita dall'art. 79 t.u. 1124/1965, del concorso di più cause.
Il terzo motivo denunzia motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria su altro punto decisivo della controversia nella ponderazione, conclusa con esito negativo, della connessione eziologica tra la malattia e il servizio, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., dal momento che la specificità del rischio era stata individuata sia dalla relazione di consulenza, sia dalla documentazione prodotta, comprovante, quest'ultima, che lo stesso soggetto assicuratore, con circolare n. 3 del 1989, aveva riconosciuto che fossero da considerare come malattie professionali le infermità già acclarate come dipendenti da cause di servizio e che nei confronti del ricorrente tale riconoscimento era intervenuto fin dal 1984.
Il quarto motivo denunzia la violazione di norme di legge in ordine alla determinazione della nozione di "malattia professionale" (art. 1, 2 e 3 t.u. n. 1124/1965, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), perché il Tribunale aveva deciso la controversia unicamente in base al rilievo astratto che si trattava di malattia comune, rifiutando di valutare il caso concreto per verificare se sussistesse il nesso eziologico tra le caratteristiche e modalità della prestazione e la produzione delle infermità, tenuto presente il principio generale dell'equivalenza causale (art. 41 c.p.) secondo il quale a ciascun fattore che ha concorso a determinare l'evento deve riconoscersi efficienza causale, se non sia comprovato che uno soltanto abbia rivestito il carattere di causa efficiente esclusiva. La Corte giudica infondato il primo motivo, che, per il suo carattere assorbente, conduce al rigetto del ricorso, privando il ricorrente dell'interesse all'esame degli altri motivi.
Oggetto del giudizio è l'erogazione, in favore dell'assicurato, della rendita per malattia professionale prevista dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la quale compete anche, ove ne sussistano i presupposti ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato: vero è, infatti, che l'art. 127, comma primo, n. 2, di tale testo unico dispone che non è assicurato presso l'Inail "il personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato"; ma ciò perché esso è del pari assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 56 l. 26 marzo 1958, n. 425) e le prestazioni normalmente dovute dall'Inail sono, per il personale predetto, poste a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Nè sulla perdurante vigenza di questa normativa hanno influito le vicende che hanno condotto alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico economico (legge 17 maggio 1985, n. 210) e, poi, alla ulteriore trasformazione di questo in società per azioni (di cui alla delibera CIPE del 12 agosto 1992, assunta a norma del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, conv. in legge 29 gennaio 1992, n. 35): l'art. 21, quarto comma, della legge n. 210185
stabilisce, infatti, l'ultrattività del regime previdenziale;
e l'art. 21 del d.l. n. 386/91 prevede a sua volta un nuovo regime previdenziale privatistico, in difetto del quale continua ad applicarsi la normativa di cui alla legge n. 425 del 1958. Delineato l'oggetto della domanda, si osserva, quindi, che la fondatezza dell'eccezione di prescrizione deve essere verificata alla stregua del dato normativo fornito dall'art. 112 t.u. n. .1124 del 1965, come emendato dalle sentenze costituzionali 8 luglio 1969, n. 116, 25 febbraio 1988, n. 206 e 24 gennaio 1991, n. 31.
L'interpretazione di tale dato normativo è stata fornita dalla stessa Corte costituzionale, che ha rilevato come, in base ad esso, la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali decorra dalla "manifestazione della malattia", essendo tale espressione indicativa di ogni emersione della malattia, per segni o per sintomi, che sia univoca, e quindi idonea a rendere edotto l'assicurato dell'esistenza della malattia stessa e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa, e a consentirgli, quindi, di poter utilmente far valere il proprio diritto (decisioni n. 31/1991, cit, e 9 luglio 1993, n. 312, dichiarativa la prima dell'infondatezza, la seconda dell'inammissibilità, dei sospetti di illegittimità costituzionale sollevati in relazione all'istituto della prescrizione triennale del diritto alla rendita). In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, l'accertamento del giudice di merito circa il conseguimento da parte dell'assicurato della consapevolezza della malattia e della sua indennizzabilità costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità se, condotto senza incorrere in errore di diritto, risulti immuni da vizi della motivazione.
Nella fattispecie, il Tribunale ha desunto tale consapevolezza dallo svolgimento e dagli esiti del procedimento promosso dal dipendente per il riconoscimento della dipendenza della medesima malattia da causa di servizio.
Premesso che la "causa di servizio" costituisce il presupposto sia per il riconoscimento della dipendenza da essa di una infermità (ai diversi fini previsti dall'ordinamento), sia per l'attribuzione di un equo indennizzo (il quale ultimo era previsto, per il pubblico impiego, dall'art. 68 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, e di cui pure potevano nel regime pubblicistico beneficiare i dipendenti delle Ferrovie dello Stato: si vedano, in particolare, l'art. 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564 ed il d.m. 2 luglio 1983, n. 1622), si osserva che la relativa nozione è offerta dall'art, 64 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Questo stabilisce, invero, che i fatti di servizio, dai quali può dipendere un'infermità o la perdita dell'integrità fisica, sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio;
e che le lesioni e le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio solo quando tale adempimento ne è stata causa ovvero concausa efficiente o determinante. Alla stregua di tale disposizione è stato quindi affermato, con particolare riferimento all'equo indennizzo, sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 luglio 1993, n. 9), che tale prestazione - limitata alle infermità più consistenti, ridotta in ragione dell'età avanzata ed attribuita secondo equità - è diretta a compensare la perdita dell'integrità fisica dipendente dalla stessa esplicazione dell'attività lavorativa o dalle attività ad essa connesse. E si è precisato al riguardo che tale requisito sussiste, quindi, anche se l'evento causativo sia avulso dal contesto cronologico e topografico della prestazione di servizio, purché esso sia stato determinato da una condotta del dipendente preordinata alla realizzazione degli obblighi inerenti alla prestazione (come accade, ad esempio, negli infortuni in itinere, e, quindi, anche in nesso di mera occasionalità).
Su questi basi, la giurisprudenza della Corte (Cass., sez. un., 1 dicembre 1994, n. 10243; Cass. 14 febbraio 1997, n. 1356) è pervenuta alla conclusione che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita da malattia professionale, differenziandosi i due istituti - in particolare - per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto;
e che, inoltre, il riconoscimento suddetto non consente di per sè alcun apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sulla riduzione dell'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale (cfr. art. 133 D.P.R. n. 1124 del 1965). Nondimeno, l'autonomia dell'istituto del riconoscimento della causa di servizio rispetto al diritto alla rendita per malattia professionale non vale ad incrinare la correttezza del ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, se si considera che la "consapevolezza", nei termini sopra precisati, non implica certamente l'acquisita certezza della sussistenza del diritto anche nei profili tecnico-giuridici, certezza che soltanto l'accertamento giudiziale è in grado di dare (cfr. Corte cost. 26 febbraio 1993, n. 7 1, dichiarativa della legittimità costituzionale dell'art. 112, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con riferimento agli art. 3 e
38 comma 2 cost., nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione triennale ivi fissato decorra, ai sensi dell'art. 2947, comma 3 c.c., dalla data in cui è diventata irrevocabile la sentenza che conclude il procedimento penale a carico del datore di lavoro, o di persona del cui operato egli debba rispondere civilmente, per il fatto-infortunio, bensì dal giorno dell'infortunio). Stabilito che la sentenza impugnata non è incorsa in errori di diritto, non sussistono neppure i vizi della motivazione che il ricorrente nella sostanza denunzia, ancorché l'intestazione del motivo si riferisca esclusivamente all'art. 360, n. 3, c.p.c. Inammissibile è il profilo di critica secondo cui il Tribunale avrebbe affermato che era intervenuto il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 10%, riconoscimento che in realtà, secondo l'assunto del ricorrente, la documentazione acquisita dimostrava non esservi stato, in quanto il travisamento del fatto, cioè l'errore di fatto, non può farsi valere con ricorso per cassazione ma con il rimedio della revocazione (Cass., sez. un., 23 maggio 1995, n. 5622; 10 febbraio 1998, n. 1342). Per il resto, il Tribunale ha sufficientemente e logicamente motivato il convincimento che, almeno con la comunicazione del provvedimento del Capo dell'ufficio personale del compartimento dell'esito degli accertamenti dell'ufficio sanitario (dipendenza da causa di servizio dell'artrosi cervico-lombo-sacrale, infermità ascritta alla tabella A, 8^ categoria, allegata al d.P.R. 23/12/1978, n. 915), l'interessato avesse acquisito la piena consapevolezza di essere affetto da un'infermità di gravità tale da attribuirgli il diritto alla rendita da malattia professionale, essendo stato posto nella condizione di ragionevolmente ritenere non solo contratta la malattia nell'adempimento del servizio ma anche a causa del servizio stesso (come, del resto, si desume del contenuto del verso motivo di ricorso).
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2% del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara non tenuto il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1999