Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 2
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988, qualora l'assicurato, per difetto di esposizione all'azione di fattori patogeni specificati nelle tabelle allegate al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non possa giovarsi della relativa presunzione di professionalità della malattia, egli può comunque dare la prova della eziologia professionale della patologia da cui è affetto. Ciò comporta che l'indagine tecnica riguardante tale eziologia deve essere condotta anche in relazione a fattori di rischio diversi da quelli considerati nella previsione normativa predetta, e propri del tipo di attività svolte, tenendo conto anche di quelle situazioni di dannosità (esposizione a intemperie, sbalzi di temperatura, etc.) che, seppure ricorrenti anche per altre attività umane non riconducibili a quella lavorativa (rischio generico), rientrano, però, nel rischio specifico del lavoro in concreto svolto dal dipendente.
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita per malattia professionale, differenziandosi i due istituti - in particolare - per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto, nonché per il fatto che il riconoscimento in oggetto non consente di per sè alcun apprezzamento in ordine alla eventuale incidenza, sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7050 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
LE UG, elett. dom. in Roma, alla via Marsala n. 9, presso l'Ufficio Centrale Legale dell'Associazione Invalidi e Fam. Caduti F.F. (avv. Papadia), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vincenzo Papadia del foro di Bari, e dall'avv. E. Di Berardino per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore elett. dom. in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9 presso l'avv. Mattia Persiani che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari in data 27 gennaio 1998, n. 78 (R.G.N. 848/1996);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 1/3/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Silvano Piccininno per delega dell'avv. Persiani;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MI GG conveniva davanti al Pretore del lavoro di Bari l'Ente Ferrovie dello Stato, di cui era dipendente con mansioni di applicato, e, assumendo di avere contratto nell'esercizio dell'attività lavorativa una malattia professionale ("cervicobrachialgia dx discopatica") da cui era derivata una inabilità permanente per la riduzione della capacità lavorativa superiore al dieci per cento e che la relativa rendita non gli era stata riconosciuta in via amministrativa nonostante fosse stata accertata la dipendenza di quelle infermità da causa servizio, ne chiedeva la condanna alla costituzione del beneficio. Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso e la prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 112, comma 1^, del D.R.R. 30 giugno 1965, n. 1124, chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
All'esito della istruttoria il Pretore, con sentenza del 23 ottobre 1995, rigettava il ricorso e la decisione, su gravame del GG, veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 27 gennaio 1998. Osservava, in particolare, il Tribunale che: la patologia riscontrata non costituiva malattia professionale essendo escluso il rapporto di causalità con l'attività lavorativa, non morbigena per assenza di rischio specifico;
a tali fini non era rilevante il pregresso riconoscimento di causa di servizio data la diversità di natura e di scopo dell'istituto rispetto a quello della causa di servizio;
in particolare, non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della malattia professionale, anche alla luce della sentenza n. 179 del 1988 della Corte Costituzionale che aveva introdotto il c.d. sistema misto ed esteso la tutela alle malattie e per lavorazioni non tabellate, poiché l'assicurato non aveva offerto la prova rigorosa dello svolgimento di determinate mansioni aventi la potenzialità morbigena del rischio assicurato;
non erano infatti emersi dalle risultanze acquisite ne' il dato della contrazione della malattia artrosica da parte di un numero statisticamente apprezzabile di personale viaggiante, ne' il rapporto di causalità tra il lavoro svolto e la malattia contratta;
d'altro canto si trattava di soggetto di oltre sessanta anni di età ed il reperto di tipo fisiologico rientrava nella normalità sicché non poteva pretendersi alcuna rendita per malattia professionale collegabile alla lavorazione in rapporto di marginale concausalità non determinante. Il GG ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi cui hanno resistito con controricorso le Ferrovie dello Stato. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 1703 e 1704 c.c., 75, 77, 83, 420 e 182 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il difetto di capacità processuale della società F.S. e, conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto di costituzione in appello per essere stata la procura alle liti rilasciata dalla dott. Maria Bruna Caprioli, responsabile dell'ufficio legale di Bari, qualificatasi nel testo "procuratore speciale", per effetto di una procura peraltro non depositata, e cioè da soggetto diverso dal rappresentante legale, come tale privo dei necessari poteri sostanziali e processuali. Nè tanto meno l'impugnata sentenza ha rilevato la nullità della costituzione della società F.S., avvenuta in primo grado, con memoria tardiva, generica ed irrituale.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Per quanto attiene all'omessa indagine della questione sulla effettiva legittimazione al processo delle Ferrovie dello Stato, è appena il caso di ricordare che dalle deduzioni delle parti non erano emersi elementi tali da comportarne l'esclusione ed il contraddittorio era stato accettato senza eccezione. In ogni caso eventuali irregolarità derivanti dalla mancata acquisizione in appello della procura conferita sono sanate retroattivamente dalla produzione dell'atto da cui risulta la sussistenza di detta legittimazione (cfr. fra le tante, Cass., 11 gennaio 1995, n. 267; Cass., 5 giugno 1987, n. 4893, anche sull'ammissibilità della produzione;
vedi anche Cass, 25 marzo 2000, n. 3612). Il difensore delle Ferrovie dello Stato ha depositato, ai sensi dell'art. 372, primo comma, c.p.c, procura per atto notar Falcone, in Roma, rep. n. 11538 del 21 giugno 1996, da cui risulta che l'amministratore delegato e rappresentante legale pro-tempore della società aveva delegato i responsabili degli uffici contenzioso e legale, territoriali e/o centrali - tra i quali quindi il responsabile dell'ufficio legale territoriale adriatico che ha conferito nella specie la procura alle liti - "affinché in nome e per conto della predetta società" avessero provveduto "a rappresentarla in tutti i procedimenti giudiziari in cui la società medesima" fosse stata "chiamata quale convenuta", conferendo espressamente a tale fine ai nominati procuratori speciali "tutti i necessari poteri di rappresentanza processuale e sostanziale della società in tutti i gradi di giudizio con ogni e più ampia facoltà.." (cfr., Cass., S.U., 8 maggio 1998, n. 4666, sui poteri sostanziali delegati;
vedi anche Cass., 24 agosto 2000, n. 11054). Nè tanto meno è fondata la censura attinente alla nullità della costituzione in primo grado delle Ferrovie dello Stato perché sul punto si è formato il giudicato che preclude la proposizione della relativa questione.
Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere riformato la decisione di primo grado, rigettando la domanda sul rilievo che il lavoratore non aveva fornito la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata.
Eppure il GG aveva depositato delibera a firma del capo ufficio personale compartimentale con cui la società F.S. aveva riconosciuto dipendente da fatti di servizio efficienti e determinanti la patologia denunciata, dimostrando con documentazione, che data la sua provenienza aveva una notevole rilevanza probatoria, sia il nesso causale che la sussistenza della infermità.
Ma il Tribunale senza alcuna convincente motivazione aveva ritenuto non probante il documento ai fini del riconoscimento della malattia professionale.
Tanto più che il valore della delibera era stata riconosciuta dalle stesse Ferrovie dello Stato anche ai fini della procedura amministrativa prevista per il riconoscimento delle malattie professionali, come confermato dalla circolare F.D. n. 3 emanata secondo cui "il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio costituisce un elemento certo ed incontrovertibile per quanto concerne la sussistenza del nesso di causalità tra malattia e l'attività lavorativa espletata...".
In tale aspetto il giudice di appello è incorso nel denunciato vizio anche con riferimento al comma secondo dell'art. 2697 c.c. poiché non ha valutato che l'intervenuto riconoscimento del nesso causale tra la patologia denunciata ed il lavoro svolto dal lavoratore costituiva un fatto idoneo a produrre gli effetti da lui invocati e ciò anche in relazione alla circolare che regolamentava proprio gli aspetti relativi alle procedure per il riconoscimento di malattie professionali per quelle patologie già riconosciute dipendenti da cause di servizio.
Tale ultimo riconoscimento era, infatti, l'elemento certificante il nesso causale e quindi il fatto costitutivo del diritto sicché ai sensi della su indicata norma sarebbe spettato alla società F.S. fornire la prova dei fatti atti ad impedire il realizzarsi del diritto azionato dal lavoratore.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Secondo consolidato orientamento, che va in questa sede ribadito in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità (di una lesione) non coincide con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita per malattia professionale, differenziandosi i due istituti - in particolare - per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto nonché per il fatto che il riconoscimento in oggetto non consente di per sè alcun apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale (Cass., 8 giugno 1999, n. 5637;
Cass., 7 giugno 1999, n. 5589; vedi anche Cass., 24 novembre 1999, n. 13094). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che ha ritenuto che: controvertendosi nella specie sugli effetti di malattia non tabellata, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata malattia, non era di per sè sufficiente a dimostrare la natura di malattia professionale della patologia rispetto alla quale doveva essere comunque provato il nesso di derivazione causale dall'attività lavorativa espletata;
i due istituti non potevano essere confusi anche perché la causa di servizio è un istituto esclusivo del rapporto di pubblico impiego ed estraneo al lavoro privatistico;
in tale profilo non aveva rilievo decisivo, ai fini dell'accertamento della malattia professionale, il riconoscimento operato dalla società F.S. in ordine alla dipendenza dell'infermità da causa di servizio.
Trattasi di giudizio congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in questa sede. Non è infine decisiva la doglianza della mancata valutazione della circolare n. 3 del 7 febbraio 1989, trattandosi sul piano della efficacia probatoria di un atto ad esclusiva rilevanza interna, non destinato a soggetti terzi, privo di natura negoziale come tale insuscettibile di essere posto quale fatto costitutivo del diritto azionato.
Ne discende conseguentemente l'infondatezza della censura relativa alla pretesa violazione del secondo comma dell'art. 2697 C.C. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce che il Tribunale, invece di valutare secondo il suo prudente apprezzamento le prove già acquisite agli atti e non contestate, aveva preteso che il dipendente avesse dimostrato l'esposizione a quella determinata malattia di tutti i preposti ad una data attività lavorativa, la non episodicità della patologia e la potenzialità di quella attività, ai fini della sua insorgenza.
In tal modo il Tribunale aveva richiesto prove diaboliche, come il rilevamento dei dati statistico-epidemiologici necessari alla elaborazione delle casistiche, ignorando quelle a sua disposizione ed elaborando così una prova tipo con la esclusione di qualunque altra. Con il quarto motivo, denunciandosi violazione o falsa applicazione dell'art. 41 C.P. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, si censura l'impugnata sentenza perché, nell'escludere la sussistenza del carattere professionale di una malattia o infermità, solo in considerazione del fatto che la detta malattia o infermità poteva riguardare, come malattia comune, anche persone diverse dall'assicurato, ha rifiutato di valutare nel caso concreto il dato del nesso etiologico sussistente ed intercorrente fra le caratteristiche e le modalità delle prestazioni di lavoro ed il prodursi delle infermità stesse.
Ed invero la infermità può affliggere in via specifica e diretta, a causa del lavoro, il prestatore che contrae l'infermità a causa delle condizioni e modalità di lavoro e, in tale situazione, ciò avviene del tutto indipendentemente dalla circostanza che l'infermità o la malattia possa affliggere persone per ragioni extra lavorative e fuori di ogni rapporto di lavoro.
In ogni caso, anche a voler concedere che insieme ai rischi lavorativi abbiano concorso altri elementi estranei alla attività lavorativa, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico e giuridico, vanno rigettati perché infondati. È il caso di premettere i principi affermati in subiecta materia dalla Corte Suprema che possono così riassumersi:
a seguito della sentenza n. 179 del 1988 della Corte Costituzionale, qualora l'assicurato per difetto di esposizione all'azione di fattori patogeni specificati nelle tabelle allegate al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non possa giovarsi della relativa presunzione di professionalità della malattia, egli comunque può dare la prova della eziologia professionale della patologia da cui è affetto. Il che comporta che l'indagine tecnica riguardante tale eziologia deve essere condotta anche in relazione a fattori di rischio diversi da quelli considerati nella previsione , normativa predetta, e propri del tipo di attività svolte, tenendo conto anche di quelle situazioni di dannosità (esposizione a intemperie, sbalzi di temperatura etc.) che, seppure ricorrenti anche per altre attività umane non riconducibili a quella lavorativa (rischio generico) rientrano però nel rischio specifico del lavoro in concreto svolto dal dipendente (Cass., 5 febbraio 1998, n. 1196; vedi anche Cass., 27 giugno 1998, n. 6388, sul nesso di causalità nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale;
e Cass., 28 settembre 1998, n. 9679, per la malattia tabellata); anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p. in forza del quale il nesso eziologico è interrotto solo dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni;
dal che segue che nella sopraindicata materia un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (fra le tante, Cass., 5 febbraio 1998, n. 1196, cit.; Cass., 5 febbraio 1992, n. 1237); in tema di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio(Cass, 23 aprile 1997, n. 3523; Cass., 8 luglio 1994, n. 6434; vedi anche Cass, 27 giugno 1998, n. 6388, sulla necessità che si tratti di una probabilità qualificata, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giuridica;
vedi anche Cass., 1998, n. 9398, sulla necessità di non operare la valutazione ex ante ed in astratto). Siffatti principi sono stati esattamente applicati dal Tribunale che, valutando in concreto ed "ex post" nell'ambito del suo apprezzamento sovrano gli elementi di prova acquisiti, ha accertato che: il lavoratore, gravato del relativo onere di assolvimento nei profili su richiamati, non aveva dimostrato, a causa del lavoro prestato, l'esposizione al rischio specifico in relazione alla natura di per sè morbigena di quell'attività omettendo di fornire elementi sulla sussistenza di un numero statisticamente apprezzabile della patologia in esame nel personale viaggiante;
quanto al nesso di causalità tra lavoro e malattia, 1 assicurato non aveva provato la potenzialità morbigena delle specifiche mansioni svolte;
la cervicobrachialgia dx discopatica non costituiva quindi patologia di natura professionale sia perché in grado di colpire indifferentemente qualunque categoria di persone, sia perché lo svolgimento da parte del Laucelli delle mansioni di conduttore non avevano comportato alcun apprezzabile rischio.
Trattasi di giudizio congruamente motivato ed esente da errori logici e giuridici, come tale insindacabile in sede di legittimità, rispetto al quale le censure proposte finiscono con il sollecitare una inammissibile revisione delle risultanze acquisite. Con il quinto motivo, denunciandosi insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo, nella ponderazione, negativa, della pur riconosciuta connessione etiologica tra la malattia ed il servizio, in violazione delle norme di cui alla circolare F.F. n. 3 del 1979 (rectius, 1989), ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere trascurato di esaminare e considerare la complessa, ma puntuale documentazione versata in atti, pertinente e specifica nel senso delle richieste avanzate, formulando così - un giudizio di pretesa carenza di prova della potenzialità morbigena dell'attività svolta, quando al contrario la prova di tale specificità del rischio era stata individuata ed evidenziata dallo stesso Istituto Assicuratore a proposito dell'incidenza del riconoscimento di quelle infermità come dipendenti da cause di servizio nella sua circolare F.D. n. 3 citata. E la natura professionale della malattia risultava dalle carte essere stata acquisita e riconosciuta con delibera della società F.S. sin dal 1983.
Il motivo va rigettato perché infondato.
A parte profili di inammissibilità in relazione alla denuncia di sostanziale violazione di circolare, che come atto interno non costituisce fonte dell'ordinamento generale, è da dire che il Tribunale - come del resto già ampiamente evidenziato - ha escluso, ai fini in esame, la rilevanza del riconoscimento della causa di servizio per l'equo indennizzo a causa della diversità dei due istituti.
Il ricorso deve perciò essere rigettato.
Nulla per le spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001