Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di procedimento per decreto, il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di decreto penale e disponga, ex art.459, comma 3, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al P.M., è inoppugnabile, non essendo previsto in tale ipotesi alcun mezzo di impugnazione. Nè detto provvedimento può ritenersi abnorme e, quindi, ricorribile in cassazione, posto che esso trova specifico riscontro normativo nell'art.459, comma 3, cod. proc. pen. e che non sussiste, pertanto, alcuna macroscopica difformità dai paradigmi fissati dall'ordinamento processuale, propria degli atti abnormi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 9061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9061 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Umberto PAPADIA Presidente
dott. Amedeo POSTIGLIONE Componente
dott. Claudia SQUASSONI "
dott. Carlo GRILLO "
dott. Vittorio VANGELISTA "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona;
avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Ancona in data 23/06/2000.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vittorio Vangelista;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ricorre avverso il provvedimento in data 23/06/2000, con il quale il G.I.P., ai sensi dell'art. 453, comma 3, c.p.p., respingeva la richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di RI EA, indagato per il reato di cui all'art. 2, L. 11/11/1983, n. 638 e ulteriori modifiche.
Il G.I.P. motivava il provvedimento, osservando che difettava, allo stato, la prova dell'elemento psicologico del reato per cui si procedeva;
il ricorrente deduce l'abnormità di tale provvedimento, osservando che il GIP non poteva entrare nel merito e prosciogliere con un semplice atto, con il quale restituiva gli atti al P.M., essendo ogni pronuncia di proscioglimento necessariamente vincolata alla forma della sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: nel procedimento per decreto, infatti, il provvedimento con il quale il giudice rigettava la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna e dispone la restituzione degli atti al P.M. è inoppugnabile non essendo previsto contro di esso alcun mezzo di impugnazione. Nè tale provvedimento può ritenersi abnorme in quanto lo stesso trova uno specifico referente normativo nell'art.459, 3 comma, c.p.p. e, pertanto, non risulta macroscopicamente difforme dai paradigmi fissati dall'ordinamento processuale. (Cass. 2273/94; 2287/93).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, il 26 FEBBRAIO 2003 .