Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il g.i.p. rigetta la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale, ritenendo inidonea, ai fini della notificazione del decreto medesimo l'elezione di domicilio (nella specie presso difensore di ufficio non in grado di contattare l'imputato, cittadino extracomunitario senza fissa dimora e raggiunto da decreto di espulsione).
Commentario • 1
- 1. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2009, n. 13592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13592 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 826
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 030412/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI LIVORNO;
nei confronti di:
1) IS IA DA LV VALCIR, N. IL 28/11/1984;
2) NASCIMENTO BORGES FLAVIO, N. IL 02/02/1985;
avverso ORDINANZA del 29/08/2008 GIP TRIBUNALE di LIVORNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento s.r. dell'ordinanza impugnata.
RILEVA IN FATTO
Con provvedimento del 29/8/2008 il GIP del Tribunale di Livorno ha respinto la richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal P.M. nei confronti di CI TI IA Da VA e di FL RG Nascimento, non ritenendo praticabile - allo stato - il rito monitorio trattandosi di stranieri senza fissa dimora in Italia, espulsi dal territorio nazionale e domiciliati presso lo studio di un difensore di ufficio non in grado di contattarli e pertanto di apprestare le loro difese.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il P.M. con atto del 2/9/2008 rilevandone l'abnormità non potendo il Giudice, in base a valutazioni di opportunità, costringere il Pubblico Ministero a rinunciare alla modalità prescelta di esercizio dell'azione penale, modalità consentita e mai censurata di incostituzionalità. OSSERVA IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile perché la evidente generale inimpugnabilità di provvedimento quale l'ordinanza di restituzione del GIP presso il Tribunale di Livorno non trova eccezione nel fatto che esso abbia determinato una situazione di sostanziale ed impropria regressione del procedimento e pertanto non realizza l'ipotesi della abnormità alla quale è correlata la ricorribilità straordinaria per Cassazione. Ed infatti il Collegio condivide il maggioritario indirizzo di questa Corte per il quale non può ritenersi abnorme il provvedimento con il quale il GIP ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna formulata dal P.M. sul rilievo della inidoneità dell'elezione di domicilio ai fini della notifica del richiesto decreto (ovvero, come nella specie, sulla base dell'ipotesi altamente probabile che i destinatari del provvedimento non ne possano avere conoscenza effettiva e che il domiciliatario difensore di ufficio non sia in grado di contattare i propri assistiti al fine di concordare la migliore linea di difesa), dato che, da un canto, la restituzione al P.M. richiedente è istituto previsto dall'art. 459 c.p.p., comma 3, che, dall'altro canto, resta impregiudicata la facoltà dello stesso P.M. di richiedere il rinvio a giudizio, che, infine, non sussiste in relazione all'adottato provvedimento alcuna macroscopica difformità - propria degli atti abnormi - dai paradigmi fissati dall'ordinamento processuale (cfr. ex multis: Cass. sentenze n. 8463/05 e n. 9061/03). Tale essendo la situazione sottoposta dall'impugnazione del P.M. ne consegue la inammissibilità della stessa (senza che sia luogo a provvedere sulle spese).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009